E’ stato stilato l’elenco definitivo per l’assegnazione di 100 borse di studio rivolte studenti con protezione internazionale per l’accesso a corsi di laurea e dottorati di ricerca nell’anno accademico 2019/2020. La graduatoria è disponibile online sul sito della Conferenza dei rettori delle Università italiane, con cui il Viminale, il 20 luglio 2016, ha siglato il protocollo d’intesa.

Le borse di studio sono state riservate a ragazzi e ragazze che si iscrivono per la prima volta ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e dottorato di ricerca presso le università italiane e a quelli che, vincitori dei precedenti bandi e regolarmente iscritti presso le università, hanno conseguito i crediti formativi richiesti per proseguire il percorso di studi precedentemente intrapreso.

Gli Atenei, che hanno aderito all’accordo, garantiranno agli studenti ritenuti meritevoli un esonero dalle tasse e dai contributi, nonchè l’accesso gratuito ai servizi universitari. Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione concorrerà alle spese di vitto e alloggio. L’obiettivo è quello di potenziare il dialogo e l’integrazione attraverso il canale dell’istruzione e della cultura, asse portante della nostra società, determinante per la costruzione di una società multiculturale inclusiva.

In relazione alla particolare condizione, di protezione internazionale può essere riconosciuta al cittadino straniero che ne faccia richiesta. La differente tutela dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria  attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle domande e ai Paesi di provenienza.

Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del suo stesso Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

E’ invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono approvate in base all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.