Sui lavoratori fragili occorre far chiarezza. Provinciali scrive al governo: serve un’informazione certa e comprensibile.

Riportiamo la lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Salute, del Lavoro, delle Disabilità, della Pubblica Amministrazione, con la quale Francesco Provinciali rafforza la richiesta di un chiarimento normativo sulla condizione dei lavoratori fragili.  

 

Lettera aperta 

 

Ill.mo Sig. Presidemte, ill.mi Sigg. Ministri, 

riporto a margine l’art. 17 del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 pubblicato in pari data sulla  GU del 24/12/2021 n. 305 .

Il 1° comma dell’art 17 citato proroga le disposizioni di cui all’art. 26 comma 2-bis del Decreto legge 17 marzo 2020 , n° 18 ….. comunque non oltre la data del 28 febbraio 2022..

Quanto sopra sulla base del disposto dell’art 2 del decreto 221/2021 medesimo che prevede l’emanazione di un ulteriore decreto del Ministro della Salute (di concerto con il Ministro del Lavoro e con quello della Pubblica Amministrazione) entro trenta gg .dalla pubblicazione in GU.

Non è un periodo “lungo” per trattare una fattispecie così delicata? Dopo due anni di pandemia si avverte solo ora il bisogno di definire le patologie fragili?

In considerazione del fatto che alcune Agenzie di stampa hanno riportato la notizia in termini di semplificazione giornalistica, ad esempio riferendo solo la proroga del “lavoro agile” e non anche quella dell’equiparazione della malattia al ricovero ospedaliero (come sempre avvenuto dall’inizio della pandemia ad oggi) pare necessaria una informativa ufficiale, completa e possibilmente chiara e comprensibile ai cittadini, specie ai lavoratori fragili, affetti da situazioni patologiche anche gravi.

1) Si chiede se il testo dell’art 1 DL 221/2021 va inteso dunque nel senso che le tutele a favore dei lavoratori fragili sono prorogate fino al 28 febbraio 2022 e non fino al termine dello stato di emergenza.

Ricordo a questo proposito che le certificazioni di inidoneità temporanea rilasciate da medico competente o dalla autorità sanitarie delle ATS si riferiscono – in un’ottica di continuità diagnostica e prognostica –  fino al termine dello stato di emergenza.

2) Con riguardo alle tutele per i lavoratori fragili il citato comma 2 dell’art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 prevedeva la modalità di lavoro agile e l’equiparazione dell’assenza per malattia al ricovero ospedaliero, senza computo nel cosiddetto periodo di comporto.

Quindi, prorogando integralmente le citate previsioni normative del DL 18/2020, il nuovo decreto 221/2021 dovrebbe contemplare entrambe le fattispecie. Al fine di dare una corretta informazione ai nostri lettori, si chiede dunque conferma del fatto che questa previsione normativa – peraltro richiamata e prorogata integralmente – contempli dunque le due fattispecie sopra evidenziate.

Ringrazio anticipatamente per la Vostra umana considerazione. Penso di interpretare il bisogno di una informazione certa e comprensibile da parte dei lavoratori fragili.

 

 

Art. 17 DL 24/12/2021 n.° 221 pubblicato sulla G.U. 305 del 24/12/2021
 
   Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali 
 
  1. Sono prorogate le disposizioni di  cui  all'articolo  26,  comma
2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla  data  di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui  al  primo
periodo e' autorizzata la spesa di 39,4 milioni di  euro  per  l'anno
2022. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie
croniche con scarso compenso clinico e con  particolare  connotazione
di gravita', in presenza delle quali, fino al 28  febbraio  2022,  la
prestazione lavorativa e' normalmente svolta, secondo  la  disciplina
definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalita'  agile,
anche attraverso l'adibizione a  diversa  mansione  ricompresa  nella
medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come  definite  dai
contratti vigenti, e specifiche attivita' di formazione professionale
sono svolte da remoto. 
  3. Le misure di cui all'articolo 9  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, si applicano fino al 31 marzo 2022. I benefici  di  cui
al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel  limite  di
spesa di 29,7 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Sulla  base  delle
domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del
limite  di  spesa  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal
predetto  monitoraggio  emerga  il  raggiungimento,  anche   in   via
prospettica, del predetto limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
considerazione  ulteriori  domande.   Al   fine   di   garantire   la
sostituzione  del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,
tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche  che  usufruisce
dei  benefici  di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari  a  76,7  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 3