7.4 C
Roma
giovedì, 22 Gennaio, 2026
Home GiornaleCsm, separazione delle carriere e equilibrio costituzionale

Csm, separazione delle carriere e equilibrio costituzionale

Il testo è la rielaborazione del discorso tenuto ieri a conclusione del convegno dell’Istituto Sturzo su “Una felice invenzione costituzionale: il CSM. il contributo dei cattolici”.

È un piacere poter concludere un appuntamento che non è stato soltanto un momento di dibattito pubblico, ma anzitutto un’occasione di studio e di ricerca. Un lavoro che crea basi solide, sulle quali altri potranno poi innestare un’attività di comunicazione più diretta verso gli elettori.

Mi sono segnato alcuni punti, cercando di stare nei tempi, perché credo che il valore di questo convegno stia proprio nell’aver messo a fuoco questioni che nel dibattito pubblico spesso restano sullo sfondo.

Separazione delle carriere e unità della giurisdizione

Un primo punto riguarda la separazione delle carriere. È noto che una distinzione delle funzioni può essere introdotta anche con legislazione ordinaria; la revisione costituzionale introduce invece una vera e propria separazione, richiamata nel nuovo articolo 102.

La domanda iniziale resta però aperta: a che cosa serve davvero questa riforma? È una domanda legittima, soprattutto alla luce dei recenti interventi del Capo dello Stato rivolti ai magistrati in tirocinio.

In quei discorsi colgo due sottolineature rilevanti. La prima è che l’applicazione della legge non consente automatismi, ma richiede un’attività di ponderazione e di valutazione che grava sul magistrato, sia giudicante sia requirente. La seconda riguarda il ruolo dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che svolge una funzione decisiva di orientamento della decisione giudiziale, ancora una volta tanto per i giudici quanto per i pubblici ministeri.

Senza forzare interpretazioni, emerge da qui una riaffermazione dell’unitarietà della cultura della giurisdizione, spesso trattata con ironia nel dibattito pubblico, ma strutturalmente presente nel nostro ordinamento.

Costituzione ed equilibrio tra i poteri

La Costituzione nasce da un equilibrio complesso, raggiunto con un metodo che non fu semplice, ma che conteneva anzi un respiro lungo, non contingente.

Nel confronto attuale colpisce che le parti in campo utilizzino spesso le stesse parole – indipendenza, autonomia, autogoverno – attribuendo loro significati diversi. Questo è uno dei nodi centrali del dibattito.

L’espressione “autogoverno” è tecnicamente impropria, come hanno ricordato la Corte costituzionale e la dottrina. Tuttavia, anche in un’espressione impropria esiste un nucleo di significato che non può essere ignorato. Non a caso, la relazione illustrativa della revisione costituzionale insiste molto su questo concetto.

Ma come si può parlare seriamente di autogoverno se viene meno il suo presupposto fondamentale, cioè una rappresentanza effettiva della magistratura? È qui che si innesta il tema del sorteggio.

Il sorteggio e il problema della rappresentanza

Il sorteggio viene presentato come strumento per contrastare il correntismo. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che esso raggiunga questo obiettivo. Anzi, è plausibile che le correnti continuino a esistere in forme meno visibili e meno controllabili.

I fenomeni più gravi non sono stati quelli del pluralismo interno, ma quelli del trasversalismo correntizio e politico, che diventano pericolosi proprio quando operano fuori dalla luce del sole.

Se l’obiettivo fosse davvero quello di governare tali fenomeni, esisterebbero strumenti alternativi: una buona legge elettorale, meccanismi di responsabilizzazione, sistemi come il voto singolo trasferibile. Il sorteggio appare invece una scorciatoia che rischia di creare più problemi di quanti ne risolva.

Uno sguardo alla storia costituzionale

Non si può partire soltanto dall’Assemblea costituente senza guardare a ciò che è avvenuto prima. Il decreto del 1921 del Ministro Fera prevedeva l’elezione della componente togata; il decreto Oviglio del 1923 soppresse quell’elezione introducendo il sorteggio, prima che l’intero sistema fosse cancellato.

Che cosa accadde tra il 1921 e il 1923? È una domanda che non può essere elusa, se si vuole riflettere seriamente su questi temi. Esiste una continuità di pensiero, in particolare nell’area cattolica, che attraversa l’elaborazione costituzionale e la successiva legislazione ordinaria. Figure come Aldo Moro testimoniano l’esistenza di un pensiero lungo, non riducibile a scelte contingenti.

CSM, Alta Corte e unità della magistratura

Anche l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare solleva interrogativi rilevanti. I suoi componenti togati sarebbero sorteggiati, riecheggiando una distinzione tra alta e bassa magistratura che si pensava superata, non solo dall’articolo 107 della Costituzione ma dalla stessa cultura giuridica condivisa.

Si sdoppia il CSM, ma poi si riunisce la funzione disciplinare in un unico organo. Il messaggio che sembra emergere è che i magistrati siedano in questi organismi come individui isolati, non come espressione di un corpo istituzionale.

Se questa lettura è fondata, essa entra in tensione con l’impianto costituzionale, che non è costruito sull’individuo solo, ma sull’equilibrio tra persona e istituzioni, tra singolo e comunità.

La domanda conclusiva: riequilibrio o squilibrio?

Se il senso profondo della revisione costituzionale è quello di modificare l’equilibrio tra i poteri, allora la domanda di fondo diventa inevitabile: questa riforma produce un riequilibrio dell’assetto costituzionale o introduce uno squilibrio?

È questa, probabilmente, la questione che il nostro seminario consegna al dibattito pubblico, e che merita di essere approfondita con rigore e chiarezza, rendendo comprensibile a tutti la posta in gioco.

Per il video integrale del convegno clicca qui.