Milano, 10 giu. (askanews) – “Non c’è nessun Grande Fratello generalizzato, perché è vietato l’utilizzo di banche date biometriche create con raccolta massiva e generalizzata, quindi non mirata di dati dal web”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, illustrando nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi il contenuto del Dgls che disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia.
L’utilizzo dell’IA, ha sottolineato il ministro, “può avvenire in tempo reale solo in casi eccezionali e ‘ex ante’ la commissione di reati soltanto quando c’è il pericolo di minacce grave e specifiche, come con finalità di terrorismo, o in presenza di altri reati di particolare allarme sociale. Oppure ancora quando c’è necessità per la ricerca di persone scomparse o vittime di tratta, sequestro di persona e sfruttamento sessuale”.
Le procedure saranno patricolarmente stringenti: “Il confronto avviene solo con banche date di riferimento. Serve una richiesta del questore, quindi dell’autorità di pubblica sicurezza, che poi va indirizzata al procuratore della Repubblica e quindi poi una necessaria autorizzazione della autorità giudiziaria”, ha chiarito Piantedosi che ha subito aggiunto: “Sono previsti meccanismi di valutazione di impatto sui diritti fondamentali prima dell’uso”.
L’uso dell’IA ‘ex post’ alla commissione di reati riguarda “soprattutto i sistemi di videosorveglianza, di riconoscimento facciale e di utilizzo dei dati biometrici – ha spiegato ancora Piantedosi -. Anche qui sono previste numerose garanzie: ad esempio l’obbligo di conservare per solo 7 giiorni i dati biometrici raccolti per creare la base di riferimento. E’ inoltre vietato prendere decisioni che incidono negativamente sulla persona basandosi solo sul risultato del riconoscimento facciale così come è vietata qualsiasi forma di identificazione biometrica generalizzata e non mirata scollegata, da uno specifico reato dopo procedimento penale”.
