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Il pubblico ministero, la prova e il dovere del limite

Il caso De Pasquale-Spadaro non può essere letto come una vittoria di parte. L’assoluzione in Cassazione chiude il processo penale, ma lascia aperta una domanda più profonda: quale idea di giurisdizione vogliamo custodire?

Una sentenza definitiva, una riflessione ancora aperta

Ci sono vicende giudiziarie che, anche quando trovano una conclusione processuale, non smettono di interrogare il sistema.

Non perché la decisione debba essere contestata. Al contrario: una sentenza della Corte di Cassazione, soprattutto quando annulla senza rinvio e assolve con formula piena, va rispettata nella sua forza istituzionale.

Il caso De Pasquale-Spadaro appartiene a questa categoria.

La Suprema Corte ha assolto i due Magistrati milanesi dall’accusa di rifiuto di atti d’ufficio, dopo due condanne di merito a otto mesi.
La formula è quella più netta: il fatto non sussiste.
Sul piano penale, dunque, la vicenda è chiusa.
E non sarebbe serio commentarla come se quella pronuncia non esistesse, o come se il processo potesse continuare nel tribunale mediatico.

Ma sarebbe altrettanto riduttivo archiviare tutto come un incidente di percorso, consumato dentro una guerra tra procure, avvocati, società multinazionali e opinione pubblica.

Il punto non è stabilire, oggi, se due Pubblici Ministeri abbiano commesso un reato.
A questa domanda ha risposto la Cassazione.
Il punto, più difficile e più civile, è un altro: che cosa esige lo Stato di Diritto dal Pubblico Ministero quando entrano nel processo elementi potenzialmente favorevoli alla Difesa?

È qui che la vicenda supera il destino individuale dei due Magistrati e diventa una questione costituzionale.

L’autonomia del pubblico ministero e il vincolo della legalità

Il processo Eni-Nigeria è stato uno dei più complessi e simbolicamente esposti degli ultimi anni.
Corruzione internazionale, grandi gruppi energetici, interessi economici enormi, rapporti opachi tra Stati, multinazionali, intermediari e potere politico.
Un terreno sul quale l’azione della Magistratura non solo è legittima; ma, necessaria.

Nessuna democrazia seria può rinunciare a indagare la corruzione internazionale.
Nessuno Stato può accettare che la forza economica diventi zona franca rispetto alla legalità.

Da questo punto di vista, difendere l’autonomia del Pubblico Ministero non è una concessione corporativa; ma, una condizione della democrazia.

Tuttavia, l’autonomia non è mai autosufficienza. Non è sovranità personale. Non è immunità culturale rispetto al contraddittorio.

Nel processo penale, il Pubblico Ministero non è un avvocato dell’accusa nel senso privatistico del termine.
Non difende un cliente. Non rappresenta un interesse di parte.
È parte processuale; ma resta organo pubblico, vincolato alla legalità, alla completezza dell’accertamento, alla correttezza del metodo.

Questa è la sua forza. Ed è anche il suo limite.

L’articolo 358 del codice di procedura penale non è una formula ornamentale.
Quando afferma che il Pubblico Ministero svolge accertamenti anche su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, non descrive una cortesia istituzionale.
Esprime una cultura della giurisdizione.
Ricorda che la funzione requirente non può essere ridotta alla costruzione dell’ipotesi accusatoria.

Il Pubblico Ministero non vince quando ottiene una condanna. Vince quando contribuisce a una decisione giusta.

La prova, il contraddittorio e il rischio degli opposti estremi

È questa la misura che spesso si smarrisce nel processo penale contemporaneo.
La pressione mediatica, la complessità delle indagini economiche, la competizione interna agli uffici giudiziari, il peso simbolico di alcuni procedimenti possono trasformare l’accusa in un cul de sac.
Da quel momento, ogni elemento contrario rischia di apparire non come un dato da verificare; ma, come un disturbo della narrazione.

Quando ciò accade, il processo perde il suo equilibrio.

Nel caso Eni-Nigeria, secondo le sentenze di merito poi annullate, alcuni materiali avrebbero potuto incidere sulla valutazione di attendibilità di dichiaranti rilevanti. La Cassazione ha ritenuto che quella condotta non integrasse il reato contestato. È una conclusione che va accettata. Ma l’assoluzione penale non dissolve automaticamente il problema istituzionale sottostante.

Non tutto ciò che non è reato è, per ciò solo, fisiologia del processo.

Questa distinzione è decisiva.

Il Diritto Penale deve restare extrema ratio, anche quando a essere giudicati sono Magistrati.
Penalizzare ogni scelta processuale del Pubblico Ministero significherebbe aprire una strada pericolosa: quella di una giurisdizione impaurita, burocratica, difensiva, esposta a ritorsioni ogni volta che un processo si conclude in modo diverso dall’ipotesi originaria.

Ma il rischio opposto non è meno grave: trasformare l’autonomia del Pubblico Ministero in una zona sottratta a ogni verifica effettiva.

Tra questi due estremi passa la linea fragile dello Stato costituzionale.

Il garantismo vale per tutti

Da una parte, occorre impedire che il Giudice penale diventi il revisore permanente delle strategie dell’accusa.
Dall’altra, evitare che il dovere di lealtà processuale resti affidato solo alla coscienza individuale del singolo Magistrato.

Una democrazia matura non ha bisogno né di Pubblici Ministeri intimiditi; ma, neanche, irresponsabili.
I Pubblici Ministeri devono essere liberi perché responsabili; autorevoli perché controllabili; indipendenti perché fedeli al limite.

La giustizia non è mai soltanto esercizio di potere legale. È servizio alla persona.
E la persona, nel processo penale, non coincide mai con la sua posizione processuale.

L’imputato non è l’ostacolo all’accertamento. È il soggetto nei confronti del quale lo Stato deve dimostrare, ogni giorno, di non essere arbitrio burocratico.

Lo stesso vale per il magistrato imputato.
Ha diritto anch’egli alla presunzione di innocenza, al rispetto della decisione favorevole, alla sottrazione dal linciaggio pubblico.
Il garantismo non può essere intermittente.
Non può valere soltanto per chi ci è vicino, né cessare quando l’imputato appartiene a un ordine dello Stato.

Per questo la sentenza della Cassazione va letta senza compiacimenti e senza vendette.
È una decisione penale che dice che quella condotta, così come contestata, non integra il reato.
Il resto appartiene a un altro piano.

La giurisdizione si difende con la responsabilità

Il processo penale vive di fiducia.
Ma la fiducia non nasce dall’autorità. Nasce dalla trasparenza. Dalla possibilità che ogni elemento rilevante entri nel contraddittorio.
Dalla certezza che la prova non appartiene all’accusa, né alla difesa; ma, al giudizio.

Quando una prova resta fuori dal processo, la questione non è soltanto chi ne tragga vantaggio.
La questione vera è che il giudice vede meno.
E una giustizia che vede meno decide peggio, anche quando decide correttamente.

In fondo, il caso De Pasquale-Spadaro ci consegna una domanda sobria e severa: il processo penale italiano è ancora capace di distinguere tra la forza dell’accusa e il dovere della verità?

Non basta rispondere con il codice. Occorre rispondere con la cultura istituzionale.
Perché la giurisdizione non si difende proteggendo i suoi attori da ogni critica; ma, pretendendo da ciascuno il massimo grado di responsabilità compatibile con la funzione esercitata.

E il Pubblico Ministero, proprio perché dispone del potere più invasivo che lo Stato possa esercitare prima della condanna, deve accettarne il peso più difficile: cercare anche ciò che può indebolire la propria accusa.

Per fedeltà al proprio mandato.
Per fedeltà alla Repubblica.