Riportiamo la lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Salute, del Lavoro, delle Disabilità, della Pubblica Amministrazione, con la quale Francesco Provinciali rafforza la richiesta di un chiarimento normativo sulla condizione dei lavoratori fragili.
Lettera aperta
Ill.mo Sig. Presidemte, ill.mi Sigg. Ministri,
riporto a margine l’art. 17 del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 pubblicato in pari data sulla GU del 24/12/2021 n. 305 .
Il 1° comma dell’art 17 citato proroga le disposizioni di cui all’art. 26 comma 2-bis del Decreto legge 17 marzo 2020 , n° 18 ….. comunque non oltre la data del 28 febbraio 2022..
Quanto sopra sulla base del disposto dell’art 2 del decreto 221/2021 medesimo che prevede l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro della Salute (di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello della Pubblica Amministrazione) entro trenta gg .dalla pubblicazione in GU.
Non è un periodo “lungo” per trattare una fattispecie così delicata? Dopo due anni di pandemia si avverte solo ora il bisogno di definire le patologie fragili?
In considerazione del fatto che alcune Agenzie di stampa hanno riportato la notizia in termini di semplificazione giornalistica, ad esempio riferendo solo la proroga del “lavoro agile” e non anche quella dell’equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero (come sempre avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi) pare necessaria una informativa ufficiale, completa e possibilmente chiara e comprensibile ai cittadini, specie ai lavoratori fragili, affetti da situazioni patologiche anche gravi.
1) Si chiede se il testo dell’art 1 DL 221/2021 va inteso dunque nel senso che le tutele a favore dei lavoratori fragili sono prorogate fino al 28 febbraio 2022 e non fino al termine dello stato di emergenza.
Ricordo a questo proposito che le certificazioni di inidoneità temporanea rilasciate da medico competente o dalla autorità sanitarie delle ATS si riferiscono – in un’ottica di continuità diagnostica e prognostica – fino al termine dello stato di emergenza.
2) Con riguardo alle tutele per i lavoratori fragili il citato comma 2 dell’art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 prevedeva la modalità di lavoro agile e l’equiparazione dell’assenza per malattia al ricovero ospedaliero, senza computo nel cosiddetto periodo di comporto.
Quindi, prorogando integralmente le citate previsioni normative del DL 18/2020, il nuovo decreto 221/2021 dovrebbe contemplare entrambe le fattispecie. Al fine di dare una corretta informazione ai nostri lettori, si chiede dunque conferma del fatto che questa previsione normativa – peraltro richiamata e prorogata integralmente – contempli dunque le due fattispecie sopra evidenziate.
Ringrazio anticipatamente per la Vostra umana considerazione. Penso di interpretare il bisogno di una informazione certa e comprensibile da parte dei lavoratori fragili.
Art. 17 DL 24/12/2021 n.° 221 pubblicato sulla G.U. 305 del 24/12/2021 Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale sono svolte da remoto. 3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3