Bruxelles, 26 mar. (askanews) – Il Parlamento europeo ha approvato in sessione plenaria oggi a Bruxelles, con una larghissima maggioranza (581 voti a favore, 21 contrari e 42 astensioni), una proposta di direttiva che definisce un primo quadro di diritto penale armonizzato a livello Ue contro la corruzione nell’Unione.
La direttiva, che era stata concordata provvisoriamente con il Consiglio Ue nel dicembre 2025, contiene norme minime, definizioni e sanzioni armonizzate per tutta una serie di reati, richiede delle strategie nazionali anticorruzione e la condivisione dei dati a livello Ue, e prevede un rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e le agenzie e gli organismi dell’Unione come l’Ufficio antifrode Olaf, la Procura europea, Europol ed Eurojust.
Il nuovo quadro mira a colmare le lacune nell’applicazione delle attuali norme, in particolare nei casi transfrontalieri, allineando le definizioni giuridiche. In particolare, il testo stabilisce le fattispecie dei reati di corruzione che devono essere qualificate come tali da tutti gli Stati membri, tra cui corruzione nel settore pubblico e in quello privato, appropriazione indebita, ostruzione della giustizia, traffico di influenze, esercizio illecito di funzioni, appropriazione indebita, arricchimento illecito legato alla corruzione, occultamento e corruzione nel settore privato. Per ogni fattispecie di reato è prevista anche una armonizzazione minima delle sanzioni e pene detentive, che dovranno essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.
Gli Stati membri dovranno adottare e aggiornare regolarmente le strategie nazionali anticorruzione, coinvolgendo la società civile. Dovranno anche effettuare valutazioni dei rischi e garantire sistemi solidi per contrastare i conflitti di interesse e garantire la trasparenza del finanziamento politico e degli standard etici, dovranno istituire, infine, degli organismi dedicati e sufficientemente indipendenti per prevenire e contrastare la corruzione.
La direttiva dovrà ora essere formalmente adottata dal Consiglio Ue, ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Gli Stati membri avranno 24 mesi per recepirla nel proprio ordinamento (e 36 mesi per le disposizioni su valutazioni dei rischi e strategie nazionali).
