L’Ecobonus 2019 è la detrazione Irpef o Ires di cui possono beneficiare i contribuenti che decidono di effettuare lavori di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
Le detrazioni, scrive l’Agenzia delle Entrate, vanno ripartite in dieci rate annuali di pari importo, nella misura del 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013, del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari. La detrazione è, invece, ridotta al 50% per le spese, sostenuto dal primo gennaio 2018, relative all’acquisto e alla posa in opere di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno di classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La legge di bilancio 2019 non modifica le novità introdotte dalle precedenti norme. Dal 2017 sono previste, infatti, detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, grazie ai quali è possibile raggiungere determinati indici di prestazione energetica. In particolare, nella misura del 70% della spesa se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio e del 75% nel caso di lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche invernali ed estive.
Le detrazioni aumentano nel caso gli interventi avvengano in edifici appartenenti alle zone sismiche 1,2 e 3 e siano finalizzati alla riduzione del rischio. La classificazione del rischio va da 1 (la zona più pericolosa, in cui le probabilità che avvenga un forte terremoto sono alte) a 4 (le aree meno pericolose). Nello specifico, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio ad una classe inferiore di rischio, dell’85% per la riduzione di due o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è fissato sui 136 mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.