La questione riveste sempre un’importanza particolare. Seguiremo l’iter parlamentare degli emendamenti depositati e daremo notizia degli esiti legislativi.
In questi giorni su nostra sollecitazione e grazie alla collaborazione dell’amico Francesco Comellini – esperto legislativo – che ha sensibilizzato le parti politiche ad affrontare le problematiche riferite alle questioni di maggiore e più urgente impatto sulle persone più fragili, recependo in pieno le nostre richieste con competenza e avvertito sentimento di condivisione di tutte le segnalazioni pervenute da ogni parte del Paese, sono stati depositati nei termini, tre emendamenti, di cui due al Senato sul DL 221/2021 e uno alla Camera in relazione al ‘Decreto milleproroghe’.
Diamo testuale notizia degli emendamenti di cui sopra, comprensivi del testo depositato e della relazione esplicativa.
Senato della Repubblica.
Emendamento al AS. 2488
Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:
“Articolo 17-bis.
(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)
1. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle giornate immediatamente successive alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, dovute al verificarsi di eventi avversi purché questi siano certificati dai competenti organi medico-legali o da struttura sanitaria pubblica, che ne attestino la correlazione con la somministrazione della dose vaccinale contro COVID-19, non determina, anche per periodi inferiori ai 10 giorni, alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente articolo non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Relazione esplicativa
Sulla base dell’emendamento approvato in Senato al DL 172/2021, che ha introdotto al Capo I, dopo l’articolo 2, l’articolo 2-bis recante «Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni» che prevede come l’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 sia giustificata e che la predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio, con il presente emendamento si intende garantire al personale delle Pubbliche Amministrazioni – a fronte della somministrazione vaccinale da Covid-19 quale atto volontario del lavoratore al sostenere e contribuire personalmente ad ogni azione di tutela sanitaria a garanzia del luogo di lavoro e per assicurare il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni – si propone di non rendere operativa la decurtazione prevista dall’art 71 del D.L. n.112 del 2008 (Legge 133/08) per i periodi di malattia inferiori ai 10 giorni che dovessero essere necessari per il verificarsi di eventi avversi conseguenti alla somministrazione del Vaccino contro Covid-19, purché tali eventi sino ad esso correlati e certificati dai competenti organi medico legali.
Al riguardo si precisa che per ‘competenti organi medico legali’ debbano intendersi anche le figure preposte a rilasciare la certificazione di malattia tra cui i medici preposti al servizio di medicina generale (c.d. medico di base) che i medici convenzionati con il SSN (accordo collettivo nazionale di cui all’ Art. 8 d.lgs 502/92) la cui attività prevede l’esercizio di poteri pubblicistici di certificazione. Inoltre proprio in conseguenza del valore che tale disposizione riveste al fine di sostenere con ogni mezzo le azioni di contrasto alla diffusione pandemica di Covid-19 e delle sue varianti, si ritiene doveroso non conteggiare, ai fini del comporto, le giornate di malattia come individuate dalla presente disposizione. La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attestazioni delle condizioni cliniche documentate che determina l’assenza per malattia sono già previste da disposizioni vigenti.
Senato della Repubblica
Emendamento al AS. 2488
All’articolo 17, apportare le seguenti modifiche:
- al comma 1, primo periodo, le parole “comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2 e comma 2-bis”;
- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole “sostituzione del personale” aggiungere le seguenti: “ , anche “
conseguentemente
al comma 1, secondo periodo, le parole “la spesa di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “la spesa, nel limite massimo, di 39,4 milioni di euro per l’anno 2022”
Relazione esplicativa
La misura è volta ad estendere le tutele previste per le persone con fragilità in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato secondo il disposto dall’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
Inoltre appare importante prorogare la disposizione in parola anche ai fini di evitare, soprattutto per prevenire il rischio di contagio per le persone immunodepresse o con da esiti da patologie oncologiche o che sono sottoposte allo svolgimento di terapie salvavita, assicurando quindi che i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Camera dei Deputati
Il termine di cui all’art.1, comma 4 bis, del Decreto legge 8 aprile 2020 n° 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n° 41, relativi allo svolgimento dell’attività dei gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica, è prorogato al 31marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di poter continuare ad effettuare in videoconferenze le sedute dei gruppi di lavori suindicati, dandone comunicazione all’Istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.
Seguiremo l’iter parlamentare degli emendamenti depositati e daremo notizia degli esiti legislativi.
Inutile sottolineare l’importanza dell’emendamento che prevede la proroga del comma 2 (oltre al comma 2 bis, già prorogato) dell’art. 17 DL 24/12/2021 n.21, e quindi l’equiparazione dei periodi di malattia al ricovero ospedaliero, senza computo nel cd. ‘periodo di comporto’. Una questione che abbiamo più volte sollevato anche direttamente al Governo e il cui esito positivo sarebbe accolto con sollievo dai lavoratori fragili.