Home GiornaleSeparazione delle carriere: una riforma da comprendere e sostenere

Separazione delle carriere: una riforma da comprendere e sostenere

Alla vigilia del referendum, una riflessione a tutto tondo sul significato del processo penale e le ragioni strutturali che rendono necessaria la distinzione tra pubblico ministero e giudice.

Una riforma fraintesa nel dibattito pubblico

Le argomentazioni corrette e appropriate sulle ragioni che giustificano la divisione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici hanno purtroppo lasciato spazio su tutta la stampa a polemiche a volte effimere, a volte truffaldine, a volte inconsistenti.

La riforma non è stata spiegata adeguatamente perché è stata proposta dal governo e quindi ha un sapore “politico” e poi, c’è da dire, che non corrisponde al DNA del Presiedente del Consiglio che ha una storia diversa da quella “liberale”!

Ma tant’è, la riforma è liberale e la valutazione deve essere obiettiva e serena; alla vigilia del voto bisogna dare dunque una valutazione sul significato dell’ordinamento giudiziario e sul rapporto annoso tra la politica e la giustizia per precisare le regioni che giustificano un voto positivo al referendum.

Il precedente di Tangentopoli e lo squilibrio istituzionale

È passato molto tempo dal “fenomeno” tangentopoli, una stagione nella quale l’esercizio dell’azione penale ha prepotentemente influito sull’intero sistema istituzionale, squilibrandolo e offuscandolo; ha interferito con le più profonde ragioni della politica e ha disatteso le regole fondamentali della stessa giurisdizione a partire dal valore ineliminabile della prova. Ma ora quei processi si sono da tempo conclusi non con una serie di condanne, come si poteva prevedere, ma con un numero enorme di assoluzioni che hanno costituito un vero e proprio fenomeno politico e giudiziario.

Il significato del processo e il ruolo dei giudici

È da questa considerazione che è necessario partire per individuare il significato del “processo”. La stagione, dunque, dei verdetti anomali emessi con prepotenza «in nome dei pubblici ministeri», fu superata con sentenze vere, fatte dai giudici in nome del buon senso e in nome e nell’interesse del popolo italiano, per una giustizia mite e serena.

La verità è che ancora oggi, non si è ancora colto il segno eccezionale della straordinaria serie di assoluzioni che hanno dimostrato in concreto la contraddittorietà delle iniziative intraprese dai pubblici ministeri e la vistosa patologia del processo penale. Patologia che non può essere né coperta né giustificata dal pretesto della differenza di valutazione dialettica, tradizionale tra pubblico ministero e giudice, ma che è stata palesemente prodotta da una alterazione e da una deviazione dell’esercizio dell’azione penale, che hanno determinato una crisi del processo e una inagibilità dello stesso.

La crisi del pubblico ministero e la degenerazione del sistema

I collegi giudicanti non hanno fatto prevalere un «contro teorema» politico, ma hanno saputo, con saggezza e pacatezza, demolire uno per uno i capisaldi di un teorema accusatorio che ha incriminato persone anche innocenti, ma soprattutto ha distrutto alcuni partiti e ha incrinato la credibilità delle istituzioni repubblicane da parte dei cittadini.

Si sperava che fosse tramontata l’era in cui il pm era accusatore e insieme, giudice, per cui l’avvio dell’azione penale coincideva con la sua conclusione, con la sentenza di fatto, con la condanna dell’imputato, con la fine inappellabile del suo onore civile e politico.

È stato questo il tragico errore che ha compromesso la credibilità del pm.

La conclusione è appunto che quella che viene definita «la rivoluzione giudiziaria» altro non è stata che una banale e incerta conquista del potere da parte di una magistratura sollecitata dalla sinistra che, non potendo fare una profonda revisione culturale e politica della propria storia, non è riuscita a consolidarsi nella coscienza del paese.

È questa la premessa culturale che ha consentito una funzione della magistratura fuori dalle regole istituzionali, ideologizzando il suo ruolo come un ruolo politico, non al di sopra delle parti.

Il giusto processo e il nuovo modello accusatorio

Orbene l’introduzione nella Carta Costituzionale dei principi del «giusto processo» ha segnato un momento importante di intervento riformatore del legislatore. Tutte le forze rappresentate in Parlamento hanno convenuto che un processo penale degno di questo nome è giusto se pone al centro l’escussione della prova, accompagnata da un serio contraddittorio dibattimentale. Tra le parti rispetto ad un giudice terzo e imparziale.

“L’Unità della giurisdizione” era prevista per un codice procedura penale inquisitorio dove si attribuiva al pm una funzione pubblica di difesa della comunità, ma nel 1989 il legislatore ha approvato un nuovo codice di procedura e, di conseguenza il pm per far funzionare il processo deve essere “par-te” contrapposta alla “difesa”, con un giudice terzo e imparziale.

Una riforma strutturale, non contingente

È l’argomento unico e principale per cui è inutile dire che la riforma non incide sui problemi della giustizia, e non porta vantaggi ai cittadini.

Non si tratta di trovare rimedio a una contingenza o a una burocrazia interna, né è argomento valido la contiguità o l’amicizia tra i magistrati, ma si tratta di risolvere un problema strutturale di principio, per un processo credibile appunto sistematico, come prevede l’art. 111 della Costituzione.

Due funzioni, due culture

Dunque, pm e giudici svolgono mestieri diversi e debbono avere per un processo accusatorio culture diverse, professionalità diverse per essere credibili. In tutti questi anni tutti i magistrati sono stati chiamati e vengono sempre chiamati giudici e se quando il pm accusa è considerato “giudice” anche dalla stampa e viene accreditato nelle sue accuse non ancora verificate dal vaglio del processo, perché l’ha detto già un “giudice”.

La conclusione è che se si fosse approvata questa riforma negli anni 80 a seguito della modifica del processo non avremmo avuto il fenomeno di Tangentopoli, c’è un’indagine giudiziaria fuori dalle regole costituzionali perché essa sarebbe stata controllata fin dall’inizio da un giudice che purtroppo non c’è stato né a Milano né in Italia.