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venerdì, 27 Febbraio, 2026
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Giustizia, riforma fuori tempo e fuori bersaglio

Il referendum è il punto culminante di un processo che parte da conflitti del passato e rischia di indebolire le garanzie del cittadino, trasformando il pubblico ministero in parte accusatoria rafforzata.

Un quesito referendario vecchio e superato

Uno dei limiti del quesito referendario sulla magistratura (e non sulla giustizia, come viene invece impropriamente presentato!) è quello di essere vecchio e superato da una serie di interventi normativi succedutisi negli anni a partire dalla “Riforma Cartabia”, interventi che hanno modificato in modo sostanziale la possibilità di transitare nei ruoli della magistratura da una funzione all’altra, rendendo tale passaggio un’operazione molto più rara e difficile da realizzare a seguito dell’introduzione di limiti e paletti specifici. La narrazione del magistrato che gioca due ruoli diversi nella stessa partita è una semplificazione che non ha alcun riscontro concreto.

Le radici negli anni Novanta: il conflitto politica-magistratura

Il quesito referendario affonda infatti le radici nel conflitto che esplose negli anni Novanta tra politica e magistratura, a seguito della cosiddetta vicenda “Mani pulite”, un conflitto successivamente acuitosi con le inchieste che interessarono Berlusconi su diversi fronti. Non è necessario tornare sul merito specifico di quelle vicende, ma giova ricordare che proprio da quel momento inizia una dura contrapposizione tra politica e magistratura che si è trascinata fino ad oggi con una serie infinita di reciproci attacchi e delegittimazioni di ogni genere. Oggi, seppure ancora in una fase di insufficiente storicizzazione di quegli accadimenti, c’è la diffusa convinzione che quella vicenda doveva essere gestita con molto più equilibrio dalla politica da un lato e dalla magistratura dall’altro.

Difendersi “dai processi” o “nei processi”

La politica, pur in presenza di un sistema attraversato da alcune evidenti distorsioni, ha spesso cercato di bypassare il momento dell’accertamento della verità, difendendosi “dai processi” anziché “nei processi”. Sull’altro fronte la magistratura ha avuto atteggiamenti aggressivi e spesso improntati ad un principio di presunzione di colpevolezza, teso ad anticipare il giudizio prescindendo da quella che sarebbe poi stata la sentenza e quindi la “verità processuale” della specifica questione. In questo tipo di comportamenti si distinsero in modo particolare i magistrati di alcune procure, come pubblici ministeri incaricati per le indagini e per i processi che seguirono.

Il ruolo del pubblico ministero e la ricerca della verità

Ed è proprio sul ruolo dei pubblici ministeri che va fatta un’attenta riflessione, ovvero sulla loro funzione di accertamento della verità nella sua complessità e soprattutto nella sua completezza; pubblici ministeri che sono tenuti a valutare non solo le prove a carico della persona indagata e utili a provarne la colpevolezza, ma anche gli elementi altrettanto utili a provarne l’innocenza o l’estraneità ai fatti contestati.

Se oggi in alcuni casi si può ingenerare qualche legittimo dubbio sulla effettiva terzietà del pubblico ministero nel condurre le indagini che esitano poi in una decisione di archiviazione o di rinvio a giudizio, con il nuovo assetto post-riforma e con la separazione dei ruoli si avrà una divisione funzionale (fin dalla fase formativa e concorsuale) che toglierà ogni residuo dubbio sulla parzialità del PM, ovvero di quel pubblico ministero che sarà altra cosa rispetto ai magistrati chiamati a giudicare.

A quel punto la posizione di terzietà resterà infatti un dovere solo per la magistratura giudicante, a fronte delle altre due parti chiamate a confrontarsi nel processo, con un pubblico ministero sottratto alla sua funzione di “ricerca della verità” e intento a sostenere le ragioni dell’accusa in contrapposizione a quelle della difesa. Sarà così istituita per eterogenesi dei fini la figura del PM come “poliziotto con la toga”. Una frittata giuridica con un effetto boomerang per chi, votando legittimamente “Sì”, penserà di compiere un atto che va nella direzione di un maggiore garantismo. Purtroppo, non sarà così, anzi…!

Una riforma garantista dovrebbe rafforzare la difesa

Una riforma della giustizia vera, incisiva e maggiormente garantista dovrebbe invece puntare a rafforzare la posizione dell’indagato e della sua difesa fin dal momento del contraddittorio che precede la decisione del GUP in relazione all’archiviazione o al rinvio a giudizio, rendendo quel passaggio meno sommario e sbrigativo, non limitandosi ad archiviare i soli casi di manifesta e palese infondatezza delle accuse, ma anche quei casi per i quali emergano fin da subito le prove a discarico dell’indagato.

L’obbligatorietà dell’azione penale non deve tradursi in “obbligatorietà del rinvio a giudizio”. Evitare dei rinvii a giudizio non strettamente necessari significherebbe avere qualche fascicolo in meno in giro per i tribunali, ma soprattutto per molte persone un risparmio di soldi e di ansia, in particolar modo per l’innocente che nel processo è sempre la parte più debole (Giuseppe Chiovenda docet) dovendo subire ipso facto l’ingiustizia dell’onere di una prova a suo discarico, per un reato che non ha commesso. Ma di tutto questo non v’è traccia nella Riforma Nordio!

Sanzionare l’errore non restituisce giustizia al cittadino

È del tutto insufficiente osservare che il magistrato che sbaglia dovrà poi risponderne alla costituenda corte disciplinare. Questo approccio spiega infatti come al centro della “Riforma Nordio” non ci sia il cittadino, ma i magistrati ed una malcelata voglia di “farli pagare” per i loro errori; un principio che, pur avendo una sua ratio, non restituisce al malcapitato cittadino neanche un minuto del tempo che ha perso nel procedimento che lo ha visto ingiustamente accusato.

Se invece al centro della riforma ci fosse stato davvero il cittadino, la norma avrebbe dovuto prevedere dei meccanismi utili per prevenire ed evitare l’errore, anziché accontentarsi di sanzionarlo; la sanzione al magistrato, per quanto dura possa essere, non restituirà mai al cittadino la serenità e la reputazione ingiustamente violate. Ma neanche di questo v’è traccia nella Riforma Nordio!

L’assenza dell’esclusività di funzione

Una riforma con una qualche utilità per i cittadini avrebbe dovuto prevedere una “esclusività di funzione” che impedisse ai magistrati di assumere ruoli al di fuori dei tribunali, ovvero dei luoghi naturalmente deputati all’amministrazione della giustizia, soprattutto nell’attuale condizione di carenza di organici nella magistratura. Oggi tanti magistrati sono sottratti alla loro funzione naturale per essere impegnati in ruoli dirigenziali o consulenziali nei ministeri, nelle authority, negli enti locali e perfino negli organismi di giustizia sportiva. Ma neanche di questo v’è traccia nella Riforma Nordio!

Non una riforma della giustizia, ma un possibile peggioramento

Ecco perché è improprio parlare di “riforma della giustizia” quando il funzionamento della macchina giudiziaria non sarà modificato dalla riforma sottoposta a referendum, ma potrebbe addirittura peggiorare la posizione del cittadino che si dovrà rapportare con un PM ulteriormente rafforzato nel confronto tra le parti in causa.