Un passaggio istituzionale di grande rilievo
Si avvicina la scadenza del referendum del 22 e 23 marzo 2026 che porterà alle urne 47,3 milioni di italiani per approvare o respingere la legge costituzionale avente ad oggetto la riforma dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, pubblicata in G.U. n. 235 del 30 ottobre 2025.
Si tratta di una riforma evocata da anni da molte forze politiche, soprattutto di formazione liberale e riformista, e che, curiosamente, è stata realizzata da una coalizione di centrodestra, composta in larga parte da forze tradizionalmente poco inclini al riformismo moderato. Tale atteggiamento è apparso confermato anche dallo scarso spazio consentito al dibattito parlamentare, rapidamente azzerato dai voti di fiducia, secondo una prassi ormai ricorrente nel nostro Paese.
Un dibattito acceso che richiama alla responsabilità
Fortunatamente — e la democrazia sembra robusta in tal senso — il dibattito pubblico e politico si è subito animato, coinvolgendo partiti, associazioni, comitati spontanei ed esponenti singoli, sia fautori sia oppositori della riforma.
Le punte di interesse sono elevatissime, come accadde ai tempi del referendum sul divorzio. I toni hanno però raggiunto livelli tali da richiedere un recente intervento del Presidente della Repubblica, che ha invitato le parti al reciproco rispetto e al rispetto delle istituzioni.
Informare oltre slogan e semplificazioni
Constatata la presenza nel dibattito di slogan, semplificazioni e informazioni frammentarie, ho promosso, unitamente al Movimento di Avellino “Tempi Nuovi Popolari Uniti”, l’organizzazione di due eventi online con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento sui contenuti essenziali della riforma, sulle sue implicazioni per il sistema giudiziario, sul significato dell’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e sui riflessi politici complessivi.
L’incontro è pensato per cittadini, studenti, professionisti e per chiunque voglia informarsi in modo serio e accessibile, andando oltre opinioni preconfezionate e disinformazione, fornendo strumenti utili per orientarsi con maggiore consapevolezza e stimolando una partecipazione informata e critica.
Dal processo inquisitorio al modello accusatorio
Da operatore del settore, con esperienza di studio e ricerca e oltre trent’anni di frequentazione di aule e uffici giudiziari, e da uomo immune da sospetti di partigianeria politica, posso testimoniare che le nuove norme sembrano completare il disegno di trasformazione del processo inquisitorio delineato dal codice del 1930, voluto dal regime fascista e accompagnato dalle norme sull’ordinamento giudiziario del 1941, in cui pubblico ministero e giudice istruttore collaboravano alla ricerca della verità materiale, con spazi angusti per la difesa nella formazione della prova.
Questo modello è stato progressivamente superato dal processo accusatorio introdotto con il codice del 1989, tra i cui protagonisti vi fu il professor Giuliano Vassalli, e rafforzato dalla riforma dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo: un processo fondato sulla parità delle parti nella formazione della prova e sulla posizione di equidistanza del giudice, finalmente terzo.
La separazione delle carriere e la terzietà del giudice
La separazione delle carriere rappresenta l’evoluzione logica e il completamento di questo percorso, consentendo la piena espansione del modello accusatorio ed eliminando l’imperfezione attuale della disparità di posizioni tra accusa e difesa, che non si trovano ancora in una piena condizione di equidistanza soggettiva dal giudicante.
La riforma tende ad assicurare in particolare la terzietà dei magistrati giudicanti rispetto a possibili influenze nelle decisioni riguardanti custodie cautelari, sequestri, intercettazioni, incidenti probatori, proroghe delle indagini, archiviazioni e rinvii a giudizio.
Nel sistema vigente, la piena terzietà non raggiunge livelli pienamente rassicuranti a causa dell’unitarietà delle carriere dei magistrati giudicanti e inquirenti. La separazione, secondo i sostenitori della riforma, ridurrebbe il rischio delle cosiddette colleganze o sudditanze psicologiche.
Colleganza professionale e possibili condizionamenti
Magistrati giudicanti e requirenti condividono formazione, concorso, tirocinio, sedi di lavoro, carriera, associazione di categoria, corsi di aggiornamento, organismo di autogoverno unitario e, seppur ridotta, possibilità di interscambiabilità delle funzioni.
Taluni osservano che le decisioni su arresti, rinvii a giudizio o condanne sono affidate a esseri umani che, pur dotati di elevate competenze tecniche e irreprensibilità etica, potrebbero non essere immuni da condizionamenti psicologici derivanti dalla colleganza. In questa prospettiva, decisioni favorevoli all’indagato o imputato potrebbero apparire atti di coraggio, quando invece dovrebbero essere il frutto di una serena e autonoma valutazione di un giudice autenticamente terzo.
Custodia cautelare e ingiuste detenzioni: un nodo irrisolto
Tra il 2014 e il 2025 si sono registrati 4.920 casi di ingiusta detenzione, ossia persone sottoposte a custodia cautelare e successivamente assolte con formula piena. I ristori hanno comportato esborsi per circa 48 milioni di euro.
I dati delle assoluzioni — circa il 50% degli imputati portati a giudizio — dimostrano che la terzietà è sostanzialmente garantita nelle sedi dibattimentali. Tuttavia, il fatto che la custodia cautelare venga applicata e successivamente risulti priva di fondamento conferma l’esistenza di un cortocircuito nella fase endoprocedimentale. La colleganza, nelle varie forme in cui può manifestarsi, non può essere considerata estranea alla spiegazione del fenomeno.
Autonomia della magistratura e “anticorpi di sistema”
La riforma non reca alcun pregiudizio all’autonomia e indipendenza della magistratura, che restano intatte. Non vi sono disposizioni che sottopongano gli uffici del pubblico ministero all’esecutivo: restano fermi la sottoposizione della polizia giudiziaria al PM, l’obbligatorietà dell’azione penale e l’obbligo per il PM di ricercare anche le prove favorevoli all’indagato.
Restano inoltre pienamente operativi gli anticorpi di sistema: eventuali leggi attuative che violassero le garanzie costituzionali verrebbero sottoposte al vaglio della Corte costituzionale.
ANM, rappresentanza e ruolo pubblico
Ulteriori temi riguardano gli organismi di autogoverno, le modalità elettive, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare. Sarà oggetto di approfondimento anche l’espansione politica dell’ANM, sempre più percepita come soggetto attivo nel dibattito pubblico, attraverso manifestazioni ed esternazioni.
Testimonianze interne alla magistratura, vicende recenti e passate, nonché le rivelazioni emerse dal caso Palamara, hanno alimentato una riflessione sul rapporto tra correnti, carriere e logiche associative.
Vale, in conclusione, il richiamo del Presidente Mattarella: il principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo non implica un’investitura popolare diretta dei giudici. Significa piuttosto che ogni sentenza applica le leggi approvate dal Parlamento, espressione della volontà popolare, e perciò è pronunciata in nome del popolo italiano.
Avv. Amerigo Festa
Presidente del Coordinamento Provinciale Tempi Nuovi-Popolari Uniti di Avellino.
