Nei casi di errore medico va risarcito anche il parente della vittima, seppure il paziente riporta un’invalidità solo parziale dopo la mancata diagnosi del medico. Questo come risarcimento del danno per la sofferenza causata dalla necessità di cambiare le proprie abitudini di vita anche se il malato non dipende del tutto dai suoi parenti.

A stabilirlo è la sentenza 28220/2019, pubblicata il 4 novembre dalla terza sezione civile della Cassazione.

“Deve considerarsi – si legge nella sentenza – che anche un’invalidità parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità di un impegno di assistenza (e, quindi, un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita di chi la presti) a carico degli stretti congiunti; né  la circostanza che l’assistenza sia motivata da vincoli di affetto e solidarietà propri dei rapporti familiari vale ad escludere che il congiunto non subisca concreto pregiudizio per la necessità di adattare la propria vita alle sopravvenute esigenze del familiare menomato”.