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martedì, 20 Gennaio, 2026
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Referendum, accusare e giudicare sono due funzioni diverse. Dibattito

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Separazione delle funzioni, garanzie costituzionali e responsabilità disciplinare: perché la riforma non mina l’indipendenza della magistratura ma rafforza l’equilibrio del processo

Un dibattito tecnico trasformato in scontro politico

Il dibattito in corso sul tema della divisione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri si è purtroppo radicalizzato politicamente, e per una parte della sinistra lo rappresenta non tanto un problema tecnico processuale ma piuttosto il tentativo di una rivincita rispetto alla destra, artefice di tale importante riforma.

A fronte di un problema essenzialmente tecnico ritengo estremamente inopportune le prese di posizione della magistratura e purtroppo anche di esponenti del mondo cattolico.

La costituzione del comitato “Popolari per il sì” si propone di disinnescare il problema dalla battaglia sloganistica che viene combattuta con argomenti speciosi e con affermazioni prive di ogni fondamento.

È appena il caso di ricordare come la divisione delle carriere è stata in passato proprio una bandiera della sinistra e che proprio il Partito Popolare la menzionava tra i propri obiettivi di programma.

Quando la vera pena è il processo

Partirei dalla considerazione che nel nostro sistema giudiziario la vera pena è costituita proprio dal processo.

Siamo in presenza di processi di durata decennale che vedono distrutta la figura morale e professionale di persone che, dopo anni – avendo anche avuto periodi di arresti domiciliari o di carcerazione preventiva – vengono assolte con formula piena.

Il procuratore Nicola Gratteri, di cui peraltro ho grande stima quale PM, sostiene che le tante assoluzioni dimostrerebbero come il giudice non sia un collega di scrivania del PM, rendendo quindi superflua una separazione formale delle carriere che rischierebbe solo di sottoporre l’accusa al controllo politico.

Innanzitutto va chiarito che la riforma non tocca le garanzie sull’indipendenza dei magistrati, sia giudicanti che requirenti, previste dall’art. 107 della Costituzione, e ribadisce all’art. 104 che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Le assoluzioni non smentiscono il problema, lo rivelano

L’argomento relativo alle numerose assoluzioni è suggestivo ma in realtà prova il contrario di quanto si vorrebbe sostenere.

Se le assoluzioni sono tante, il problema non è dimostrare l’indipendenza del giudice dal PM, ma il fatto che molti innocenti abbiano avuto la loro vita rovinata per diversi anni.

A fronte delle tante assoluzioni, probabilmente una buona metà dei procedimenti avrebbe ben potuto essere oggetto di preventiva archiviazione.

È qui che emerge il vero nodo: il Giudice dell’Udienza Preliminare, chiamato a decidere sull’archiviazione o sul rinvio a giudizio, troppo spesso si limita a un controllo formale dell’imputazione proposta dal PM, evitando di entrare nel merito e rimandando tutto al giudizio dibattimentale, che arriverà dopo anni.

Il ruolo decisivo del giudice dell’udienza preliminare

Tutto si incentra sulla reale autonomia del Giudice dell’Udienza Preliminare nel decidere se rinviare l’imputato a giudizio o emettere sentenza di non luogo a procedere.

Questa fase è paradossalmente più importante della sentenza finale, perché l’innocente ha già “scontato” una pena: la pendenza del giudizio e, talvolta, la carcerazione preventiva.

La decisione di non luogo a procedere presuppone un giudice completamente distaccato dal PM: non un collega, ma un magistrato che, per ruolo e indipendenza, deve essere giudice super partes, oggetto di ossequio istituzionale, in un rapporto non diverso da quello che lega l’avvocato al giudice.

Una riforma coerente con il processo accusatorio

È stato più volte ricordato come la separazione delle carriere sia un corollario della riforma Vassalli sul processo accusatorio, mentre l’identità di concorso e di carriera tra magistrati giudicanti e requirenti è un residuo storico del codice penale fascista, ispirato a un modello inquisitorio.

La riforma costituzionale denominata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” prevede la scissione dell’attuale Consiglio Superiore della Magistratura in due Consigli distinti – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – e l’istituzione di un nuovo organo disciplinare, l’Alta Corte di Giustizia.

Nessuna subordinazione politica dell’accusa

L’argomento secondo cui la riforma sottoporrebbe l’accusa al controllo politico del Ministro della Giustizia, sul modello francese, è privo di fondamento.

Nell’ordinamento italiano i Procuratori della Repubblica conserverebbero tutte le garanzie di indipendenza, rafforzate anzi dalla costituzione di un apposito Consiglio Superiore dei magistrati requirenti.

Va inoltre ricordato che le sanzioni disciplinari oggi irrogate dal CSM sono spesso di sconcertante tenuità: riduzioni di anzianità di scarso rilievo, a fronte di comportamenti gravissimi.

Per gli stessi fatti, gli avvocati coinvolti vengono talvolta radiati dall’Albo.

L’Alta Corte di Giustizia e il nodo delle correnti

Si comprende allora perché l’istituzione dell’Alta Corte di Giustizia preoccupi molti magistrati: oggi le sanzioni possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Cassazione, cioè davanti ad altri colleghi.

Un altro argomento dei sostenitori del “no” riguarda il sorteggio per la composizione dei Consigli Superiori e dell’Alta Corte.

Come ricorda Augusto Barbera, il CSM non è un organo rappresentativo ma di garanzia: sottrarlo alle logiche correntizie significa ricondurlo alla sua funzione originaria, non a quella di “sindacato dei magistrati”.

Il sorteggio, peraltro, è già previsto in diversi ambiti dell’ordinamento costituzionale: per i giudici aggregati alla Corte costituzionale in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, per il Tribunale dei Ministri, per i giudici popolari della Corte d’Assise.

Contro la giustizia delle correnti

È significativo che, sinora, nelle nomine direttive e nei procedimenti disciplinari, i membri del CSM abbiano votato in modo compatto secondo l’appartenenza correntizia.

La riforma mira invece a sottrarre le decisioni di carriera a questi automatismi, evitando che i magistrati debbano rispondere alle correnti del proprio operato.

L’attuale sistema ha indotto alcuni giudici a fare politica con le inchieste, cercando visibilità mediatica, con grave discredito per la magistratura, che oggi, in modo poco opportuno, ha deciso di prendere posizione sul referendum.

Due funzioni diverse, due vocazioni diverse

Accusare e giudicare sono due funzioni diverse e presuppongono anche diverse vocazioni e differenti deontologie.

Non si vede la ragione per cui due mestieri distinti debbano essere accomunati in un’unica carriera, una peculiarità che nel panorama comparato sembra sopravvivere soltanto in Turchia e in Bulgaria.

 

Giulio Prosperetti

Vice Presidente emerito della Corte costituzionale