Roma, 11 feb. (askanews) – Nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri in tema di immigrazione, all’articolo 3 si fa riferimento alle “disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice. Viene previsto, all’interno del codice penale, “di disposizioni volte ad ampliare i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna per gravi reati, dispone l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro Ue (tra i reati per i quali da ora in poi, il giudice potrà espellere lo straniero”.
Si segnalano i reati di: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti; delitti contro l’ordine pubblico; delitti contro la famiglia; delitti contro la persona; delitti contro il patrimonio; partecipazione, durante il trattenimento in un centro di permanenza per il rimpatrio o presso i punti di crisi, ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza agli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite; delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento o della permanenza in uno dei centri per migranti)”.
