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Magistratura più autonoma, politica più debole: il paradosso del referendum

Autonomia della giustizia, riforma costituzionale e crisi della rappresentanza: perché il referendum sulla magistratura pone una scelta complessa ma decisiva per l’equilibrio dei poteri nella democrazia italiana

Un giudice a Berlino

L’eco del grido del mugnaio Arnold di Sanssouci, umiliato dall’arroganza del potere, risuona ancora nella mente e nel cuore di tutti coloro che abbiano speranza nella vincente giustizia. Soprattutto nel cuore di noi Avvocati, da cui per primi il povero Arnold accorrerebbe, ancora oggi, per affidare la sua difesa e far perorare la sua causa.

Affinchè ciò sia possibile nella realtà, quale condizione necessaria ed imprescindibile vi è, nell’architettura costituzionale di uno Stato che possa dirsi democratico, il principio dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura.

Infatti, ciascun avvocato sa e ciascun cittadino dovrebbe sapere che non vi può essere antidoto contro l’abuso del potere dello Stato stesso o contro qualsivoglia prepotenza di chiunque – dall’economia a qualsiasi altro centro di interessi – senza un’Autorità alla quale ricorrere che sia davvero terza ed imparziale.

Il referendum del 22-23 marzo

Siamo in cammino verso il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Questa riforma potrebbe scalfire tale premessa? Come votare? Sì o no, in questa dinamica manichea ma democratica che, purtroppo, non lascia spazio a sempre possibili aggiustamenti.

Se questa riforma scalfisse, anche minimamente, la premessa che ci siamo dati – anche avuto riguardo alla sola Magistratura requirente – la risposta sarebbe un perentorio e per l’effetto battagliero NO.

Invece, occorre subito dire con chiarezza e senza infingimenti che la riforma costituzionale sulla quale il popolo italiano sarà chiamato a pronunciarsi nelle urne non tradisce affatto la premessa che è stata posta.

Due CSM per rafforzare autonomia e indipendenza

Infatti, l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura non soltanto saranno preservate mediante la creazione di distinti C.S.M. – da un lato per quella giudicante e dall’altro per quella requirente – ma saranno implementate da questa riforma, avuto riguardo alle modalità di selezione dei componenti di codesto Organo di autogoverno, avente rilevanza costituzionale.

Invero, dopo quasi quarant’anni dall’introduzione del processo accusatorio nell’ordinamento italiano, dando finalmente seguito all’art. 111 della Costituzione, il Giudice, nel processo penale, sarà veramente terzo e non un collega della Pubblica Accusa segnatamente il Giudice vedrà rafforzata, anche sul piano ordinamentale, la propria posizione di terzietà rispetto al Pubblico Ministero.

Essi parteciperanno a concorsi diversi, svolgeranno funzioni differenti, avranno formazione continua diversificata, affronteranno carriere autonome ma saranno comunque entrambi soggetti soltanto alla legge, distinguendosi fra loro soltanto per diversità di funzioni, senza interferenze di altri poteri dello Stato se non, come tuttora avviene, coordinati dal proprio C.S.M. quale Organo di autogoverno che sarà duplicato ed anch’esso autonomo rispetto all’altro, senza inevitabili commistioni tra Magistratura giudicante e requirente.

Il superamento del sistema delle correnti

Inoltre, la Magistratura sarà finalmente liberata dal giogo di un’associazione privata, l’A.N.M. nonché dal sistema delle c.d. “correnti” ovvero veri e propri micropartiti nel senso deteriore, portatori di interessi collettivi e parziali, che confliggono inevitabilmente con il metodo meritocratico e con l’indipendenza stessa del singolo Magistrato nonché, per converso, con il bene comune: sistema le cui distorsioni sono pubblicamente ed amaramente emerse con l’affaire PALAMARA il quale dell’A.N.M. è stato Presidente.

Orbene, ciò sarà possibile mediante il previsto sorteggio, quale modalità di selezione dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura: tale metodo non costituisce un “vulnus” democratico perché questo Organo avente rilevanza costituzionale non è un’assise con funzioni di rappresentanza politica bensì un’Istituzione di autogoverno, garante dell’innanzi richiamato, preminente e non negoziabile, principio dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura.

In punto, occorre precisare che il sorteggio non avverrà tra “quisque de populo” bensì tra gli stessi Magistrati in servizio ovvero tra giuristi ultraqualificati, vincitori di un durissimo pubblico concorso, ciascuno dei quali quotidianamente decide sulla vita dei cittadini, disponendo in ordine ad interessi essenziali nonché statuendo sulla stessa libertà dei consociati.

Invero, per la quota laica, anch’essi saranno comunque sorteggiati tra un folto elenco di professori universitari in materie giuridiche ed avvocati di lungo corso, indicati dal Parlamento in seduta comune. Si potrebbe obiettare che in questo caso vi è una scelta. Orbene, non è così, perché attualmente il Parlamento elegge direttamente la quota laica, con gli inevitabili compromessi e mediazioni nonché con le forti determinazioni delle forze politiche mentre a seguito della riforma anche questo fattore sarà migliorato e calmierato dall’introduzione del sorteggio. Infatti, l’elezione di un elenco di idonei costituisce, nella fattispecie, un ineludibile presupposto del sorteggio, in quanto, non può prendersi l’“uomo della strada” bensì occorre sorteggiare nell’alveo di professionisti altrettanto qualificati che abbiano una sensibilità politica, laddove, anche qui, la sorte faccia da padrona su quest’ultima.

Infine, l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare costituisce l’introduzione di un Giudice naturale, indipendente ed autonomo che, anche in questo caso, non risponderà più a possibili logiche correntizie o diverse, quale diretta promanazione del rispettivo C.S.M.

Dunque, per sommi capi, nel limitato spazio di questo intervento, le ragioni di un determinato SI’ alla prossima consultazione referendaria, invitando tutti i cittadini a fare altrettanto affinché si possa continuare a confidare, ancor più, che vi sia sempre un Giudice a Berlino, proprio come nella celebre vicenda del mugnaio di Sanssouci.

Distorsioni dei poteri e fragilità della democrazia parlamentare

Un’ultima riflessione però, amara e contestuale nel pubblico dibattito, va necessariamente fatta, più da osservatore delle dinamiche politiche – da una prospettiva rigorosamente laica ma con formazione fortemente radicata nella dottrina sociale della Chiesa – che da operatore del diritto. Da un lato, il Legislatore e per converso la politica, interviene a sanare le distorsioni del potere giudiziario, a limitarne inevitabilmente la forza pur attualmente esercitata nei termini potenzialmente distorsivi di cui innanzi.

Dall’altro, il Governo e dunque il Parlamento e per converso la politica, gravemente malata in termini di partecipazione democratica e per l’effetto espressione di scarsa qualità della vita democratica – vedasi l’astensionismo, la frattura tra rappresentanti e rappresentati, l’abuso della decretazione d’urgenza, l’annientamento del dibattito parlamentare, abusando dello strumento della fiducia – vuole ora incidere sulla legge fondamentale – in senso atecnico – di una Repubblica parlamentare, ovvero sulla legge elettorale, leva già utilizzata, in passato, dall’attuale parte politica maggioritaria per svilire e manipolare il Parlamento (si ricordi il “Porcellum”), peggiorandola ulteriormente, senza preferenze, con sbarramento, con liste bloccate, con un grosso premio di maggioranza, definendo questo sforzo peggiorativo “Stabilicum”, laddove la pericolosissima sterilizzazione della democrazia sostanziale, funzionale soltanto alla conveniente selezione dei parlamentari da parte di piccole oligarchie su base non “rappresentativo-qualitativo-meritocratica” bensì “alieno- assertivo-mediocratica”, con conseguente volontà di eterodirezione degli stessi, viene confusa con una rinnovata idea di stabilità ed effettività del potere.

La partecipazione come antidoto alla crisi della rappresentanza

Orbene, questa distonia è estremamente significativa e pericolosa: si interviene per curare efficacemente le distorsioni di un potere ed al tempo stesso si interviene altrettanto efficacemente per aggravare le distorsioni e l’arroganza del proprio.

Questa amara riflessione conduce ad una possibile diversa opzione referendaria? Può la distorsione di un potere costituire un potenziale argine alla distorsione dell’altro? Ad ognuno le proprie considerazioni. Stavolta, da cattolico democratico, personalmente ritengo che un male non possa essere curato con un altro male e dunque, confermo il mio sì al referendum costituzionale anche se, in definitiva, i cieli restano oscuri all’orizzonte.

Infine, come cristiani, che non possono esimersi dal prendere posizione nella vita pubblica e che restano sempre portatori di una speranza, anche innanzi ai nefasti eventi della storia, sociali e politici – “qui contra spem in spem credidit” per dirla con San Paolo – possiamo soltanto giammai arrenderci all’ingiustizia, alla mediocrità ed alle distorsioni pubbliche, continuando a lottare, oggi e sempre di più, mediante la medicina della partecipazione.