Sono recentemente intervenute due importanti pronunce da parte del Giudice Amministrativo in materia di telecomunicazioni e in particolare in materia di 5G. Un tema al centro del dibattito anche all’interno del sistema degli enti locali, con circa 500 Comuni che si oppongono a questa tecnologia avanzata, guardata con sospetto. Si tratta del Tar Catania e del TAR Napoli. Il primo con un’ordinanza e il secondo con una sentenza – tra l’altro una delle prime in tale campo – per delineare le sfere di competenza nel settore radioelettrico, nonché per ribadire alcuni principi nel campo delle telecomunicazioni. Vediamoli in particolare.

In relazione all’ordinanza del Tar Catania n. 551/2020, pubblicata il 22 luglio 2020, l’operatore di telecomunicazioni Wind Tre S.p.A. aveva impugnato l’ordinanza n. 15 dell’8 maggio 2020 con la quale il responsabile del V Settore del Comune di Ispica ha ordinato “a tutti i titolari di pratiche e/o titoli autorizzativi per l’installazione di stazioni radio base da ubicare nell’intero territorio del Comune di Ispica, l’immediata sospensione dei lavori in via cautelativa, esclusivamente nelle more della definizione del predetto Piano di localizzazione, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 25.10.2018, la procedura di autorizzazione e di tutte le pratiche in itinere, dei lavori in corso sul territorio comunale, di tutti gli impianti in grado di generare campi elettromagnetici non ionizzanti a RF e MW, compresa la nuova tecnologia cosiddetta 5G”. Tale ordinanza era stata adottata dal Sindaco del Comune di Ispica in forza del principio di precauzione e a seguito di una premessa basata essenzialmente sull’incertezza e la non univocità degli studi sulle frequenze 5G e soprattutto sulle possibili conseguenze sulla salute umana.

Il Tar Catania, invece, ha correttamente rilevato come l’operatore di telecomunicazione sia risultata aggiudicataria di un lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz a seguito della conclusione della procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico. A seguito di tale aggiudicazione, quindi, la Wind Tre S.p.A. aveva presentato cinque pratiche per la realizzazione di’interventi al fine di completare la copertura del servizio fonia e del servizio dati alla collettività del Comune di Ispica, secondo appunto le nuove tecnologie per le telecomunicazioni (LTE), al fine di diffondere tali tecnologie a favore dei cittadini.

Con l’ordinanza n. 551/2020, il Tar Catania ha pertanto sottolineato come tale modus operandi del Comune si ponga in netto contrasto con la ratio sottesa agli artt. 86 e 87 del Codice delle Telecomunicazioni, ispirata a finalità acceleratorie nella realizzazione della rete di telefonia mobile, d’altronde parificate sia dal legislatore che dalla costante giurisprudenza ad opere di urbanizzazione primaria. La normativa speciale ex D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni) non prevede alcuna sospensione della funzione amministrativa autorizzatoria (sospensione non prevista anche nel D.P.R. n. 380/2003 e dalle norme in materia edilizia). Di conseguenza, il TAR ha censurato la sospensione attuata dal Comune in quanto in contrasto con le previsioni del legislatore nazionale. Altro aspetto importante sottolineato dal Giudice Amministrativo riguarda il riparto delle competenze nello specifico settore delle telecomunicazioni: in relazione alla problematica della predeterminazione delle soglie di emissioni elettromagnetiche e dei valori di attenzione, la competenza è riservata per legge allo Stato, il quale monitora tali soglie attraverso l’operato delle varie Agenzie Regionali per la Prevenzione e la Protezione Ambientale competenti per territorio.

Infine, il Tar ha evidenziato come il Sindaco di Ispica, con tale ordinanza, non aveva il potere di sospendere a tempo indeterminato le pratiche d’installazione del 5G in assenza di adeguata e supportata motivazione. Anche se il Comune aveva motivato l’ordinanza in relazione al principio di precauzione e in relazione all’incertezza degli studi in materia 5G. Tale incertezza non può certamente rappresentare una motivazione adeguata all’emissione di un’ordinanza così lesiva degli interessi dell’operatore di telecomunicazioni. D’altronde, bisogna anche tenere conto della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), nonché del successivo Decreto Semplificazioni. Il Tar Sicilia, pertanto, ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza, legittimando quindi Wind Tre S.p.A. a ultimare le implementazioni degli impianti nel Comune di Ispica fissando già l’udienza di merito per il prossimo dicembre 2020.

Ancor più incisivo è stato il Tribunale Amministrativo per la Regione Campania, sezione di Napoli, che con la sentenza n. 3324/2020 – emessa in forma semplificata – ha definitivamente annullato – salvo gravame in appello del Comune – l’ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 20 aprile 2020, adottata dal Sindaco del Comune di Carinola con la quale era stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale di Carinola in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”. Il Tar ha annullato, anche in tal caso, l’ordinanza in quanto ha accertato l’incompetenza funzionale del Sindaco in tale fattispecie sottolineando come i compiti di tutela della salute non afferiscano alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile abbiano natura urgente e indifferibile e siano assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria. Il TAR ha sostenuto, infatti, che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla Legge n. 36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, escludendo quindi la competenza del Sindaco in tale settore soprattutto in ipotesi di valori soglia solo previsionali e non concretamente lesivi della salute umana. Inoltre, ha aggiunto che è illegittima una sospensione sine die con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile.