Roma, 17 dic. (askanews) – Condòmini in regola con i pagamenti passibili di essere chiamati a rispondere dei mancati pagamenti dei morosi verso terzi; pagamenti da e verso il condominio effettuabili solo in maniera tracciabile sul conto corrente; requisito della laurea per l’amministratore del condominio e obbligo di nomina di un revisore di un revisore dei conti terzo per i condomini più grandi. Sono alcuni degli elementi di una proposta di revisione delle normative presentata da un gruppo di parlamentari.
Secondo il testo depositato alla Camera – con firmatari i deputati Gardini, Montaruli, Osnato, Amich, Caretta, Colombo, De Corato, Giordano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Polo – il contenzioso sulle controversie condominiali rappresenta oltre una causa sul civile su tre in Italia.
I procedimenti per la riscossione forzosa dei contributi condominiali non versati continuano ad aumentare. Nel frattempo salgono le impugnazioni di rendiconti e bilanci condominiali. Per questo i parlamentari promotori dell’iniziativa propongono una serie di modifiche al Codice civile “sulla disciplina delle parti comuni del condominio, sulla nomina e le attribuzioni dell’amministratore e del revisore condominiale, così come sulle attribuzioni dell’assemblea”.
Il testo prevede “requisiti più stringenti per l’accesso alle professioni e di affidare al ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di verificarne il possesso”. Secondo i proponenti “risulta ormai anacronistica la figura del condomino Amministratore”. Il testo prevede che “tutti i pagamenti effettuati per conto del condominio e in favore del condominio, sono eseguiti su specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio medesimo”.
Per i condomini più grandi, l’assemblea, con una maggioranza analoga a quella prevista per la nomina dell’amministratore “provvede alla nomina di un revisore condominiale certificato, terzo e indipendente, che verifichi la contabilità del condominio, certifichi il rendiconto condominiale redatto dall’amministratore”. E se non provvede il condominio, la nomina viene fatta dall’autorità giudiziaria “su ricorso di uno dei condomini”, dice ancora il testo. L’incarico dura due anni e non è tacitamente rinnovabile.
“I creditori possono agire sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale per l’intero credito vantato e, in via sussidiaria, sui beni dei condomini nella misura della morosità di ciascuno. Per il residuo debito – si legge – dopo l’infruttuosa escussione dei morosi, i creditori possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, i quali rispondono in proporzione alla quota di partecipazione alla spesa e hanno azione di regresso contro i morosi per quanto ancora dovuto da ciascuno di essi”.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità alla professione di amministratore, invece di “scuola secondaria di secondo grado”, è previsto “laurea, anche triennale, in maniera in materie economiche, giuridiche o scientifiche e tecnologiche”.

