Il Mef ha approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di Brexit senza accordo.
Le misure mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l’integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari nonché la tutela degli investitori e della clientela, tramite l’introduzione di un congruo periodo transitorio nel quale tali soggetti potranno continuare ad operare; analogamente al periodo transitorio che sarebbe previsto in caso di accordo tra il Regno Unito e la UE. Durante il periodo transitorio sarà possibile per gli intermediari – siano essi bancari, finanziari, assicurativi o operanti nel campo della previdenza complementare – continuare ad operare secondo la normativa attuale: la possibilità varrà sia per gli operatori britannici operanti in Italia, sia per gli operatori italiani operanti nel Regno Unito.
La normativa disciplinerà nel dettaglio tutti gli adempimenti che i vari tipi di intermediari saranno chiamati ad assolvere – sulla base della normativa settoriale applicabile – per poter continuare ad operare anche oltre al periodo transitorio definito, in modo da definire un quadro certo per tutti gli operatori che permetterà a ciascuno di prepararsi per tempo alla fine del periodo transitorio, consentendo una piena operatività nel nuovo contesto istituzionale ed operativo che si verrà a creare.
Previsioni analoghe – spiega il Mef – saranno presenti nella parte del provvedimento inerente i mercati, con particolare riferimento alle sedi di negoziazione e all’accesso degli operatori alle stesse. Anche in questo caso, le previsioni relative al periodo transitorio, in cui potrà essere proseguita l’attuale operatività secondo la normativa attualmente vigente, varranno sia per i gestori di sedi di negoziazione britannici che operano in Italia sia per quelli italiani che operano nel Regno Unito.
Saranno infine previsti – prosegue la nota – anche gli adempimenti che i gestori delle sedi di negoziazione dovranno porre in essere per poter continuare ad operare dopo la fine del periodo transitorio. La disciplina eccezionale che il provvedimento pone in essere – puntualizza Via Venti Settembre – ha come unico obiettivo quello di evitare soluzioni di continuità rispetto all’esercizio di attività soggette a riserva di legge in ambito nazionale, nel rispetto delle pertinenti discipline UE di armonizzazione. Pertanto, in linea con i limiti richiamati dalla stessa Commissione europea con la Comunicazione del 13 novembre scorso, il provvedimento non include disposizioni che attengono aspetti riguardanti i rapporti bilaterali fra intermediari e clienti, che esulano dal perimetro delle richiamate discipline di armonizzazione di settore, e sono invece retti dalla disciplina generale dei rapporti contrattuali.
La data di emanazione del provvedimento dipenderà dai prossimi sviluppi e dalle conseguenti determinazioni che verranno adottate nel Regno Unito in ordine al recesso. Esso verrà comunque adottato – assicura il Ministero – in tempo utile per permettere un ordinato svolgimento delle attività e fornire un quadro normativo certo entro cui operare anche in caso di recesso senza accordo.