Dopo l’entrata in vigore della legge 18 luglio 2025 n. 106 “Tutela dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, croniche, invalidanti con invalidità del 75%”, si sono riscontrate disapplicazioni del principio di conservazione del posto di lavoro e della sede di servizio nei casi di assenze previste dall’art. 1 della citata norma.
La competenza esclusiva di un capo d’istituto nell’assegnazione del plesso ad inizio anno scolastico – prerogativa introdotta dal combinato disposto dello status dirigenziale e dell’autonomia scolastica – trova infatti un limite nel diritto soggettivo del docente a veder riconosciute alcune tutele che riguardano le proprie condizioni di salute.
Si è già ampiamente evidenziato come l’art. 21 della legge 104/92 stabilisca che un docente titolare di invalidità pari a due terzi, unita al possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, della stessa legge 104, non consenta il suo spostamento di sede se non per urgenti ed indifferibili motivi organizzativi, di cui spetta al dirigente scolastico produrre l’onere della prova, oltre all’obbligo di consultare il docente interessato e di acquisirne il consenso. Figuriamoci se ciò avviene spostando l’interessato fuori dal comune di domicilio, creando una situazione di evidente disagio.
L’Interrogazione dell’on. Serracchiani
Sulla materia l’onorevole Debora Serracchiani, firmataria del DDL 153 presentato alla Camera che ha originato l’iter parlamentare conclusosi con l’approvazione unanime e bipartisan della legge 106/2025, ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e del Merito e a quello della Pubblica Amministrazione.
L’iniziativa è evidentemente volta ad ottenere una risposta che rispetti lo spirito della legge in tema di posto e sede di lavoro, e si ha motivo di credere che il quesito posto trovi fondamento nel fatto che è stato avanzato dalla deputata che ha ispirato la ratio tutelante della legge (e sottoscritto dai parlamentari Furfaro, Girelli, Malavasi).
Giova riportarla, in attesa che i ministri interpellati si pronuncino, auspicando che l’interrogazione abbia riscontro positivo nel confermare la sussistenza di un diritto soggettivo che già la Cassazione ha riconosciuto con le sentenze n. 25379/2016 e 29990/2019.
Il testo dell’interrogazione
“La legge 18 luglio 2025 n. 106 ‘Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche’ prevede all’articolo 1 che i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possano richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a ventiquattro mesi, conservando nel contempo il proprio posto di lavoro.
Ad inizio del presente anno scolastico vengono invece segnalati casi di docenti che si trovano in queste condizioni di patologie certificate e di invalidità, oltre che titolari di legge 104/92, che – in taluni casi senza preavviso e senza il loro consenso – sono stati assegnati ad altra sede, spesso più disagiata e lontana dal domicilio, senza alcuna spiegazione, se non un eventuale motivo di organizzazione interna, a discrezione del dirigente scolastico.
Le variazioni di sede disposte d’ufficio con modalità difformi all’art. 21 della legge 104 sono provvedimenti lesivi dello spirito della legge 106 che – prevedendo che i due anni di assenza per grave patologia siano frazionabili – non solo depone per la conservazione del posto di lavoro, ma anche della sede lavorativa.
La tutela di questo diritto soggettivo precede qualsiasi motivazione discrezionale di una diversa organizzazione scolastica interna, poiché lo spirito della legge 106/2025 è quello di tutelare la flessibilità della fruizione dei due anni di assenza, conservando la situazione lavorativa pregressa e, in particolare, non il “posto” in senso astratto, ma la vera e propria sede lavorativa effettiva.
Una visione restrittiva del concetto di posto di lavoro finirebbe per diventare punitiva per un docente affetto da patologia grave e non coglierebbe il senso più tutelante, umano e rassicurante che la legge 106/2025 ha voluto significare.
Alla luce dei fatti esposti in premessa, quali misure urgenti i ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, intendano adottare al fine di chiarire questo aspetto ed evitare situazioni umilianti per le persone fragili che la legge ha inteso invece proteggere.”
Una sentenza che fa giurisprudenza
Nel frattempo giunge notizia di una recentissima sentenza del Tribunale del Lavoro di Rimini, del 24 settembre 2025, che riconosce il diritto di un docente con disabilità ad essere assegnato ad una sede scolastica vicina al proprio domicilio.
“Va dunque affermato – stabilisce il giudice adìto – in generale l’obbligo delle amministrazioni scolastiche di attribuire con priorità i posti disponibili al personale che beneficia delle riserve in quanto affetto da gravi patologie e solo in un secondo momento al personale inserito in graduatoria secondo il rispettivo punteggio e che non sia titolare di alcuna riserva.”
La chiarezza cristallina della sentenza conferma quanto sancito dalla normativa vigente sopra richiamata: si auspica un conforme orientamento dei ministri “interrogati” al fine di evitare situazioni che potrebbero integrare l’ipotesi del mobbing lavorativo.