‘La montagna ha partorito il topolino’ oppure – se preferite – ‘tanto tuonò che piovve’.
Francesco Provinciali
Riportiamo il testo dell’emendamento Governativo predisposto dal Ministero del Lavoro e presentato al Senato con atto n.° 2685. Esso riguarda la lunga vicenda del rinnovo delle tutele dei lavoratori fragili: ripercorrerne l’iter legislativo riempirebbe pagine e pagine, basti ricordare che le tutele previgenti – scadute il 31 marzo u.s., poi rinnovate in clamoroso ritardo con legge 19/5/2022 n.° 52 fino al 30 giugno u.s. – uscite dalla porta nel cd. “decreto aiuti/bis” rientrano ora dalla finestra in piena campagna elettorale con un provvedimento in extremis, lungamente atteso e decisamente tardivo, lacunoso e deludente quanto a contenuti. Ne riportiamo il testo preceduto dalla relazione illustrativa.
“AS 2685 – Emendamento Governativo -“Proroga lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori di figli minori di anni 14”. “La disposizione prevede al comma 1 la proroga al 31 dicembre 2022 dello svolgimento del lavoro agile in favore dei soggetti fragili, previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del decreto legge n.18/2020. Il comma 1 dell’articolo 17 ha prorogato per i primi 3 mesi del 2022 i benefici di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L’articolo 10, comma 1 ter, del decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24 ha prorogato fino al 30 giugno detti benefici. La proposta normativa intende prorogare ulteriormente per i periodo luglio-dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18/2020. Al comma 2 invece è prevista la proroga al 31 dicembre 2022 della disposizione che prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato, genitori con almeno un figlio minore di anni 14, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
Art.XX bis – Proroga lavoro agile lavoratori fragili e genitori di figli minori di anni 14
- All’articolo 10, comma 1 ter, del decreto – legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 le parole “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2022”.
- Il termine previsto dall’art.10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui all’allegato B, punto 2, è prorogato al 31 dicembre 2022.
- Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185”.
Riassumiamo in estrema sintesi: delle due tutele previste dal lontano DL 18 del 17/3/2020 – art. 26, viene prorogata solo quella che fa capo al comma 2-bis e che si traduce nella possibilità di espletare il servizio attraverso la modalità del cd. “smart working” o “lavoro agile. Non viene rinnovata la tutela dell’equiparazione dei periodi di malattia al ricovero ospedaliero, al fine di evitarne il computo nel comporto contrattuale, come prevedeva il comma 2 del citato Decreto Legge 18/2020. Il vulnus è evidente ed è stato preventivamente, pubblicamente e ripetutamente evidenziato in sede parlamentare, sindacale, dalle associazioni delle persone con disabilità e dei lavoratori fragili, dalla stampa ai Ministeri interessati, stupisce che l’ufficio legislativo di quello del Lavoro non ne abbia colto la portata e le conseguenze.
Se passasse questo emendamento sarebbero dunque tutelati solo quei lavoratori fragili che possono espletare la prestazione lavorativa in smart working. Chi ne fosse escluso per ragioni oggettive o di malattia compresa nelle patologie di cui al DM Salute del 4/2/2022, esaurito il congedo contrattuale e le ferie correrebbe il rischio del licenziamento. La discriminazione di considerazione delle due fattispecie è implicita nel provvedimento ed è oggettivamente grave e foriera di problematicità per le persone che devono fare ricorso a terapie cicliche, molte della quali attraverso l’assunzione di farmaci salvavita: si creano le condizioni per una disparità di trattamento ope legis, a parte – nella migliore delle ipotesi – le inevitabili situazioni di contenzioso che potrebbe produrre responsabilità sul piano civile e penale. Non ci ha pensato nessuno? Viene da chiedersi perchè sia stata prorogata una tutela e non entrambe come, salvo brevi periodi, è sempre stato finora. Per scelta o per disattenzione? Non sapremmo indicare quale delle due cause sia la peggiore.
Rispetto a questa rimozione della tutela che riconosce ai fragili (chemioterapici, immunodepressi, cardiopatici, artritici ecc.) il “diritto” di ammalarsi fa rumore il silenzio del Ministro della Salute, di quello delle Disabilità e della Funzione pubblica. Molte di queste situazioni di criticità si verificano nel contesto lavorativo della scuola, tanto che nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento del Ministero del Lavoro si legge che….” L’ulteriore proroga delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. 18/2020 ha effetti sulla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Utilizzando le stesse ipotesi adottate nella precedente proroga (aprile-giugno 2022) e tenuto conto del periodo estivo di sospensione dell’attività scolastica, si stima, per la sostituzione dei docenti fragili, un onere per la finanza pubblica di 7,5 milioni di euro per l’anno 2022”…..mentre “per quanto riguarda il secondo comma (genitori di un figlio minore di 14 anni che lavorano nel settore privato) la disposizione proroga una norma di carattere ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Soffermandoci sugli oneri per la “sostituzione dei docenti fragili” si osserva che si tratta di una situazione che non si verifica solo per il ricorso allo “smart working”. Anzi l’onere aggiuntivo deriva solo da questa opzione.
Infatti anche un docente fragile che si ammalasse mentre è in servizio dovrebbe essere sostituito da un supplente: lo sanno bene i dirigenti scolastici ai quali viene scaricata la responsabilità di contrattualizzare le istanze di accesso al lavoro agile, specificandone le modalità concrete di realizzazione laddove sia possibile. Ma nel caso di un soggetto fragile che si ammala o contrae il Covid senza poter accedere alle modalità di lavoro agile, il dirigente deve fare ugualmente ricorso al precariato. Tuttavia ciò accadrebbe in qualunque caso: che la malattia rientri nel periodo di comporto ovvero che venga equiparata a ricovero ospedaliero. Ciò significa che ripristinare la tutela prevista dal comma 2 del DL 18/2020 non comporterebbe oneri aggiuntivi a carico dello Stato (a differenza di quanto accade per lo smart working) ma, solo per il malcapitato, il consumo fino ad estinzione del comporto contrattuale del congedo per malattia, poi alle ferie terminate le quali si viene licenziati.
Non prevedere e non tutelare queste situazioni , fossero anche da contarsi sulle dita di due mani, si traduce – per chi è seriamente ammalato- in una condizione emotiva di sofferenza e di ansia, senza alcun ombrello normativo protettivo. Per garantire una piena ed effettiva tutela dei lavoratori fragili, prorogando quindi anche il comma 2 dell’articolo 26 del decreto legge 18/20, cioè quello che prevede che l’assenza sia equiparata al ricovero ospedaliero senza gravare sul periodo di comporto, né – si badi bene – comportare oneri aggiuntivi, il Governo deve rinnovare l’art. 10 comma 1-bis e 1-ter della legge 52 del 19/5/2022 , non solo il comma 1 ter, come questo emendamento tardivo e parziale prevede.