Smart working, cosa possono fare i docenti certificati come lavoratori fragili?

Inizia l’anno scolastico in condizioni di penosa incertezza. Si rimane stupiti e viene voglia di ricordare il Manzoni:  “Il buon senso c’era ma se ne stava nascosto, per paura del senso comune”.

La legge 3 luglio 2023, n. 85 – “Proroga dei termini in materia di lavoro agilediniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rinnovato il lavoro agileper i lavoratori pubblici e privati, fino al 30 /09/2023. È stato inoltre prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in tale modalità per:

i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;

  i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapiesalvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

In ogni contesto lavorativopubblico o privato laccordo tra datore di lavoro e dipendente non incontra difficoltà oggettive. Allinizio dellanno scolastico si pone invece ancora una volta per i docenti della scuola dellinfanzia e per i collaboratori scolastici una situazione particolare finora irrisolta: quale tipo di lavoro agile possono svolgere a domicilio nel periodo assegnato dal medico competente? Questi che citiamo ad esempio sono profili di lavoro allatto pratico non convertibili nella stessa mansione lavorativa domestica.  

Per i primi non si può parlare di DAD data letà dei loro alunni, per i secondi ci si chiede se nel loro mansionario si rinvenga un qualche lavoro che possano effettuare da casa.

Solo il Governo Conte va dato atto – aveva istituito la tutela dellequiparazione dello stato di malattia in condizione di fragilità accertata al cd. ricovero ospedaliero: lonere di tale soluzione era equivalente a quello patrocinato dal Ministro del lavoro ora in carica.

Infatti, in condizione di assenza del titolare si deve provvedere alla nomina di un supplente, quale che sia la fattispecie giuridica dellassenza, se per fare smart workingo per essere posto in stato di malattia. Stiamo naturalmente parlando dei lavoratori fragili certificati tali in quanto le loro patologie sono comprese nel DM Salute del 4/2/2022. Poiché durante lo scorso anno scolastico si erano verificate situazioni diverse da istituto ad istituto, per la maggior parte dettate dal buon senso comune che ispirava laccordo tra le parti alla ratio della legge, che poi altro non è che la considerazione della condizione di fragilità certificata, in altre ma in misura minoritaria, fino allassegnazione di incarichi gravosi, come il trascorrere ore ed ore in connessione con la scuola o i promotori dei corsi di formazione previsti dal PNRR, che si accavallano tra di loro in quanto ad orario e calendario di svolgimento fino a creare contesti spazio-temporali incompatibili, verificandosi per questo incomprensioni, attriti e contenziosi.

Dato che la spesa pubblica non cambierebbe ci vuole tanto a capire che applicare il metodo-Conte risolverebbe ogni situazione problematica senza aggravio per le casse dello Stato? Non si può costringere i Dirigenti scolastici al ruolo di organi inquirenti di polizia né tantomeno si può obbligare un immunodepresso ad ore continuative di connessione fino allo svenimento davanti alla tastiera del PC. Siamo curiosi di sapere se la soluzione sperimentata dal Governo Conte potrà essere adottata in via di autotutela con senso pratico e celerità.