Roma, 21 mar. (askanews) – La riforma costituzionale della magistratura, – “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” – che ha come obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, attraverso la modifica del Titolo IV della Costituzione, ha ottenuto il quarto e ultimo via libera parlamentare dal Senato il 30 ottobre scorso, con 112 voti a favore, 59 contrari e 9 astenuti. Rispetto al testo presentato in origine dal governo, che reca la firma della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Parlamento non ha apportato alcuna modifica, neanche in occasione della prima lettura.
Il provvedimento prevede due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La presidenza di entrambi gli organi è attribuita al presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra magistrati giudicanti e requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi siano eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal Parlamento.
Un’altra novità è rappresentata dall’istituzione dell’Alta Corte disciplinare che sarà composta da 15 giudici: 3 nominati dal presidente della Repubblica; 3 estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune; 6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti e 3 estratti a sorte tra i requirenti entrambi in possesso di specifici requisiti.
