La Legge di Bilancio approvata prima dalla Camera e ieri dal Senato prevede che, dall’inizio del 2021, i lavoratori più fragili potranno avvalersi delle tutele sanitarie in vigore fino al 15 ottobre u.s., secondo la previsione normativa di cui all’art.26 comma 2 del cd. “Decreto cura Italia”. Tali provvidenze normative previgenti alla data sopra richiamata erano state annullate nella legge di conversione del citato decreto: si era venuta perciò a creare una situazione di vacatio legis, per cui dal 16/10 al 31/12/2020 i lavoratori fragili del settore pubblico e privato (trattasi di malati oncologici, immunodepressi, invalidi spesso rientranti nelle situazioni di cui all’art.3 commi 1 e 3 della legge 104/92) erano costretti – per non incorrere nel rischio di contrarre il Covid nell’ambiente di lavoro – ad usufruire di periodi di assenza per malattia utilizzando il congedo previsto nel periodo di comporto, quindi secondo i rispettivi CCNL.
Pare dunque che dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 le tutele sanitari preesistenti saranno ripristinate.
Anche Il Domani d’Italia aveva segnalato con due articoli l’anomalia della situazione creata dall’annullamento improvviso delle garanzie sanitarie precedenti.
https://ildomaniditalia.eu/annullate-le-tutele-sanitarie-per-i-lavoratori-fragili/
https://ildomaniditalia.eu/niente-ristoro-per-i-lavoratori-fragili-una-dimenticanza-che-li-punisce/
Pertanto la Legge di Bilancio 2021 con un emendamento introdotto in sede di Commissione referente della Camera restituisce la possibilità ai lavoratori più fragili di andare in malattia per evitare di contrarre il Covid-19, tutelando come in passato coloro che hanno problemi di salute gravi e versano in condizioni aumentate di rischio nel caso di coronavirus. La volontà del Governo è quella di sanare- come detto- una incongruenza presente nel decreto Cura Italia e di tutelare in modo corretto le persone più deboli di salute. Fino ad oggi era rimasta, per i lavoratori dichiarati inidonei temporaneamente al servizio a motivo dei rischi pandemici, la possibilità di avvalersi del cd. smart working, come alternativa all’attività ordinaria nella propria sede di servizio, anche con modifica delle mansioni nell’ambito del rispettivo CCNL.
Tuttavia tale opportunità non poteva essere estesa ope legis a “tutte” le categorie di lavoro. Si cita a titolo di esempio il caso dei lavoratori della scuola: ciò poteva valere per il personale ATA (amministrativo-tecnico e ausiliario) ma non per i docenti a cui era consentito di accedere allo smart working solo previa stipula di un contratto temporaneo ad personam, con modifica maggiorativa dell’orario di servizio settimanale, al termine del periodo di emergenza finora fissato al 31 gennaio p.v. La novità introdotta dalla legge di bilancio consente ora due opportunità per i più volte citati lavoratori fragili: lo smart working per mansioni compatibili con il lavoro a casa mentre – nel caso l’attività lavorativa possa essere svolta esclusivamente in presenza- gli interessati potranno richiedere la tutela della malattia riconosciuta dall’INPS e ciò allo scopo di proteggere queste persone che, contraendo il Covid-19, rischierebbero la vita a motivo della loro particolare condizione di fragilità (a condizione che sia riconosciuta e certificata dalle autorità sanitarie competenti).
Come anticipato di tratta di una tutela già prevista e in vigore nel Decreto cura Italia ma solo fino al 15/10/2020, per patologie gravi come l’immunodepressione, le malattie oncologiche e le invalidità ex legge 104/92: ora il nuovo dispositivo della legge di bilancio ripristina le pregresse tutele, applicando dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 le previsioni dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In sostanza tali patologie consentono di avvalersi di un congedo per salute, senza computo nel periodo di comporto ed equiparabile al ricovero ospedaliero.
Gli interessati dovranno produrre al proprio datore di lavoro apposita istanza contestualizzata alla produzione del certificato redatto dal medico di base recante l’indicazione del periodo di prognosi, corredato dalla documentazione comprovante la condizione di fragilità peraltro già accertata dalle autorità sanitarie competenti. Salvo diverso avviso tali istanze dovranno essere presentate dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio sulla G.U. Si tratta di una soluzione temporanea che sarà auspicabilmente riconsiderata alla scadenza del 28/2, per evitare il ripetersi di un periodo senza previsione di tutele normative.