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Amazon, Tribunale Ue boccia ricorso su regolamento servizi digitali

Bruxelles, 19 nov. (askanews) – Il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha respinto, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, il ricorso di Amazon contro la Commissione europea, chiedendo l’annullamento della designazione di Amazon Store come “piattaforma online di dimensioni molto grandi”, e quindi sottoposta agli obblighi specifici di trasparenza, cooperazione e accesso ai dati previsti dal regolamento Ue sui servizi digitali (“Digital Services Act”, Dsa).

Il regolamento designa come “molto grandi” le piattaforme digitali, tra cui i mercati online, e i motori di ricerca che superano la soglia di 45 milioni di utenti nell’Ue (ossia il 10% della popolazione dell’Unione). Amazon EU Sàrl, che gestisce la piattaforma Amazon Store, aveva adito la Corte europea di Giustizia contestando la legittimità degli obblighi previsti da questa designazione, asserendo che violerebbero diversi diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui in particolare la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge, la libertà di espressione e di informazione nonché il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate.

Con la sentenza odierna, il Tribunale di primo grado dell’Unione europea ha respinto il ricorso su tutta la linea. Innanzitutto, il Tribunale riconosce che gli obblighi imposti dal regolamento Dsa costituiscono certamente un’ingerenza nella libertà d’impresa, in quanto possono generare costi notevoli, incidere sull’organizzazione delle attività e necessitare soluzioni tecniche complesse. Tuttavia, rileva il Tribunale, questa ingerenza non inficia il contenuto essenziale della libertà d’impresa, ed è giustificata ai sensi della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo la sentenza,i legislatori dell’Unione, che dispongono di un ampio margine di discrezionalità, non hanno commesso errori manifesti nel ritenere che le piattaforme digitali, compresi i mercati online di dimensioni molto grandi, che superano la soglia di 45 milioni di utenti, potessero presentare rischi sistemici per la società, in particolare diffondendo contenuti illeciti o violando i diritti fondamentali, inclusa la tutela dei consumatori. Gli obblighi imposti a queste piattaforme molto grandi, in particolare quelli relativi all’opzione di raccomandazione senza profilazione, al registro pubblico delle pubblicità o all’accesso dei ricercatori a determinati dati, mirano a prevenire questi rischi sistemici, anche se comportano oneri economici notevoli le piattaforme stesse.

Il Tribunale Ue rileva poi che gli obblighi imposti dal Dsa costituiscono principalmente oneri amministrativi, che non privano i fornitori del loro diritto di proprietà delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. E anche se venisse accertata un’ingerenza in questo diritto, sarebbe giustificata, si puntualizza nella sentenza, dagli obiettivi di prevenzione dei rischi sistemici perseguiti dai legislatori dell’Unione.

Quanto al principio di uguaglianza, il Tribunale Ue ricorda che i legislatori dell’Unione disponevano di un ampio margine di discrezionalità per trattare in modo uniforme le piattaforme digitali di dimensioni molto grandi, compresi i mercati online, dal momento che anche questi ultimi possono presentare rischi sistemici per la società. Inoltre, il Tribunale Ue precisa che la distinzione, operata dal Dsa, tra le piattaforme online in base al loro numero di utenti non è né arbitraria né manifestamente inadeguata all’obiettivo di prevenzione dei rischi sistemici, dato che le piattaforme online aventi più di 45 milioni di utenti possono esporre un gran numero di persone a contenuti illeciti.

Riguardo alla libertà di espressione e di informazione, il Tribunale rileva che l’obbligo, imposto alle piattaforme online di dimensioni molto grandi, di assicurare un’opzione di raccomandazione senza profilazione può limitare il modo in cui i prodotti commercializzati su queste piattaforme possono essere presentati, ma afferma che tale ingerenza è giustificata. Secondo il Tribunale Ue, questa misura non incide sul contenuto essenziale della libertà di espressione e persegue un obiettivo legittimo di tutela dei consumatori. Pertanto, stabilisce la sentenza, i legislatori dell’Unione, senza eccedere il loro notevole margine di discrezionalità, hanno bilanciato la libertà di espressione commerciale della grandi piattaforme digitali con la tutela dei consumatori.

Infine, il Tribunale Ue rileva che gli obblighi di trasparenza pubblicitaria e di accesso dei ricercatori a determinati dati, previsti dal regolamento Dsa per le più grandi piattaforme digitali, costituiscono effettivamente un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e alla protezione delle informazioni riservate, ma che questi obblighi sono proporzionati e giustificati da un obiettivo di interesse generale: la prevenzione dei rischi sistemici al fine, in particolare, di contribuire a un livello elevato di tutela dei consumatori. D’altra parte, conclude la sentenza, la pubblicità del registro di trasparenza è strettamente disciplinata, mentre l’accesso dei ricercatori ai dati è soggetto a rigorose garanzie di sicurezza e di riservatezza.

La sentenza del Tribunale di primo grado dell’Ue può essere impugnata con un appello alla Corte europea di Giustizia entro due mesi e dieci giorni, a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.