Roma, 29 mag. (askanews) – Quattordici nuove fattispecie di reato, nove nuove aggravanti: è un oggettivo inasprimento delle sanzioni quello operato dal governo con il decreto sicurezza approvato in prima lettura alla Camera. Un provvedimento di 39 articoli che riprende le norme del ddl sicurezza, licenziato a Montecitorio, poi arenato al Senato, accogliendo però i rilievi del Quirinale. Nuove disposizioni criticate non solo dalle opposizioni ma anche dagli esperti ascoltati in Parlamento, dall’Unione delle Camere Penali all’Anm. Queste le nuove disposizioni:
BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO. Diventa un illecito penale il blocco stradale o ferroviario attuato da una persona o da più persone riunite, una circostanza fino a oggi punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro. Con il nuovo decreto sicurezza invece chiunque impedisca la libera circolazione su strada o su ferrovia viene punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite è sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni.
DANNEGGIAMENTO DURANTE LE MANIFESTAZIONI. Se il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni è commesso con violenza alla persona o minaccia si applica la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.
NORMA CONTRO I NO TAV E I NO PONTE. Viene introdotta una circostanza aggravante se i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a pubblico ufficiale e di violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
ECO-ATTIVISTI. Vengono introdotte due ulteriori aggravanti, relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui: quando il fatto è commesso su beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche è punita con la reclusione da 6 mesi e con la multa da 1.000 a 3.000euro; la seconda è una specifica ipotesi di recidiva per la fattispecie aggravata, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a 12.000 euro. Se viene imbrattato un bene mobile o immobile adibito all’esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ‘ledere l’onore, il prestigio o il decoro’ dell’istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.
ESTESO IL DASPO URBANO. Viene modificata la disciplina del Daspo urbano e introdotto un nuovo provvedimento di allontanamento che il questore potrà disporre anche nei confronti di chi, negli ultimi cinque anni, sia stato denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva, per qualsiasi reato contro la persona o contro il patrimonio commesse in varie ed eterogenei spazi come le aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, ecc.
OCCUPAZIONE CASE. Viene introdotto nel codice penale il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Nel codice di procedura penale inoltre viene prevista una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile.
CANNABIS. Sancito il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Nulla è modificato per quanto attiene alla cannabis ad uso medico. Il Cbd sintetico continua ad essere utilizzabile nell’allestimento di preparazioni galeniche. A tale divieto si applicano le sanzioni del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.
TERRORISMO. E’ punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici, di armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, su ogni altra tecnica per compiere atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.
POTENZIAMENTO SERVIZI SEGRETI. Il provvedimento rende permanenti alcune disposizioni – in vigore dal 2015 e successivamente prorogate – per il potenziamento dell’attività dei servizi di informazione per la sicurezza. Gli 007 possono essere autorizzati a commettere diversi reati con finalità di terrorismo come partecipazione ad associazioni sovversive; arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; partecipazione a banda armata; istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità. Oltre a mettere a regime le fattispecie già previste in via transitoria, il decreto aggiunge anche altri reati che i servizi segreti possono porre in essere: direzione e organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo e fabbricazione, acquisto o detenzione di materie esplodenti al fine di attentare alla pubblica incolumità.
ARMI. Il personale delle Forze di polizia (Carabinieri, agenti della Polizia, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria) è autorizzato a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non è in servizio.
DETENUTE MADRI. Diventa facoltativo e non più obbligatorio il rinvio della pena per la donna madre di prole inferiore a un anno o in stato di gravidanza ma prevedendo la reclusione negli Istituti a custodia attenuata e non nelle carceri.
RIVOLTA NELLE CARCERI E RESISTENZA PASSIVA. La pena base è la reclusione da 1 a 5 anni. Sono punite anche la promozione, l’organizzazione o la direzione della rivolta con la reclusione da 2 a 8 anni.
PROTESTE NEI CPR. Viene introdotto un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti.
PIU’ FACILE REALIZZARE NUOVI CPR. Vengono semplificate le procedure per la realizzazione e l’ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
NORMA ANTI-BORSEGGIO NELLE STAZIONI. Viene introdotta una nuova circostanza aggravante che aumenta la pena se il reato è commesso all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri. L’obiettivo della norma è quello di punire il fenomeno dei borseggi.
INDUZIONE E FAVOREGGIAMENTO DELL’ACCATTONAGGIO. È previsto che sia punito l’impiego nell’accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni come è attualmente). La pena è innalzata da uno a cinque anni di reclusione (invece che fino a tre anni come attualmente previsto). Viene introdotto inoltre il reato di induzione all’accattonaggio.
BODYCAM ALLE FORZE DI POLIZIA. Il decreto consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. L’uso della bodycam è possibile anche nei luoghi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
TUTELA LEGALE DELLE FORZE DELL’ORDINE. Raddoppiano le spese legali, con un tetto fino a 10mila euro, per forze dell’ordine, forze armate o agenti indagati per fatti inerenti al servizio.
STRANIERI. Aumentano le possibilità di revoca della cittadinanza, estendendo a 10 anni, rispetto agli attuali tre, il termine entro il quale dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna è possibile esercitare il potere di revoca della cittadinanza italiana nei confronti dello straniero che dopo aver ottenuto la cittadinanza, sia stato condannato per alcuni gravi delitti.
SIM. Per l’acquisto di una Sim, un migrante dovrà esibire ‘copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità’.
ONG E SOCCORSO IN MARE. Il decreto, come sottolinea Antigone, estende l’applicazione di alcuni reati previsti dal codice di navigazione al di fuori delle ipotesi di contrasto al contrabbando di tabacchi, per ricomprendere tutte le attività di vigilanza tra cui rientra anche l’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare.