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Sicurezza e libertà, restituire la parola ai cittadini

La legislazione sulla sicurezza e i limiti costituzionali del potere punitivo. Una proposta di riflessione pubblica sull’ipotesi di referendum abrogativo, per verificare quali norme possano essere sottoposte al giudizio degli elettori.

Il dovere della cultura giuridica e il bilanciamento tra autorità e libertà

Nel mio precedente intervento, “Il pane e l’idea. Disagio sociale, chi tutela i diritti deve prendere posizione”, avevo richiamato l’attenzione sulla responsabilità che oggi grava su Università, Avvocatura e Magistratura di fronte alle profonde trasformazioni sociali e istituzionali che attraversano il nostro Paese. Non basta registrare il diffuso disagio dei cittadini, né ci si può limitare a difendere, sul piano delle pure dichiarazioni di principio, i valori della Costituzione. Occorre interrogarsi con pragmatismo sugli strumenti giuridici attraverso i quali quei medesimi principi possano continuare a trovare concreta attuazione.

Oggi vorrei sottoporre alla riflessione pubblica un’idea concreta: verificare la possibilità di promuovere uno o più referendum abrogativi su quelle specifiche disposizioni della recente legislazione in materia di sicurezza che incidono più direttamente sulle libertà costituzionali, sulle garanzie del diritto penale e sul giusto processo.

Non si tratta, sia chiaro, di proporre l’abrogazione indiscriminata dei provvedimenti adottati dal Governo, né di negare il dovere dello Stato di assicurare l’ordine pubblico e proteggere la comunità dalla criminalità. La sicurezza costituisce un’esigenza fondamentale della convivenza democratica, che le istituzioni hanno il dovere di garantire. Essa, tuttavia, non è un valore estraneo o sovraordinato alla Costituzione e non può essere perseguita prescindendo dai limiti invalicabili che la Carta impone all’esercizio del potere pubblico.

Il problema si pone quando la risposta legislativa ai complessi fenomeni di insicurezza tende a identificarsi quasi esclusivamente con l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, l’inasprimento generalizzato delle pene e l’ampliamento dei poteri preventivi delle autorità di pubblica sicurezza. È una scelta politica e antropologica che merita di essere discussa non solo per la sua effettiva capacità di prevenire e contrastare la criminalità, ma anche e soprattutto per le conseguenze che produce sul delicato equilibrio tra autorità e libertà.

L’impatto delle nuove norme e lo strumento del referendum

La recente e frenetica successione dei provvedimenti normativi in materia rende questa riflessione non più rinviabile. Le nuove norme intervengono sulla disciplina delle manifestazioni pubbliche, sui poteri di accompagnamento e trattenimento preventivo, sull’imputabilità dei minorenni e su alcuni istituti del procedimento penale, anche minorile. Si tratta di materie diverse, ma accomunate dalla necessità di misurare l’intervento del legislatore con i principi cardine di legalità, offensività, proporzionalità e responsabilità personale, oltre che con le garanzie costituzionali della libertà individuale e del diritto di difesa.

Non intendo sostenere che ogni singola disposizione introdotta sia costituzionalmente illegittima. Un’affermazione del genere richiederebbe un esame puntuale dei testi e spetterebbe, comunque, alla Corte costituzionale valutarla nelle forme previste dall’ordinamento.

La questione che intendo porre è di natura diversa, squisitamente democratica: è possibile restituire ai cittadini la parola su scelte legislative che incidono in modo così diretto sull’esercizio delle loro libertà fondamentali?

L’articolo 75 della Costituzione offre uno strumento preciso, riconoscendo al corpo elettorale il potere di deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte. Il referendum abrogativo non è un’arma eccezionale di opposizione politica, né un giudizio popolare complessivo sull’operato di un Governo. È, al contrario, una forma codificata di esercizio diretto della sovranità popolare, che l’ordinamento affianca agli istituti della democrazia rappresentativa per permettere al corpo elettorale di valutare se determinate norme debbano continuare a far parte del sistema giuridico.

I limiti del referendum e la responsabilità della cultura giuridica

Per farlo, occorre verificare se sia possibile isolare quesiti autonomi, omogenei e giuridicamente ammissibili. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha chiarito che il quesito referendario deve rispettare requisiti di omogeneità, chiarezza e univocità, affinché l’elettore possa esprimere una scelta libera e consapevole.

Questo limite giurisprudenziale non rappresenta un ostacolo, bensì un severo monito metodologico: impone che qualsiasi proposta nasca da un serio e rigoroso lavoro preliminare di ricognizione normativa, capace di scindere le disposizioni suscettibili di abrogazione da quelle che, per il loro contenuto o per gli effetti della loro eliminazione, non potrebbero essere sottoposte al voto popolare.

Ricordando, peraltro, che non serve dimostrare preventivamente l’incostituzionalità di una norma per proporne l’abrogazione: il giudizio di legittimità della Consulta e il voto referendario rispondono a funzioni profondamente diverse.

Un’iniziativa di tale portata non può essere improvvisata sull’onda dell’emotività. Richiede alte competenze tecniche, confronto scientifico e piena consapevolezza degli effetti normativi di risulta.

Per questa ragione torno a rivolgermi all’Università, all’Avvocatura e alla Magistratura.

La progressiva espansione della legislazione penale, l’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, l’inasprimento delle sanzioni e l’ampliamento dei poteri preventivi dell’autorità di pubblica sicurezza investono direttamente il rapporto tra cittadino e Stato, la funzione del diritto penale in una società democratica e i limiti costituzionali dell’esercizio del potere punitivo.

Di fronte a questa metamorfosi, la cultura giuridica ha una responsabilità pubblica che non può esaurirsi nelle aule dei tribunali o nelle monografie accademiche. L’Università non può limitarsi a descrivere asetticamente le riforme; l’Avvocatura non può esaurire la propria funzione nella pur nobile difesa del singolo nel processo, ignorando la dimensione collettiva delle garanzie; la Magistratura, nel pieno rispetto della propria indipendenza e imparzialità, può e deve contribuire alla riflessione scientifica sugli effetti concreti della legislazione.

La competenza giuridica deve tradursi anche nella capacità di rendere comprensibili ai cittadini gli strumenti costituzionali attraverso i quali possono partecipare alle decisioni collettive.

Una proposta di metodo per la coscienza costituzionale del Paese

Non propongo, oggi, la costituzione di un comitato promotore, né l’avvio di una raccolta di firme. Propongo un passo metodologico antecedente: una ricognizione scientificamente fondata delle recenti norme sulla sicurezza, per verificare quali di esse possano essere sottoposte a referendum abrogativo nel rispetto dell’articolo 75 della Costituzione e della giurisprudenza della Consulta.

È un lavoro aperto, che non richiede appartenenze di partito, né adesioni ideologiche preventive. Richiede solo il coraggio di riconoscere che la sicurezza dei cittadini e la tutela delle loro libertà non sono esigenze reciprocamente esclusive. Uno Stato democratico deve garantire entrambe e deve saper discutere pubblicamente dei limiti entro i quali esercita il proprio potere punitivo.

Il diritto penale non può diventare l’unico linguaggio attraverso il quale le istituzioni rispondono alle complessità e alle frizioni delle trasformazioni sociali. La pena conserva la propria legittimazione costituzionale soltanto all’interno di un sistema che riconosca la centralità della persona, la responsabilità individuale e la necessaria proporzione tra fatto e sanzione. Non è sufficiente richiamare questi principi nelle occasioni solenni se poi si rinuncia a discuterne quando vengono introdotte disposizioni destinate a incidere concretamente sulla vita dei cittadini.

È proprio qui che il dovere di prendere posizione acquista il suo significato più autentico: non significa aderire a uno schieramento, ma assumersi la responsabilità di porre una questione, di sottoporla alla verifica del diritto e di offrirla al confronto democratico.

Nel mio precedente articolo avevo scritto del “pane e dell’idea”, richiamando la necessità di non separare mai i bisogni materiali dei cittadini dai principi cardine della convivenza democratica. Oggi quell’idea si fa proposta concreta di metodo e di studio.

Non chiedo di condividere preventivamente questo percorso. Chiedo che si apra una discussione seria nella coscienza costituzionale del Paese. Perché l’indice di salute di una democrazia non si misura soltanto dalla capacità delle istituzioni di assumere decisioni e imporre precetti, ma anche dalla reale possibilità dei cittadini di valutarle, discuterle e, laddove la Costituzione lo consenta, determinarne l’abrogazione.