La legge 19 luglio 2019 n.69, recante modifiche al codice penale e a quello di procedura penale, introduce nuove norme in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Legge che è stata pubblicata sulla G.U. 173 del 25 luglio 2019 ed entrerà in vigore il 9 agosto p.v.
La crescita esponenziale di reati connessi alla materia di cui la normativa di modifica e aggiornamento si occupa e il loro superarsi in efferatezza e crudeltà ha evidentemente indotto il legislatore ad assumere questo provvedimento che pare interessante riassumere al fine di evidenziare al lettore ciò che d’ora in poi – fino a nuove disposizioni legislative – varrà in materia di individuazione e punibilità dei reati stessi.
In tema di indagini la polizia giudiziaria sarà tenuta ad attivarsi immediatamente comunicando al PM eventuali notizie di reato, anche per le vie brevi. A sua volta il PM dovrà ascoltare entro tre gg la presunta vittima, per la quale il tempo per presentare denuncia-querela sarà ora di 12 mesi.
Negli ospedali il Pronto soccorso dovrà attrezzarsi prevedendo un codice rosso per le violenze di genere, in modo da facilitare i tempi di valutazione clinica e conseguentemente i provvedimenti protettivi da assumere a tutela delle vittime, di competenza dell’autorità giudiziaria.
Sempre in tema di violenza di genere, gli uomini raggiunti da un provvedimento di allontanamento e divieto di avvicinarsi alla vittima dovranno indossare un braccialetto elettronico che ne consenta la reperibilità: eventuali violazioni di questa misura cautelare saranno puniti con una reclusione fino a due anni.
Nei casi di maltrattamento in famiglia vengono estese ed applicate le norme del codice antimafia relative alla sorveglianza speciale e all’obbligo di dimora in un altro comune per l’uomo violento. È inoltre previsto un inasprimento delle pene per il reato dei maltrattamenti domestici: la pena della reclusione viene elevata da tre a sette anni e può essere ulteriormente aumentata se la violenza è avvenuta in presenza o a danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità o se il fatto è stato commesso con armi.
I reati di violenza sessuale sono indubbiamente i più abominevoli e purtroppo frequenti: molti non vengono denunciati per timori di ritorsioni o per vergogna. Le nuove disposizioni prevedono tuttavia un inasprimento delle pene: nei casi di violenza sessuale perpetrata con violenza o minaccia la pena viene elevata in un range che va dai 6 a 12 anni mentre per la violenza di gruppo la pena massima è aumentata fino a 14 anni di reclusione; nei casi di violenze in danno di vittime minori la pena massima è aumentata fino a 24 anni di reclusione. “Il minore di 18 anni, e questo è molto importante, è sempre considerato vittima del reato, sia che assista alla violenza sia che la subisca”, ha spiegato la relatrice Ascari. Inoltre, per gli atti sessuali con minorenni “la procedibilità” è sempre d’ufficio. Non è dunque più necessaria la presentazione della denuncia-querela dei genitori”.
Il reato di stalking, purtroppo altrettanto frequente, prevede con la legge 69 un elevamento dei limiti precedenti (da sei mesi a 5 anni di reclusione) che diventano ora da un minimo di un anno e fino a 6 anni e 6 mesi.
La reiterazione del reato agito con l’uso di acido per sfregiare la vittima ha indotto il legislatore a prevedere un caso specifico, con la reclusione da 8 a 14 anni e l’ergastolo se il fatto ha procurato la morte della vittima.
E’ stato introdotto l’art. 558-bis “Costrizione o induzione al matrimonio”. E’ punibile con la reclusione fino a 5 anni (6 se è coinvolto un minore) chi induce un’altra persona a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per precetti religiosi.
Viene inoltre introdotto l’art. 612-ter “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, (ciò che in gergo giornalistico viene definito reato di ‘revenge porn’) che punisce chiunque “invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda” fotografie o video a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso; chi commette tale reato è punito con la pena da 1 a sei anni di reclusione e da 5mila a 15mila euro di multa, la con previsione di ulteriori circostanze aggravanti se l’ex partner agisce attraverso i social o i mezzi di diffusione tecnologica.
L’inasprimento delle pene introdotte dalla citata legge 69/2019 è ampiamente motivato dalla crescita esponenziale di reati a sfondo sessuale, prevalentemente commessi in danno di minori o di donne, ciò che li rende particolarmente abbietti e meritevoli di sanzioni severe. Ovviamente questi provvedimenti restrittivi hanno anche un intendimento di prevenzione: speriamo che le nuove norme raggiungano soprattutto questo risultato nei confronti di crimini sempre più frequenti e odiosi.