Come già considerato in un precedente articolo la Direttiva del 29/12/2023 del Ministro per la Pubblica Amministrazione Sen. Paolo Zangrillo intende aprire uno spiraglio per i pubblici dipendenti che richiedano di svolgere il lavoro in modalità agile con documentati motivi. Ciò allo scopo di evitare una disparità di trattamento con i lavoratori del comparto privato ai quali la legge di bilancio 2024 consente la proroga dello smart working fino al 31 marzo 2024.
Al fine di superare questa diversità di considerazione normativa la citata Direttiva così si esprime: … “allo scopo di sensibilizzare la Dirigenza delle Amministrazioni Pubbliche ad un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni a rischio per la salute, degli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore – ivi inclusa quella negoziale – già consente, si ritiene necessario evidenziare la necessità di garantire, ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà, pertanto, il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, attraverso specifiche previsioni nell’ambito degli accordi individuali, che vadano nel senso sopra indicato”.
Nella P.A. la modalità di svolgimento agile (leggasi smart working) non comporta di norma oneri per lo Stato: si pone tuttavia il problema nel comparto scuola, poiché il docente impiegato nel lavoro agile deve essere sostituito con la nomina di un supplente nella sua sede di servizio.
La Direttiva detta indicazioni generali indirizzate ai Dirigenti degli uffici decentrati della P.A. ma evidentemente non considera la specifica fattispecie dell’ambiente di lavoro scolastico. Se – giustificato da motivi ‘gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili di salute personali e familiari”… anche “derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza “- il lavoro agile è “un utilizzo orientato alla salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni di rischio per la salute” esso si configura come forma di tutela che assume i connotati del diritto soggettivo.
Affinchè la Direttiva possa essere applicata al personale docente della scuola è necessario che essa venga integrata con una specifica previsione di copertura finanziaria, destinata al pagamento dei supplenti.
Altrimenti essa rischia paradossalmente di diventare una fonte di disparità di trattamento nel pubblico impiego: più esattamente una disparità che si somma a quella tra pubblico e privato.
Per i diretti interessati – i dipendenti pubblici ‘fragili’- ma anche per i dirigenti scolastici che da un lato devono tener conto della necessità di tutelare i propri dipendenti ma dall’altra possono farlo solo se esiste una specifica copertura finanziaria che glielo consenta.
Sarebbe utile colmare questo vulnus potenziale, per evitare contenziosi facilmente intuibili.