Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2019 la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing) del diritto dell’Unione.

Gli Stati membri dovranno porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 dicembre 2021. Per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati dovranno conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno entro il 17 dicembre 2023.

Gli Stati dell’Unione dovranno recepire quanto stabilito dalla direttiva entro due anni dalla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (quindi entro il 26 novembre 2022) e adottare regole interne entro i suddetti termini al fine di garantire gli standard minimi della Direttiva, fermo restando che in virtù della clausola di non regressione, l’attuazione della Direttiva non potrà comportare in alcun caso una riduzione dell’attuale livello di protezione.

La direttiva amplia la platea dei “segnalatori” protetti. La nuova disciplina si applicherà, senza distinzione, alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico e che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo.

Tra i soggetti tutelati rientrano dunque le persone aventi la qualità di lavoratore, anche autonomo (dunque i professionisti), nonché i dipendenti pubblici, gli azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa (compresi i membri senza incarichi esecutivi), i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e, infine, qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

La direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione:

a) violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui all’allegato relativamente ai seguenti settori:
appalti pubblici;

servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

sicurezza e conformità dei prodotti;

sicurezza dei trasporti;

tutela dell’ambiente;

radioprotezione e sicurezza nucleare;

sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;

salute pubblica;

protezione dei consumatori;

tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

b) violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione;

c) violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.