Costituzione e cittadinanza :il fondamento personalistico della Costituzione Italiana

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948,dopo un anno e mezzo di lavori parlamentari da parte dell’Assemblea Costituente

Articolo già apparso sulle pagine di http://www.istitutomounier.it a firma di Giulio Alfano

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948,dopo un anno e mezzo di lavori parlamentari da parte dell’Assemblea Costituente,eletta il 2 giugno 1946,dopo la fine della seconda guerra mondiale. Le elezioni per l’Assemblea erano avvenute contestualmente al referendum in cui gli italiani,comprese per la prima volta le donne,avevano anche scelto tra monarchia e repubblica. Fino a due anni prima,infatti,l’Italia era una monarchia e la sua carta costituzionale era lo Statuto Albertino,una costituzione “ottriata””ovvero emanata da Carlo Alberto di Savoia quando era re di Piemonte e Sardegna il 4 marzo 1848 o estesa al Regno d’Italia il 17 marzo 1861.

La Costituzione Repubblicana è divisa in tre gruppi di norme o articoli)principi Fondamentali;Diritti e Doveri;Ordinamento dello Stato). E’ nella prima parte,Diritti e Doveri dei cittadini al titolo IV sui Rapporti Politici,che troviamo l’articolo 54 che stabilisce che tutti i cittadini:”..devono essere fedeli alla repubblica democratica,rispettando i principi democratici sovversivi contro le Istituzioni,non agendo contro lo stato al servizio di altri Paesi o gruppi di potere stranieri2. Si tratta di un articolo scritto per guardare al futuro che nasce da un doppio motivo evidenziato dai due commi. Storicamente si rivolge a quei milioni di italiani che avevano votato per la monarchia e ricorda loro che il cambio di regime costituzionale è ormai avvenuto e che non si torna indietro. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l’ultimo articolo della Costituzione,il 139,afferma nettamente che “la forma istituzionale repubblicana non può essere cambiata”. Certo esiste una procedura per riformare la Costituzione,ma non può essere applicata in questo caso. Dal punto di vista politico-istituzionale,si rivolge in modo particolare ai dipendenti e funzionari dello Stato,molti dei quali erano stati legati alla dittatura fascista dato che durante il regime,che aveva governato l’Italia per oltre vent’anni,avere la tessera del Partito Fascista e giurare fedelta al fascismo,truccata da fedelta allo Stato, era obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici. Ora la Costituzione Repubblicana chiede a coloro che ricoprono cariche pubbliche o che sono dipendenti dello Stato,un impegno e una promessa di fedelta supplementare detta “giuramento Promissorio” alla Repubblica e alla sua Costituzione. Per questo spirito Alcide De Gasperi volle inserire,con il concorso determinante del Partito Comunista,i Patti Lateranensi e il Concordato del 1929 nella Costituzione all’articolo 7 affinche anche il mondo cattolico riconoscesse il regime repubblicano superando timori e nostalgie per la monarchia che aveva condotto l’Italia alle Leggi Razziali,alla Guerra e alla Shoah!

E sempre per questo motivo non ritenne opportuno chiedere il voto palese,bensi segreto,per inserire l’indissolubilita del matrimonio nella Costituzione,al fine di non mescolare dettami religiosi in leggi statali e affidarsi alla matura coscienza dei cattolici per onorare il vincolo matrimoniale.

La Costituzione Italiana del 1948 si inserisce nella lunga storia politica occidentale,che affonda le sue radici nel medioevo e prosegue durante le epoche successive.la concezione chiave di tale storia è il COSTITUZIONALISMO;il modo più semplice per capirlo è pensare al suo opposto:tutte le forme di potere illimitato ed assoluto antiche e moderne. Il Costituzionalismo si basa su due principi fondamentali che ci permettono di identificare tutti i documenti che rientrano nella storia delle costituzioni occidentali:

il principio che il potere politico deve avere dei limiti ben precisi
il principio che siano salvaguardate delle sfere di autonomia,dei diritti,delle liberta per la comunita,gruppi,ceti,individui,ovvero che il potere pubblico si impegni,attraverso delle norme a rispettare alcuni diritti e liberta dei suoi cittadini. Tutti i documenti pubblici che rispettano questi due principi sono considerati fondamenti del diritto costituzionale occidentale. Tuttavia il documento che inaugura questa tradizione giuridica è la Magna Charta libertatum,firmata da Giovanni senza terra e i baroni inglesi nel 1215;le tensioni tra il sovrano e i feudatari esprimevano un passaggio chiave dell’evoluzione politica europea di quel periodo:l’instaurarsi delle monarchie nazionali in realta sociali in cui esisteva una pluralita di corpi sociali(signorili,ecclesiastici,economici,corporativi)che non volevano cedere i loro spazi di autonomia e le loro liberta al nuovo potere politico. La soluzione della Magna Charta permise di trovare un accordo soddisfacente per entrambi i contendenti:il potere regio manteneva il potere assoluto sulla sfera del governo(politica estera,ordinanze per la pace interna,controllo della pubblica amministrazione,che era chiamato “potere di prerogativa”. allo stesso tempo il sovrano dichiarava di sottomettersi ai principi del “common law”,ovvero alle leggi e alle consuetudini inglesi e riconosceva quindi una sfera giuridica in cui non erano consentiti arbitri. Con questa Carta in Inghilterra si gettarono le basi per un sistema dualistico del potere pubblico che si sarebbe evoluto nei secoli successivi:da una parte il Re dall’altra il Parlamento,che comunque era un assemblea consultiva che si riuniva quando veniva convocata e un organo di giustizia che applicava le leggi quando sorgevano delle controversie tra re e altri poteri del regno. Nel mondo inglese il sistema “dualistico” si sarebbe sviluppato con la progressiva trasformazione del parlamento in un organo bicamerale rappresentativo del regno in cui si confrontavano il re,i lords secolari e spirituali,i rappresentanti dei borghi e delle comunita. Tale concezione della rappresentanza come espressione di interessi era compiuta nel XVI secolo e nel successivo lo scontro tra il re che voleva estendere le proprie prerogative ed il parlamento,provoco’ben due rivoluzioni e terminò con il “bill of right”del 1689 che poneva limiti giuridici invalicabili al potere regio e faceva così nascere la prima monarchia costituzionale della storia. Il modello inglese ha subito successive evoluzioni,ma ancora oggi è testimonianza del costituzionalismo delle origini,che coniuga tutela dei diritti,forma moderata di governo,separazione dei poteri legislativo,esecutivo e giudiziario. Nella seconda meta del ‘700 altre tappe fondamentali furono la Rivoluzione Americana del 1776 e quella francese del 1789 e le costituzioni approvate in seguito a quegli eventi. Così nacque l’idea moderna di Costituzione come norma che fonda una comunita politica nuova;una legge che stabilisce principi e regole,limiti e divisione dei poteri,ordinamento dello stato e istituzioni rappresentative,diritti e doveri dei cittadini . Ma con la Costituzione della Repubblica Italiana si afferma e sancisce il primato della persona,di quel luogo dove l’essere si fa parola come ammoniva Emmanuel Mounier! Fu possibile grazie al lungo periodo di formazione che i cattolici avevano vissuto tra gli anni trenta e quaranta culminato nel programma del Codice di Camaldoli del 1943,ma anche dalla riflessione delle forze politiche democratiche laiche,comunisti,socialisti,liberali,repubblicani,su cio che avevano dovuto subire sotto la dittatura fascista,sugli errori commessi alla vigilia dell’avvento del regime liberticida,che convinse nella necessita di dialogare,confrontarsi costruire uno stato democratico veramente avanzato. Cio lo si può vedere nei diversi articoli della Costituzione,ma credo soprattutto nell’articolo 3,che fa della Repubblica Italiana uno stato NON censitario,che viceversa si impegna a superare le differenze etniche,sociali culturali perchè salute,istruzione e soprattutto lavoro sono diritti naturali inalienabili della persona,in uno stato che si ferma di fronte al primato ontologico della persona:lnon l’uomo per lo stato come nella concezione neoidealistica che aveva creato lo stato etico,ma lo stato per l’uomo. E questo è il fondamento personalistico che la Costituzione reca come marchio indelebile e irrinunciabile!