Un dibattito aspro e una posizione politica sorprendente
Si è aperto nel Paese un dibattito dai toni aspri in vista del referendum costituzionale sulla divisione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri.
A ben vedere, la situazione appare paradossale: colpisce infatti la presa di posizione del Partito Democratico che, pur avendo sostenuto in un suo precedente programma la necessità della divisione delle carriere, oggi la combatte con argomenti speciosi, finendo di fatto per difendere il Codice di procedura penale di impianto fascista, nel quale giudice e accusatore sono accomunati nel processo inquisitorio.
La riforma del 1989 e i suoi limiti strutturali
Nel 1989 la riforma voluta dal ministro socialista Giuliano Vassalli avviò il percorso di trasformazione del processo penale. Tuttavia si trattò di una riforma rimasta incompiuta: se da un lato si è proceduto a una più netta divisione delle funzioni, dall’altro l’unicità delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ha fatto sì che la riforma producesse effetti più formali che sostanziali.
Il giusto processo in Costituzione
Nel 1999, durante il governo Massimo D’Alema, il Parlamento votò all’unanimità la modifica dell’articolo 111 della Costituzione, fissando il principio del giusto processo e stabilendo che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale».
La riforma oggi in discussione tende precisamente a rafforzare l’imparzialità del giudice e a porre accusa e difesa su un piano di effettiva parità, come parti che si rivolgono a un giudice realmente terzo.
Tre giudici costituzionali per il Sì
Tre giudici emeriti della Corte Costituzionale – il presidente Augusto Barbera, di provenienza comunista e poi PD, il vicepresidente Nicolò Zanon, indipendente di area conservatrice, e il sottoscritto Giulio Prosperetti, già vicepresidente della Corte, con un passato nella DC e nel Partito Popolare – senza alcun coordinamento tra loro si sono espressi a favore del Sì al referendum sulla divisione delle carriere.
Assoluzioni e mancate archiviazioni
Secondo alcuni magistrati, l’alto numero di assoluzioni dimostrerebbe l’indipendenza del giudice rispetto al pubblico ministero. In realtà questo dato prova il contrario: vi sono molte assoluzioni perché vi sono poche archiviazioni preventive.
Il giudice, prima di rinviare a processo un imputato, dovrebbe operare un giudizio prognostico sull’esito del procedimento, poiché un’assoluzione che arriva dopo oltre dieci anni ha già compromesso irrimediabilmente l’immagine e la vita della persona coinvolta.
La colleganza tra giudice e PM
Solo un giudice realmente terzo può opporsi con autorevolezza alla richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Se ciò non avviene, è proprio a causa dell’attuale stretta colleganza tra giudice e PM, favorita dall’unicità delle carriere.
Il CSM e la crisi delle correnti
Oggi il Consiglio Superiore della Magistratura è governato dalle correnti interne alla magistratura, come dimostrato dal recente scandalo Palamara. Si è trasformato il CSM in un organo rappresentativo, quando invece il disegno costituzionale lo prevede come organo di garanzia dell’indipendenza dei singoli giudici, incaricato di regolarne le carriere e la disciplina.
Attualmente anche rappresentanti dei pubblici ministeri siedono nel CSM e valutano la carriera dei magistrati giudicanti: come si può sostenere, allora, che i giudici siano indipendenti dai PM?
Un solo CSM: una scelta storicamente condizionata
Ci si chiede perché la Costituzione abbia previsto un solo CSM per magistrati giudicanti e requirenti e perché oggi se ne propongano due distinti. All’epoca dell’Assemblea costituente era in vigore il Codice Rocco, che non distingueva tra magistrati dell’accusa e giudicanti. I costituenti presero dunque atto di una legislazione che non prevedeva la divisione delle carriere.
Eppure il problema è sempre stato presente, ed è significativo che proprio la sinistra abbia storicamente sostenuto il principio del giusto processo oggi al centro del referendum.
Due CSM come organi di garanzia
Il CSM non deve essere un “parlamentino” dei magistrati, ma un organo di garanzia. La creazione di due CSM, coerente con la divisione delle carriere, risponde a una logica evidente.
Viene criticato il criterio del sorteggio per la nomina dei componenti, ma esso rappresenta invece una garanzia di reale indipendenza. La stessa Costituzione prevede il sorteggio all’articolo 135 per l’integrazione della Corte costituzionale nei giudizi contro il Presidente della Repubblica, così come per i giudici popolari in Corte d’Assise e per il Tribunale dei ministri.
L’Alta Corte di Giustizia e la disciplina
L’ostracismo di una parte della magistratura si concentra sulla previsione dell’Alta Corte di Giustizia, cui verrebbe attribuita la competenza disciplinare oggi affidata al CSM. Attualmente troppe incolpazioni si concludono con assoluzioni o sanzioni irrisorie.
Anche qui l’indipendenza è garantita dal sorteggio, su una lista di soggetti con i requisiti richiesti per la nomina a giudice costituzionale, e da una composizione che prevede una significativa presenza di magistrati, anch’essi sorteggiati secondo criteri fissati dalla legge.
Una riforma da giudicare nel merito
Questa riforma va valutata per la sua capacità di rispondere ai problemi descritti. Va infine respinta l’affermazione secondo cui la magistratura perderebbe le proprie garanzie di indipendenza: si tratta di un argomento propagandistico, basato su una evidente falsità, poiché restano immutati l’articolo 104 della Costituzione sull’indipendenza della magistratura e l’articolo 107, che tutela l’autonomia del pubblico ministero.
Giulio Prosperetti, Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale
