Dichiarato improponibile l’emendamento per la retrodatazione al 1° Aprile delle tutele per i lavoratori fragili.

 

Il senso dell’emendamento – ora dichiarato “improponibile” – era quindi quello di dare continuità alla vigenza delle tutele a partire dal giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza e pertanto dal 1° aprile 2022.

 

Francesco Provinciali – Francesco Alberto Comellini

 

Si è chiusa male la vicenda dell’emendamento 20.0.16 a firma Sen. Binetti-Sen. Gallone riguardante la retrodatazione al 1° aprile u.s. delle tutele previste per i lavoratori fragili.

 

Il Sen. Andrea Parrini (PD) – Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato – ha dichiarato improponibile l’emendamento (scritto con il nostro supporto tecnico)  per recuperare tale retrodatazione al 1 aprile 2022. La questione era ampiamente nota: l’art.10 della legge 19 maggio 2022 n.° 52 , di conversione del D.L. 24 marzo 2022 n.°24 (che invece non l’aveva normata, prevedeva la reintroduzione delle tutele a favore dei lavoratori fragili originariamente previste  all’art. 26 comma 2 e comma 2/bis del DL 17 marzo 2020 n.18.

 

Vale a dire la possibilità di avvalersi dello smart working e dell’equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero per i soggetti con fragilità certificata, specie dopo il DM Salute del 4/4/2022 che stabiliva le situazioni patologiche che sostanziavano lo status di “malattia fragile”.

 

La citata legge 52/2022 reintroducendo le due forme di tutela non dava tuttavia continuità con quelle precedentemente vigenti fino al 31 marzo 2022 (scadenza dello stato di emergenza): infatti le tutele sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U 23/5/22 serie generale n.°119. della legge stessa, vale a dire dal 24 maggio u.s. e sono valide fino al 30 giugno.

 

Il senso dell’emendamento – ora dichiarato “improponibile” – era quindi quello di dare continuità alla vigenza delle tutele a partire dal giorno successivo alla scadenza dello stato di emergenza e pertanto dal 1° aprile 2022.

 

Questo avrebbe evitato il “buco” di copertura normativa che invece a questo punto resta, dal 1° aprile al 23 maggio: in questo lasso temporale niente smart working e niente equiparazione al ricovero ospedaliero dei gg di malattia che pertanto rientrano nel periodo di comporto contrattuale.

Chi si fosse ammalato in questo periodo avrebbe dovuto attingere al proprio congedo o alle ferie.

 

Non si comprendono le ragioni di diniego a questa estensione delle tutele, sulla quale lo stesso Ministro Brunetta audito in sede di Commissione parlamentare per la semplificazione si era espresso positivamente, non comportando oneri. La dichiarazione di improponibilità dell’emendamento “riparatore” Binetti.-Gallone lascia scoperti in quanto a tutele i lavoratori fragili per un periodo non da poco (1/4 – 23/5)

 

A questo punto i lavoratori fragili in tal modo danneggiati dovrebbero essere informati sulla ragione di tale pronunciamento di improponibilità: il Sen. Parrini, legittimato a decidere in merito, dovrebbe spiegare le ragioni del suo diniego.

 

E i Ministri del Lavoro, delle Disabilità e della Salute dovrebbero chiarire come mai non hanno provveduto loro stessi, di iniziativa governativa, a colmare questo vuoto normativo di copertura delle tutele.

I lavoratori fragili possono chiedere direttamente spiegazioni agli interessati, avvalendosi degli indirizzi web che si trovano nei siti istituzionali del Senato e dei Ministeri.

Queste decisioni vanno spiegate ai cittadini  , specie se riguardano persone con gravi patologie , che soffrono la propria condizione di fragilità.

 

Fa specie – e non è cosa di poco conto- che nel frattempo il contratto dei navigator sia stato prorogato di 4 mesi da un giorno all’altro e che la stragrande maggioranza dei percettori del reddito di cittadinanza ne usufruisca rifiutando le proposte di lavoro offerte.

 

L’Italia si conferma il Paese dei bonus una-tantum mentre sono negate o ridimensionate una-semper le tutele per le persone fragili, i disabili e le pensioni di invalidità restano a livelli di terzo mondo.

 

Questa vicenda della mancata retrodatazione delle tutele per i fragili lascia l’amaro in bocca e un senso di ingiustizia sociale in danno dei più deboli che chi ha deciso si trattasse di un tema “improponibile” dovrebbe spiegare.

Riproponiamo in calce l’emendamento non accolto:

 

Emendamento 20.0.16

Sen.Binetti, Sen.Gallone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52)
All’articolo 10, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al comma 1-bis, dopo le parole «24 aprile 2020, n. 27, è prorogata» inserire le seguenti: «dal 1 aprile 2022».