Roma, 5 feb. (askanews) – Di seguito i punti principali della bozza decreto sicurezza.
Registro separato per reati con causa giustificazione “Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo”. È quanto si legge nella bozza del decreto sicurezza che oggi approda in Cdm, in particolare all’articolo 12 che tratta delle “disposizioni in materia di attività d’indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione”.
Accompagnamento e fermo di 12 ore Nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali sussista un “fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione” e “trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”. Lo prevede l’articolo 7 della bozza del decreto sicurezza all’esame del Cdm in corso a Palazzo Chigi.
Tra gli elementi che indicano il pericolo nel testo si fa riferimento al possesso di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente o armi senza licenza. Contemplata anche “la rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni”.
Il decreto prevede che “dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”.
Manifestazione vietata a chi ha precedenti “Il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata è superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni”. E’ quanto si legge all’articolo 10 della bozza del decreto sicurezza.
Stretta sui coltelli Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione strumenti dotati di lama affilata o appuntita oltre gli otto centimetri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Lo prevede l’articolo 1 della bozza del decreto sicurezza all’esame del consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.
Il testo prevede che il prefetto possa applicare, “per un periodo fino ad un anno” anche delle sanzioni amministrative accessorie: “sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla”.
Una pena da uno a tre anni invece è prevista per chiunque porti fuori della propria abitazione strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a 5 cm, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo ‘a farfalla’.
Multe ai genitori di minori che portano coltelli Se uno dei reati riguardanti il divieto di porto di lame e coltelli è commesso da un minorenne è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore. Lo prevede l’articolo 1 della bozza del dl sicurezza all’esame del Cdm in corso a Palazzo Chigi.
L’autorità competente all’irrogazione della sanzione è il prefetto. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni vengono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’Interno per incrementare il Fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
