Resto sorpreso dalla disinvoltura dell’autore dell’articolo di ieri, La lezione di Carnelutti nel dibattito sulla giustizia, ove egli conclude che oggi «Carnelutti sarebbe stato più vicino ad un No».
Un grande maestro del processo penale
Un’operazione con cui si vuole strumentalmente tirare per la giacca, a un obiettivo di parte piuttosto opinabile, uno dei più attenti pensatori sugli aspetti più tormentosi del processo penale.
Colgo testualmente alcuni spunti dell’autore: «Il suo timore era un altro: che il processo penale si trasformasse in una gara tra accusa e difesa, dove la verità dipende più dall’abilità degli avvocati che dalla ricerca dei fatti. Per lui il processo non doveva diventare un duello tra professionisti».
E prosegue citando un breve passaggio testuale del pensiero di Francesco Carnelutti: «Il processo non deve essere una gara tra abilità contrapposte, ma uno strumento per accertare il fatto».
Ed infine il suo commento: «Guardava quindi con cautela ai modelli troppo rigidamente accusatori, perché temeva che la dialettica processuale finisse per prevalere sulla ricerca della verità».
La narrazione sembra connotarsi di troppa enfasi su aspetti, pur pregevoli, del pensiero di Carnelutti, mentre lascia in ombra il fondamentale aspetto del dramma personale del giudice, sul quale il focus dell’analisi e dei tanti approfondimenti curati dall’insigne maestro, sul fondamento ordinamentale e le dinamiche del processo, negli innumerevoli scritti, tra cui, fondamentali: Lezioni sul processo penale (1946-1949) e Le miserie del processo penale (1957).
Il processo come esperienza drammatica
Ora, se non vogliamo che questa discussione sul punto possa farci trascurare aspetti importanti del pensiero di Carnelutti, da cui possiamo trarre seriamente elementi per potergli attribuire ultrattivamente una posizione assimilabile oggi ad un Sì o ad un No in questo imminente confronto referendario, non possiamo non porci, passo passo, in parallelo con l’evoluzione normativa processuale penale operata attraverso un complesso graduale adeguamento alla Carta costituzionale.
Carnelutti poneva spesso a base dei suoi ragionamenti la considerazione che «il processo è già di per sé una pena per chiunque».
Non rimaneva indifferente, nella sua saggia lungimiranza, alla “miseria” del processo, in quanto esperienza devastante per l’imputato, spesso innocente, esposto alla gogna mediatica, alla perdita di reputazione e alla sospensione della propria vita, indipendentemente dall’esito.
Chiari indizi di una sua immanente e sincera perplessità intorno ai limiti del processo penale ed in particolare del modello inquisitorio vigente nel sistema del processo penale nel corso della sua attività di studioso e di ineguagliabile principe del foro.
Dal codice Rocco al codice Vassalli
Non da meno fu la prudenza che egli mostrò verso le forme attuative del sistema accusatorio, adottato in quel tempo in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti. Carnelutti non vide il passaggio al sistema accusatorio nel nostro Paese, essendo morto nel 1965.
Molta attenzione dedicò alla effettiva terzietà che il giudice doveva avere e mostrare nel processo.
Un’evidenza che sorgeva soprattutto nella fase in cui il giudicante doveva tirare le somme sulla vicenda processuale: ossia il momento della determinazione del suo convincimento in camera di consiglio. Lì si trasferiva tutto il peso dello sbilanciamento di poteri che si era realizzato, secondo il codice Rocco, nella fase istruttoria.
C’era nel suo pensiero la consapevolezza che il processo di tipo inquisitorio, ove pesava la cosiddetta cultura della giurisdizione, che apparentemente assimilava il titolare dell’accusa al giudice, alterava la cornice di terzietà.
A ciò si collegava il problema dell’errore giudiziario. Tutte le volte in cui l’imparzialità e la terzietà subivano un affievolimento — concetto che troverà piena consacrazione costituzionale solo con la riforma dell’articolo 111 del 1999 — si apriva lo spazio per quella “miseria” del processo che Carnelutti temeva, con sullo sfondo l’abisso dell’errore giudiziario.
Una cautela per il dibattito odierno
In questo scenario possiamo affermare quanto sia stato cruciale il lavoro di analisi e l’opera di esegesi normativa del professor Carnelutti, su cui si sono formati tanti insigni giuristi, protagonisti del cambiamento in senso liberale del modello processuale penale elaborato dalla commissione presieduta dal professor Giandomenico Pisapia e confluito nel nuovo codice di procedura penale, denominato codice Vassalli ed entrato in vigore nel 1989.
Tanto basta per poter affermare che il tentativo, assai opinabile, dell’autore dell’articolo citato all’inizio di questo commento di trascinare Carnelutti nella contesa odierna e accreditare arbitrariamente la sua adesione ad una delle posizioni in campo dovrebbe attenersi con maggiore rigore ai contenuti normativi.
Non vanno ignorati, inoltre, eventi recenti che hanno evidenziato clamorosamente gli eccessi in cui è arrivato certo correntismo al CSM (caso Palamara), con dimissioni di alcuni consiglieri ed un severo monito del Capo dello Stato.
In tale scenario davvero si può ritenere fondata l’idea che oggi il professor Carnelutti sarebbe stato più vicino ad un No, bocciando la riforma del CSM?
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Una breve replica
di Mister Pesky
Ringrazio Luigi Rapisarda per l’attenzione riservata al mio articolo e per la ricostruzione ampia del pensiero di Francesco Carnelutti. Il richiamo alla complessità del problema processuale di cui ha trattato questo maestro del diritto è certamente condivisibile.
L’articolo pubblicato ieri non intendeva però “arruolare” Carnelutti nel dibattito referendario. Si trattava più semplicemente di un esercizio interpretativo: interrogare il pensiero di uno dei maggiori giuristi del nostro Novecento alla luce delle questioni che oggi attraversano la giustizia italiana.
Resta il punto che a me sembra particolarmente significativo: Carnelutti diffidava delle rigidità dei modelli e rifuggiva dalla semplificazione per la quale una verità superiore s’imporrebbe nel passaggio dal rito inquisitorio a quello accusatorio. Non lo convinceva infatti il processo ridotto a duello, fatalmente spettacolarizzato per le esigenze dell’accusa, davanti a un giudice imparziale.
Possiamo dire che la ricerca di forme nuove – oltre gli schematismi – costituisse l’epicentro della sua fatica intellettuale. Ed è proprio per questa tensione verso nuovi equilibri che vedo la lezione di Carnelutti nel fascio di luce del No al referendum: non “lui a sostegno” di questa scelta, perché così si scivolerebbe platealmente nell’arbitrio, bensì “con lui i sostenitori” della linea contraria alla riforma costituzionale.
Naturalmente le interpretazioni possono divergere specie quando ci si confronta con un gigante della dottrina. Di sicuro questo conferma la vitalità di un pensiero che, a distanza di decenni, continua a interrogare il nostro modo di concepire la giustizia.
