Mentre si avvicina il responso delle urne referendarie, qualche ulteriore considerazione può essere utile per collocare la proposta governativa nella cornice appropriata. Intendo dal punto di vista costituzionale.
Una metodologia che indebolisce lo spirito costituente
Per prima cosa va ulteriormente segnalata la lesione di un vero spirito costituente che risulta evidente nella metodologia adottata. Quella di partire da una proposta governativa – il che è lecito – che viene però subito blindata rendendola impermeabile a qualunque suggerimento, anche soltanto migliorativo, di un testo che, francamente, cade sovente nella sciatteria di linguaggio.
Si è proprio voluto fare così, forse come prova generale per l’altra riforma, che è più vicina al cuore e agli istinti di Meloni: il premierato assoluto elettivo, che si trascina dietro la sua maggioranza parlamentare scodinzolante.
Il precedente della Bicamerale del 1997
Quando venne fatto il tentativo della Commissione bicamerale guidata da D’Alema – pur tra gravissime anomalie che riguardavano altri punti, primo fra tutti il presidenzialismo, scelto a dispetto e con l’aiuto determinante della Lega Nord per l’indipendenza della Padania (qualcuno si ricorda che si chiamava così?) – nel settore della magistratura, che comprendeva l’intero Titolo quarto, si era stati più sobri.
Nel quadro di reciproche concessioni e compromessi tra le posizioni delle forze politiche, per quello che adesso ci interessa ci si era fermati a prospettare la divisione dell’unico Csm in due sezioni e non ci si sognava di inventarsi un’apposita Alta Corte disciplinare, e nemmeno il sorteggio bruto per i magistrati, come segno e sigillo della loro umiliazione.
In tale circostanza, peraltro, contro la separazione delle carriere che era stata prospettata in un emendamento leghista, si alzò la voce consapevolmente controcorrente di Leopoldo Elia, anche contro opinioni del suo partito.
Egli, che era vicepresidente della Bicamerale insieme a Tatarella, volle respingere la proposta della separazione dopo attenta meditazione, perché la vedeva come una “fuga in avanti”, non potendo affatto garantire quegli effetti positivi che i suoi sostenitori auspicavano.
La cultura unitaria della giurisdizione
Eppure, anche in quella temperie che risentiva di un clima peggiorato dell’opinione pubblica e soprattutto della classe politica nei confronti della magistratura, se stiamo al tema e al nome battesimale che i sostenitori del Sì pretendono di assegnare alla loro riforma, cioè alla separazione delle carriere, nel testo finale della Commissione, approvato agli inizi di novembre 1997 e che poi Berlusconi fece saltare per sue convenienze, era stato scritto così.
Articolo 124, secondo comma: “Tutti i magistrati esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Csm li assegna all’esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità”.
Dunque, una formazione non solo unitaria, ma un percorso che iniziava obbligatoriamente dalla funzione giudicante. Resisteva allora, anche in un clima di revisione, la cultura della giurisdizione vista come un tutt’uno. Altro che i pubblici ministeri come super poliziotti fin dall’inizio.
Rispetto alla quale, più avanti, nel 2022 saranno ritenute ragionevoli e idonee le fortissime limitazioni introdotte con la legge Cartabia.
Il rischio per le garanzie democratiche
Certo è però che, se al contrario dello spirito costituente – sia quello genuino del 1946-47, sia quello più compromissorio di trent’anni dopo – si vuol fare della separazione delle carriere stabilmente fissata in un testo di Costituzione rigida la leva per scardinare poco alla volta, ma inesorabilmente, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura come ordine/potere costituzionale, allora questa occasione cade a proposito.
Ma il rischio di un abbassamento delle garanzie democratiche è così elevato da prendere sul serio l’ammonimento di Elia. E anche quello di Onida, altro presidente emerito della Corte costituzionale, che nel 2010, nell’ambito di una raccolta di opinioni su eventuali riforme costituzionali da studiare, pubblicate in via ufficiale dal Pd di allora, scrisse:
“C’è poi il tema della giustizia che richiede idee, misure normative organizzative, sforzi di efficienza molto più che cambiamenti costituzionali, i quali rischierebbero di incidere negativamente su requisiti irriducibili come l’indipendenza della magistratura e l’obbligatorietà dell’azione penale”.
Con il referendum i novatori vorrebbero portarsi avanti col lavoro. Confido che si riesca a fermarli.
