Non possiamo fare altro in questa sede, a fronte delle ‘voci’ di una diminutio delle tutele che giungono da fonti ministeriali e dalla stampa, che rimarcare l’enorme responsabilità che il Governo si assumerebbe se non prorogasse entrambe le forme di tutela , peraltro finora coesistenti.
Notizie di Agenzia e un comunicato del Ministero del Lavoro riferiscono che il Governo starebbe predisponendo – dopo estenuante attesa – un provvedimento per il rinnovo delle tutele per i lavoratori fragili. Finora si tratta di “voci” generiche ma pare che la proroga riguardi solo lo smart working e non si sa se fino ad ottobre o a fine anno. Eppure di articoli su questo tema ne sono stati scritti un’infinità in questi due anni e mezzo di pandemia in cui, tra alti e bassi, la stella polare di riferimento normativo è stato l’art.26 – comma 2 e comma 2-bis del DL 17 marzo 2020 n.18, sempre rinnovato fino al 30/6 u.s.
Dal 1° luglio i lavoratori fragili sono privi di tutele sanitarie e il merito di questo vulnus se lo dividono Parlamento e Governo. Il 30 giugno, sono infatti scadute quelle previgenti, rinnovate con legge 52 del 19/5/2022- art. 10 comma 1-bis e 1-ter che a sua volta confermava esattamente quelle sancite con il DL n.° 18/2020 sopra richiamato. E’ stato veramente un calvario per i lavoratori fragili questo lungo periodo di perorazioni in tema di tutele della propria particolare e sovraesposta condizione di fragilità sanitaria.
Eppure la condizione di inidoneità allo svolgimento della ordinarie mansioni lavorative viene – ope legis – “certificata” dal medico competente o dalle autorità sanitarie delle AST. Non è una fictio-iuris.
Lo stesso Ministro Brunetta in sede di audizione presso la Commissione per la semplificazione del Senato aveva assunto in prima persona l’impegno di porre il tema dei “disabili” in cima all’agenda del suo Dicastero. Nonostante l’emendamento proposto dall’On.le Massimiliano De Toma, supportato da odg. e plurimi interventi di sollecito suoi e dell’On.le Matteo Dall’Osso, tutto finora è rimasto inascoltato. Non sappiamo se sarà il Ministero del Lavoro a predisporre l’atteso (lungamente atteso, in un silenzio assordante di mancate risposte in Aula e presso la pubblica opinione e le Agenzie di stampa) provvedimento, se ci sarà davvero e come verrà impostato. Certamente sarebbe opportuno un coinvolgimento diretto dei Ministeri della Salute, delle Disabilità e della Funzione Pubblica per realizzare un atto più organico e coerente con la normativa sempre rinnovata, di volta in volta, grazie a pressioni incessanti, anche nostre, e alle sollecitazioni provenienti dal mondo del lavoro che presenta realtà complesse e che deve affrontare condizioni di fragilità precarie e diversificate. Dovrebbe essere un atto dell’intero Governo e il Presidente Draghi dovrebbe rendersene garante, anche rispetto alla sua integralità. Il concetto che vogliamo ribadire in questa sede è molto chiaro e si sovrappone all’emendamento e agli odg. di De Toma: la tutela della condizione di fragilità sanitaria dei lavoratori affetti da patologie croniche, immunodepressive e limitanti (peraltro ora finalmente acclarate ed elencate nel DM Salute del 4/2/2022) non riguarda solo la possibilità di avvalersi del cd. “lavoro agile”: non tutte le patologie e le condizioni lavorative dei soggetti interessati si possono infatti risolvere con lo smart working.
Ma questo i Ministri e i loro burocrati lo sanno bene: è che temono rilievi dal MEF, dalla Ragioneria dello Stato o dall’INPS. Si tratta di ribadire l’autonomia legislativa del Parlamento e legislativo- esecutiva del Governo per propri Decreti da convertire in leggi dello Stato.
Autonomia già fortemente richiamata dal Sen Andrea Cangini alcune settimane fa nell’aula del Senato e ribadita dalla stessa Presidente del Senato, Casellati.
Già in passato (e, ribadiamo, questa fonte normativa primigenia è stato il “faro” che ha illuminato tutti i rinnovi successivi ) con i commi 2 e 2-bis – art. 26 del DL 18/2020, si era stabilito che le tutele a favore dei lavoratori fragili si concretizzavano in due fattispecie realizzative: una è lo smart working, laddove realizzabile, caso per caso, la seconda è l’equiparazione degli eventuali periodi di malattia del lavoratore fragile in regime di tutela sanitaria, al ricovero ospedaliero senza superamento del comporto contrattuale.
La ratio di questa seconda “provvidenza legislativa” era e resta nel concreto, quella di evitare che i lavoratori “fragili” esaurissero i periodi di assenza per malattia compresi nei comporti contrattuali o, peggio, dovessero fare ricorso alle ferie, in una lunga, rinnovata crisi pandemica. Lo abbiamo scritto in lungo e in largo e finora – a volte con maggiori difficoltà di “penetrare” nelle intenzioni dell’esecutivo, non dimentichiamo che nel frattempo ci sono stati tre Governi diversi – questa duplice forma di tutela è sempre stata riconosciuta, magari tardivamente, come nel caso dell’ultimo rinnovo con citata legge 52 del 19/05/2022 che ha lasciato totalmente privi di tutele i fragili dal 1° aprile al 23 maggio , data di pubblicazione della legge sulla G.U.
Ora, il Ministero del Lavoro (se è tale l’organo di predisposizione del nuovo, atteso provvedimento) e l’intero Governo devono convincersi che solo il rinnovo delle tutele nella loro duplice previsione normativa è garanzia di copertura legislativa delle fattispecie riscontrabili nella realtà. Rinnovare “solo” lo smart working sarebbe un vulnus imperdonabile e foriero di contenziosi di ogni tipo. Certamente ci sarebbe chi denuncerebbe il venir meno di una importantissima tutela che è precipua della condizione di fragilità: l’equiparazione della condizione di malattia al ricovero ospedaliero.
Altrimenti verrebbe da chiedersi a che cosa serva il DM Salute del 4/2/2022 che fa un elenco dettagliato delle patologie che connotano lo status di “persona fragile”.
Non possiamo fare altro in questa sede, a fronte delle ‘voci’ di una diminutio delle tutele che giungono da fonti ministeriali e dalla stampa, che rimarcare l’enorme responsabilità che il Governo si assumerebbe se non prorogasse entrambe le forme di tutela , peraltro finora coesistenti.
Il Ministero del lavoro ha rinnovato il contratto ai 1700 navigator in pochi gg di confronto con i sindacati. Promettendo altre assunzioni. Il reddito di cittadinanza è costato, tra situazioni di legittimo diritto a percepirlo e vere e proprie truffe organizzate, oltre 30 miliardi.
Si vorrebbe lesinare sulla salute dei chemioterapici e degli immunodepressi?
E’ di tutta evidenza che una diminutio delle tutele , oltre a non risolvere i casi estremamente differenziati per oggettive condizioni di lavoro e soggettive patologie, comporterebbe responsabilità evidenti, istituzionali e finanche personali, in caso di accadimenti lesivi della salute del lavoratore.
C’è ancora tempo (poco) per riflettere sulla situazione e si confida in un ravvedimento del Governo nella sua interezza, circa la necessaria consapevolezza che la gravità della condizione di fragilità impone, sotto ogni profilo di considerazione. Naturalmente la proroga delle due tutele dovrebbe valere fino al 31/12/2022 per dare una prospettiva di sicurezza accettabile, anche perché il governo che uscirà dalle urne del 25 settembre prossimo nel momento in cui si insedierà a palazzo Chigi dovrà affrontare un autunno caldo nel quale i problemi dei lavoratori fragili potrebbero rischiare di finire, come adesso, irrisolti.