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martedì, 15 Luglio, 2025
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UniCredit, Ue: dubbi che Dpcm miri a tutelare pubblica sicurezza

Milano, 15 lug. (askanews) – “Le autorità italiane sostengono che il decreto è stato adottato per motivi di pubblica sicurezza, che è uno degli interessi riconosciuti ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Concentrazioni. Tuttavia, in via preliminare, la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli dubbi sul fatto che il decreto miri effettivamente a tutelare tali interessi riconosciuti”. E’ quanto si legge nella lettera integrale con cui la Commissione europea smonta di fatto punto per punto il decreto golden power relativo all’Ops di UniCredit su Banco Bpm.

La risposta dell’Italia “non individua e spiega adeguatamente il modo in cui l’operazione comporta un rischio per la sicurezza pubblica, né dimostra la compatibilità delle prescrizioni con il diritto dell’Unione”, sottolinea Bruxelles. “Sulla base delle informazioni disponibili, fatti salvi gli ulteriori chiarimenti che potranno essere forniti dalle autorità italiane, la Commissione ritiene in via preliminare che il Decreto, nella sua forma attuale, violi l’articolo 21 del Regolamento Concentrazioni, per i seguenti motivi”. In primo luogo, “vi è un ragionevole dubbio sul fatto che il decreto e gli obblighi mirino effettivamente a tutelare la pubblica sicurezza. Su tale base, l’Italia avrebbe dovuto notificare preventivamente il Decreto alla Commissione e astenersi dall’imporre gli obblighi prima dell’approvazione della Commissione”.

In secondo luogo, si legge nella lettera di 56 pagine, “la Commissione ritiene in via preliminare, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, che ciascuna delle prescrizioni contenuta nel decreto sia incompatibile con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell’Ue, nella misura in cui: la prescrizione su prestiti e depositi costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell’interesse della pubblica sicurezza; la prescrizione sul project finance costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell’interesse della pubblica sicurezza; le prescrizioni sugli investimenti in emittenti italiane costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell’interesse della pubblica sicurezza; la prescrizione sullo sviluppo della società costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, che non è giustificata nell’interesse della pubblica sicurezza; la prescrizione di uscita dalla Russia costituisce una restrizione dei poteri di vigilanza attribuiti alla Bce”.