[…] Dare linfa al dibattito pubblico, conservando il metodo scientifico proprio della nostra disciplina, è il senso profondo della nostra Giornata. Un metodo che non rinuncia al rigore analitico neppure quando il contesto politico è attraversato da tensioni forti e da semplificazioni contrapposte.
Origini della revisione e scelta del legislatore
Nel corso della Giornata indagheremo anzitutto le origini della revisione costituzionale: il suo essere frutto di un’iniziativa governativa e l’essere stata approvata senza variazioni rispetto al testo del disegno di legge iniziale.
Un dato che consente ai fautori della riforma di sottolinearne la portata limitata rispetto all’impianto complessivo del modello di magistratura delineato nel Titolo IV della Costituzione, ma che induce anche a interrogarsi sulla bontà di un simile approccio quando l’oggetto dell’iniziativa riguarda disposizioni costituzionali e istituti delicati come la magistratura, nel quadro dell’equilibrio dei poteri.
Oggetto e senso unitario della riforma
Vi è poi la necessità di comprendere meglio l’oggetto e il senso unitario della revisione. Il titolo della legge costituzionale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non consente infatti una decodifica precisa, anche in ragione delle diverse accentuazioni che, nel tempo e ancora in questi giorni, vengono proposte: separazione delle carriere (ma il testo parla di “distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”), “riequilibrio” tra politica e magistratura, riconduzione del CSM a una prospettiva meramente amministrativa, e così via.
Eterogenesi o autogenesi dei fini
Un ulteriore interrogativo riguarda il rischio di una eterogenesi dei fini – rilevata da più parti soprattutto con riferimento al pubblico ministero – oppure, al contrario, di una loro autogenesi, nel senso che la matrice razionalmente unitaria della revisione possa essere ricondotta alla volontà di considerare i magistrati esclusivamente uti singuli e non uti socii.
Sorteggio e autogoverno
Sul tema del sorteggio, diversamente modulato per la componente togata e per quella cosiddetta laica all’interno del CSM e dell’Alta Corte, emerge una domanda di fondo, almeno per quanto riguarda la componente togata: come possono convivere il sorteggio e il principio dell’autogoverno, richiamato peraltro più volte nella relazione illustrativa?
Equilibrio o squilibrio dei poteri
Aleggia sull’intera riflessione una questione decisiva, emersa anche in un recente convegno di studio svoltosi a Roma presso l’Istituto Sturzo: la revisione costituzionale comporta un riequilibrio tra i poteri dello Stato o introduce, invece, uno squilibrio tra di essi?
Il referendum costituzionale: natura e problemi aperti
Infine, anche sui caratteri del referendum costituzionale sarà probabilmente necessario tornare con un ulteriore approfondimento.
Esso va qualificato come confermativo – come fa il decreto di indizione – oppure come oppositivo, o più semplicemente come “costituzionale”, cioè attinente alla garanzia della Costituzione secondo la sistematica del Titolo VI?
E quanto rileva, in presenza di richieste referendarie plurime, evenienza non disciplinata dalla legge n. 352 del 1970, l’eventuale diversità di formulazione dei quesiti? Quale può essere, su questo punto, l’estensione dei poteri dell’Ufficio centrale per il referendum?
Una riflessione dentro una tensione politica crescente
Le domande della nostra Giornata si collocano in un contesto di forte tensione politica che, anche negli ultimi giorni e nelle ultime ore, investe il funzionamento ordinario della giustizia e i rapporti tra governo e magistratura.
Mi fermo naturalmente qui. Andare oltre significherebbe invadere il territorio affidato all’introduzione e alle relazioni. Confido tuttavia che questo saluto introduttivo abbia restituito, almeno in parte, l’attenzione e la passione con cui io personalmente, il Consiglio direttivo e l’Associazione tutta guardiamo a questo Seminario di studi.
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Prof. Renato Balduzzi, Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti
