Home GiornaleCostituzione e crisi della rappresentanza: nessun potere ha l’ultima parola

Costituzione e crisi della rappresentanza: nessun potere ha l’ultima parola

Pubblichiamo la parte finale della presentazione di Renato Balduzzi al Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti su «Attuazione e revisione della Costituzione» (Teramo, 23-24 ottobre 2026). Al centro, l’equilibrio tra i poteri e il ruolo dell’opinione pubblica.

La crisi della rappresentanza e l’indebolimento dei corpi intermedi

La crisi della rappresentanza (verificabile in tutti i settori e che non poteva risparmiare l’esperienza politica e le sue forme parlamentari e partitiche), la compresenza di spinte verso forme di democrazia apparentemente più immediata e di tentazioni di delega totale al capo o alla capa del momento, unitamente al generalizzato indebolimento dei cosiddetti corpi intermedi e alla destrutturazione di legami familiari e di gruppo, concorrono a creare un paesaggio sociale sempre più frammentato, in cui le ragioni e i meriti dello Stato di democrazia costituzionale e dei suoi istituti fondanti sono assoggettati a un logoramento progressivo e a una caduta di fiducia che le fiammate di interesse verso questo o quel tema di attualità, invece di compensare, rendono ancora più acuti.

 

Il potere politico in affanno

Quanto al potere politico, esso è in affanno. Da un lato, cerca di riproporsi come il punto di riferimento obbligato della sovranità popolare, ma è indebolito dalla crisi della rappresentanza e dalla circostanza che, essendo venute storicamente a intrecciarsi sovranità popolare e sovranità statale, le difficoltà di quest’ultima, in un contesto sempre più globalizzato e che rende insufficienti le risposte al solo livello statale, si ripercuotono sulla prima, che invece dovrebbe “servire”.

Dall’altro, reagisce alle vere, o supposte tali, invasioni di campo da parte della giurisdizione riproponendo o il sempre più consumato spettro del cosiddetto governo dei giudici oppure, più spesso, la domanda su quale sia l’istituzione cui spetti, in caso di contrasto non componibile sull’interpretazione e sull’attuazione della Costituzione, l’ultima parola, oppure ancora quella su chi sia, oggi, il sovrano.

 

Il ruolo delle Corti costituzionali

In questo contesto, non stupisce che la magistratura nel suo insieme possa reputarsi investita di compiti ulteriori rispetto a quello tradizionalmente affidatole e che le Corti costituzionali, in particolare, si pongano come bastioni dello Stato democratico-costituzionale, finendo per occupare una posizione intermedia tra palazzo e società, diventando un canale di trasmissione delle buone (dal punto di vista della lettura costituzionale che le Corti danno) decisioni dei palazzi del potere alla base sociale e, per converso, cercando di filtrare le istanze sociali e di ritrasmetterle nel circuito istituzionale, depoliticizzando i conflitti e neutralizzandoli.

Il tutto avendo quale punto di riferimento la Costituzione, nei confronti della quale e delle cui interpretazioni, al fine di non cortocircuitare la corretta trasmissione del legame sociale e politico, le Corti sono tenute a professare una deferenza non formale e superficiale, incluso il rispetto per le regole che presiedono all’attività stessa di judicial review.

In questo quadro, la configurazione della Corte come supremo garante giurisdizionale della Costituzione va inquadrata all’interno di un equilibrio di poteri, di cui il giudice costituzionale è parte e che si impone alla Corte stessa, le cui competenze sono delimitate e definite dalla Costituzione e dalla legge.

 

A chi spetta l’ultima parola?

Anche da questa angolatura, si ripropone periodicamente, soprattutto sulle questioni eticamente sensibili e, più in generale, su quelle che implicano un bilanciamento tra principi e valori concorrenti, quella domanda su quale sia l’istituzione cui spetti l’ultima parola.

Una tale domanda appare quanto meno mal posta se riferita a uno Stato democratico-costituzionale, in quanto in esso non c’è un titolare del dernier mot, perché è dall’interazione tra i poteri costituzionali che si traggono le risposte istituzionali.

Ne consegue una necessaria circolarità: non è il giudice (neanche quello costituzionale) che ha l’ultima parola nel bilanciamento, e non è il legislatore, neppure quello costituzionale, e meno che mai l’esecutivo del momento, ma l’assetto delle questioni controverse è dato da un continuo gioco di azione e reazione.

In altre parole, una società civile e una società politica così frammentate e molecolari quali quelle che constatiamo oggi non richiedono (e forse neppure tollerano) un organo istituzionale di chiusura dato una volta per tutte, ma si sostengono attraverso l’equilibrio e il bilanciamento tra pesi e contrappesi, secondo un’immagine che risale al XVIII secolo, ma che non per questo appare superata.

Dalla sovranità alla leale collaborazione

Quanto quell’interazione si possa spiegare in termini di circolarità, mi sembra una questione non priva di qualche utilità.

Piuttosto che all’antico e pesante armamentario costituito dalla nozione di sovranità, l’organizzazione della società reticolare sembra più a suo agio attraverso l’impiego di nozioni quali autonomia, competenza, leale collaborazione, coordinamento.

 

Un’opinione pubblica consapevole a difesa della Costituzione

Il bilanciamento più efficace, la condizione di base che si impone su tutte le altre, sta tuttavia in un’opinione pubblica consapevole e attenta, capace di individuare con sicurezza le cause delle disfunzioni della vita costituzionale (evitando di imputare alla Costituzione ciò che è imputabile ai comportamenti politici) e di distinguere tra gli episodi, anche eclatanti, di scadimento della funzione e il significato complessivo dell’esercizio della medesima.

E dunque serve una dottrina che aiuti discorsivamente il formarsi di quell’opinione pubblica, ed è questo probabilmente il senso ultimo del nostro convenire.