Una giusta battaglia è andata in porto. Novità per i lavoratori fragili: le ultime modifiche al Decreto Cura Italia.

L’insistenza ha portato a un esito positivo. Su queste colonne la questione è stata più volte sollevata: con soddisfazione registriamo la convergenza maturata in sede parlamentare, in ultimo con il consenso del governo. Di seguito riportiamo l’estratto e il testo integrale della legge 11 del 18/2/2021 pubblicata sulla GU n.° 41 serie generale, in pari data.

Non abbiamo voluto infiocchettare per gli amici un commento a caldo, per metterci in mostra, per dire “siamo stati noi”. Quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto con pazienza d determinazione. Possiamo compiacerci, adesso, del coro di esultanza che accompagna il varo delle nuove norme. L’importante era raggiungere l’obiettivo e, con piena soddisfazione, lo abbiamo raggiunto.

Possiamo dunque ricapitolare.

Con le ultime modifiche al Decreto Cura Italia, arrivano novità per i lavoratori fragili: anche per il mese di febbraio e il mese di marzo 2022 è possibile richiedere lo stato di malattia per l’assenza da lavoro. La decisione arriva dopo un periodo di sospensione della misura. Dato il prorogarsi dello stato di emergenza fino alla fine dei marzo 2022, torna nuovamente disponibile l’opzione per i lavoratori fragili, tramite un nuovo stanziamento di fondi.

È stato convertito in legge l’emendamento di proroga dello smart working fino al 31/3/2022 e quello di equiparazione dello stato di malattia al ricovero ospedaliero, sempre fino al 31/3/2022 dei lavoratori con certificazione medica di fragilità. La legge è la n.11 del 18 febbraio 2022, l’articolo che integra l’originaria disposizione normativa di cui alla legge 24/12/2021 n.° 221, prorogando i commi 2 e 2 bis dell’art. 26 del DL 17/3/2020 n° 18 è  il 17 – commi 3/bis e 3/ter.

Le nostre richieste contenute nell’emendamento depositato al Senato (e poi approvato dai due rami del Parlamento) sono state accolte. Non ci sono commenti da aggiungere : pare solo utile evidenziare che il comma 3ter dell. Art 17 legge 11/2022, prevede che la validità della tutela dell’’equiparazione al ricovero ospedaliero della malattia ddl lavoratore certificato fragile ha decorrenza retroattiva a partire dal 1 gennaio 2022, fino al 31 marzo 2022.
Più opportuno riportare uno stralcio del testo comparato tra la legge 11/2022 appena approvata e il DL 221/2021 emendato.

ESTRATTO

GAZZETTA UFFICIALE della REPUBBLICA ITALIANA

18-2-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 41
LEGGE 18 febbraio 2022 , n. 11 .
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
– Omissis –
Pagina 65 della G.U  n.° 41 del 18/02/2022
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 305 del 24 dicembre 2021) ,
coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 2022,
n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44) , recante:
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID 19.».
pagine 73 e 74 della G.U. n°41 del 18/02/2022
pagina 73
Art. 17. – Commi 3-bis e 3-ter
Prestazione lavorativa dei soggetti fragili
e congedi parentali
1. Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 26,
comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, fino al 31 marzo 2022 . Al fine di garantire la sostituzione
del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce
dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata
la spesa di 68,7 milioni di euro per l’anno 2022 .
2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonché
il limite di spesa previsto dal presente articolo, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione,
da adottare entro trenta giorni dalla data
segue a pagina 74 —
18-2-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 41
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le patologie croniche con scarso compenso clinico e con
particolare connotazione di gravità, in presenza delle
quali ricorre la condizione di fragilità.
3. Le misure di cui all’articolo 9 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al
31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente
comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7
milioni di euro per l’anno 2022. Sulla base delle domande
pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto
del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia
e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto
limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al primo periodo del presente comma, è
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2022.
3 -bis . Sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, fino al 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al
31 marzo 2022 gli oneri a carico dell’INPS connessi con
le tutele di cui al presente comma sono finanziati dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro
per l’anno 2022, dando priorità agli eventi cronologicamente
anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l’anno 2022
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 7 -bis ,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i
lavoratori di cui al comma 2 del medesimo articolo 26
non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia
presso l’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio
del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente
comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3 -ter . Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 -bis si applicano
anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.