Roma, 24 apr. (askanews) – Cambia la norma del dl sicurezza sui compensi di 615 euro per gli avvocati “ad avvenuto rimpatrio” dei migranti. In un consiglio dei ministri lampo (nove minuti) è stato varato il decreto correttivo, che accoglie i rilievi del Colle. Un intervento che, dal comunicato di Palazzo Chigi, sembra confermare le anticipazioni di questi giorni.
Con il nuovo decreto, viene eliminata la specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente da un avvocato, si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Consiglio Nazionale Forense, salta la specifica che il compenso debba essere dato solo all’esito della partenza del migrante (si stabilisce invece che il ‘pagamento’ verrà corrisposto a conclusione del procedimento).
Sarà il ministro dell’Interno a definire i criteri per l’individuazione dei soggetti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso.
Questo il testo del comunicato di Chigi: “Il testo apporta alcune modifiche alle norme in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA) introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23. Le nuove norme agiscono in particolare sulla disciplina relativa ai soggetti che possono fornire assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito e, di conseguenza, ricevere il compenso di circa 615 euro legato a tale prestazione. In particolare, l’ampliamento si realizza attraverso l’eliminazione della specifica che tale assistenza debba essere fornita esclusivamente ad opera di un avvocato. Inoltre, si subordina la corresponsione del compenso alla conclusione del procedimento amministrativo e non più all’esito della partenza del migrante”.
“Infine – prosegue la nota – si sopprimono le parti del testo che fanno riferimento al Consiglio Nazionale Forense indicandolo come uno dei soggetti con i quali il Ministero dell’interno collabora per realizzare i programmi di rimpatrio volontario assistito e al quale è attribuita la funzione di ripartizione del compenso spettante per l’opera prestata a favore dello straniero rimpatriando. Di conseguenza, si prevede che con decreto del Ministro dell’interno saranno definiti anche i criteri per l’individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l’attività di assistenza al rimpatrio e per la corresponsione del relativo compenso”.
Il nuovo decreto sui rimpatri volontari assistiti, approvato dal Consiglio dei ministri oggi per correggere la contestata norma del dl sicurezza convertito in legge stamattina in aula alla Camera, modifica direttamente la norma originaria del Testo unico immigrazione e contestualmente abroga l’articolo sugli avvocati all’origine delle polemiche. È quanto si apprende da fonti di governo.
Giuridicamente, a livello di drafting normativo, viene spiegato, non si può fare la novella della novella. L’articolo 30-bis del decreto sicurezza, approvato dall’assemblea di Montecitorio in via definitiva, è una novella dell’articolo 14 ter del testo unico immigrazione. Quindi il decreto correttivo deliberato dal Cdm interviene a modificare direttamente l’articolo 14 ter del testo unico immigrazione.
Tuttavia, sottolineano le stesse fonti, siccome i due testi saranno pubblicati nella stessa Gazzetta ufficiale stasera o al massimo domani mattina in via straordinaria, per fugare qualsiasi tipo di dubbio, nel decreto correttivo è anche prevista l’abrogazione espressa dell’articolo 30-bis del decreto sicurezza.
Come anticipato, nel nuovo decreto viene eliminato il riferimento al Consiglio nazionale forense che non è più coivolto nell’erogazione del contributo di 615 euro e il contributo non è più vincolato all’esito del procedimento amministrativo, quindi è erogato a prescindere dal fatto che il rimpatrio sia effettivamente avvenuto. Inoltre tale premio è esteso ad altri soggetti, con un mandato di fiducia del migrante; non si parla più dell’avvocato difensore. Queste più ampie categorie di soggetti saranno individuate precisamente con un decreto del ministero dell’Interno. Per tale decreto, il provvedimento approvato oggi in Cdm ha fissato un termine ordinatorio di 60 giorni ma possono anche essere di più. Successivamente ci sono i 30 giorni per la registrazione da parte della Corte dei Conti.
Le coperture, viene sottolineato, saranno diverse da quelle del decreto sicurezza ma solo marginalmente. L’iter del decreto correttivo, si apprende, dovrebbe iniziare dal Senato.
