Bruxelles, 14 mag. (askanews) – Il Tribunale di primo grado della Corte europea di Giustizia ha annullato, con una sentenza emessa oggi a Lussemburgo, la decisione con cui la Commissione ha negato a una giornalista del New York Times l’accesso ai messaggi Sms scambiati tra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, tra il primo gennaio 2021 e l’11 maggio 2022, riguardo ai vaccini anti-Covid.
Con una domanda fondata sul regolamento Ue relativo all’accesso ai documenti, la giornalista americana, Matina Stevi, aveva chiesto di avere accesso a tutti i messaggi Sms, ma la Commissione aveva respinto la domanda affermando di non essere in possesso dei documenti. La signora Stevi e il New York Times avevano quindi fatto ricorso al Tribunale dell’Unione europea chiedendo di annullare la decisione della Commissione. Nella sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso.
Il Tribunale ricorda che il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso dalle istituzioni. In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero quindi essere accessibili al pubblico.
In questo caso, il Tribunale ha osservato che le risposte fornite dalla Commissione nel corso dell’intero procedimento in merito ai messaggi di testo richiesti “si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise”. Per contro, la signora Stevi e il New York Times hanno presentato “elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer nell’ambito dell’acquisto, da parte della Commissione, di vaccini presso tale società durante la pandemia di Covid-19”.
Per il Tribunale, quindi, i ricorrenti “sono riusciti a superare la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti”. In una situazione del genere, “la Commissione non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano al pubblico e al Tribunale di comprendere perché tali documenti siano irreperibili”.
Inoltre, il Tribunale nota che la Commissione non ha spiegato in dettaglio quale tipo di ricerche avrebbe effettuato per trovare i documenti in questione, né dove si sarebbero svolte, “non ha fornito spiegazioni plausibili per giustificare il non possesso dei documenti richiesti”, e non ha sufficientemente chiarito se i messaggi di testo richiesti fossero stati eliminati e, in tal caso, se l’eliminazione fosse stata effettuata volontariamente o automaticamente o se il telefono cellulare della presidente della Commissione fosse stato nel frattempo sostituito.
Infine, la Commissione non ha neppure spiegato in modo plausibile perché ha ritenuto che i messaggi di testo scambiati nell’ambito dell’acquisto di vaccini contro il Covid-19 non contenessero “informazioni sostanziali o che richiedessero un monitoraggio”, ovvero le condizioni previste perché sia garantita la conservazione dei documenti.