Home GiornaleDibattito. CSM e rappresentanza politica: c’è davvero una correlazione?

Dibattito. CSM e rappresentanza politica: c’è davvero una correlazione?

Il confronto sulla riforma dell’autogoverno della magistratura e sull’ipotesi del sorteggio nel CSM riapre una questione di fondo: il Consiglio superiore della magistratura è un organo rappresentativo o un presidio tecnico di garanzia dell’indipendenza giudiziaria?

Una tesi che rovescia il quadro costituzionale

Trovo davvero stupefacente e surreale la tesi sostenuta ieri dall’esimio opinionista Massimo De Simoni nel suo articolo “La democrazia non si estrae a sorte”.

Una tesi che si pone come un manifesto della mistificazione e del travisamento della realtà normativo-costituzionale.

Ecco uno dei passaggi cruciali:

..Con il sorteggio non si riconosce quindi la capacità di scegliere i propri rappresentanti in seno al CSM ai magistrati, ovvero alle stesse persone che sono poi chiamate a giudicare sulla possibilità di privare un cittadino della propria libertà anche per molti anni”.

Non si capisce da dove l’autore tragga queste considerazioni. Eppure basterebbe leggere, anche superficialmente, l’art. 104, terzo comma:

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio”.

Il tutto in combinato disposto con l’art. 105 della Costituzione, nel testo vigente:

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dellordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Già questa semplice lettura basterebbe a togliere da ogni inganno argomentativo tesi tanto infondate quanto surreali.

Il CSM non è un organo di rappresentanza politica

Nel sistema delle designazioni elettive dei componenti del CSM, proprio per il ruolo insito nell’idea di autogoverno delineato dalla Costituzione, non si presuppone alla base una rappresentanza di filoni ideali, valoriali e culturali come in politica.

Se queste sensibilità esistono, dovrebbero restare negli interna corporis di chi è chiamato a quella funzione.

Il CSM non è una terza Camera né un parlamentino, come erroneamente si è tentato di definire.

Si trattava semplicemente di designare, attraverso elezioni tra gli appartenenti alla categoria dei magistrati, soggetti chiamati a svolgere compiti sostanzialmente di valutazione dei titoli e delle attività giudiziali o requirenti ai fini degli avanzamenti di carriera, dei trasferimenti e del riconoscimento di idoneità a ricoprire cariche apicali.

Funzioni che, in definitiva, riguardano attività amministrative e ordinamentali, analoghe a quelle che avvengono in molti comparti della pubblica amministrazione.

Le degenerazioni del correntismo

Insomma compiti, né più né meno, di gestione ordinamentale, che un qualsiasi magistrato — cui nell’esercizio della sua funzione è riconosciuto il potere di privare della libertà personale o infliggere pene fino all’ergastolo — potrebbe agevolmente esercitare.

Proprio per questo non era più tollerabile un CSM piegato, o esposto al rischio di rigurgiti, nelle sue funzioni a un correntismo che presumibilmente potrebbe aver condizionato l’imparzialità nell’esercizio di quelle stesse funzioni.

Ragionando a contrario, proviamo a immaginare cosa accadrebbe se le designazioni dei nostri burocrati avvenissero attraverso liste di rappresentanza provenienti da diverse espressioni culturali e simil-politiche.

Ecco perché la tesi secondo cui il sorteggio violerebbe il principio di rappresentanza appare semplicemente una palese mistificazione.

Non c’è infatti alcuna correlazione: il CSM non è stato pensato come organo rappresentativo di un corpo elettorale, ma come presidio di funzioni non subordinate alle ingerenze degli altri poteri dello Stato.

Il nodo del caso Palamara

Il fatto è che non si vuole riconoscere l’ineludibilità di una riforma dell’autogoverno della magistratura dopo quanto si è scoperchiato con il caso Palamara.

In quel contesto non erano coinvolti soltanto quattro gatti, come si è lasciato credere, ma un numero ben più consistente di soggetti impegnati in contatti e trattative su carriere e nomine.

A tal proposito non possiamo dimenticare il severo intervento del Capo dello Stato.

Se questo è stato il percorso degli ultimi anni, non appare fuori luogo porre un argine a possibili ulteriori degenerazioni del sistema.

La riforma non può quindi essere etichettata come una rivalsa contro la magistratura, ma come un presidio di garanzia della terzietà del giudice e come uno strumento per restituire fiducia e autorevolezza a una funzione che deve essere presidio dei diritti e delle libertà.

 

Referendum e strumentalizzazione politica

In questo quadro non appare coerente con la funzione di tutela dei diritti, di terzietà e di imparzialità — oltre che con il principio di separazione dei poteri — la massiccia presenza nel confronto referendario di esponenti della magistratura in servizio.

Viene da chiedersi se dietro argomenti formalmente rispettabili, come la tutela della Costituzione e del principio di eguaglianza, non si nasconda anche una difesa corporativa di un meccanismo che, dati alla mano, ha dimostrato l’esistenza di dinamiche correntizie.

Altra cosa è invece l’uso politico del referendum per disarcionare il governo.

Pur potendo costituire un criterio di valutazione per alcuni elettori, non si può negare che lasciarsi guidare esclusivamente dal proprio orientamento politico rischia di far perdere di vista gli aspetti positivi della riforma.

Tra questi vi è l’obiettivo di rimuovere ogni contiguità tra chi giudica e chi accusa, rendere meno esposta al correntismo la funzione valutativa prevista dall’art. 104 della Costituzione e garantire un esercizio più imparziale della funzione disciplinare. Trasformare un’occasione referendaria su un aspetto cruciale dell’assetto costituzionale in uno scontro politico contro il governo finisce infatti per falsare il confronto, riducendolo a slogan e contrapposizioni.