Home GiornaleSuicidio assistito? Il compito del Servizio sanitario resta la cura

Suicidio assistito? Il compito del Servizio sanitario resta la cura

Il voto del Veneto sul suicidio medicalmente assistito solleva più di un problema. Con il consenso di editore e autore, riproponiamo (con altro titolo) la prima parte dell’articolo pubblicato il 4 settembre scorso su “Avvenire”.

Con una determinazione degna di miglior causa, Luca Zaia è riuscito a far approvare la legge regionale del Veneto sul suicidio medicalmente assistito (Sma). Lo ha fatto senza esitare a riproporre una legge già bocciata dal precedente Consiglio regionale nel 2024 e a esercitare pressioni sui consiglieri con lettere e discorsi che possono apparire poco consoni al suo attuale ruolo istituzionale di Presidente dell’Assemblea.

Il risultato ha certamente un grande rilievo politico, perché identifica una Lega molto diversa da quella che cercava punti di sintonia con la sensibilità dei cattolici. Il rischio politico è che il voto sul suicidio in Veneto possa contribuire al suicidio della Lega stessa. «Aspettavamo l’autonomia, ci date invece l’eutanasia», ricordava un cartello davanti all’Assemblea veneta. La certezza è che il voto di mercoledì rende ancor più sfumate le differenze tra gli schieramenti sui valori di fondo della convivenza civile. Sempre più viene voglia di dire, con Gaber: “Ma cos’è la destra?… Cos’è la sinistra?”.

Al di là del dato politico, tuttavia, l’approvazione dei modelli di legge Coscioni” sul fine vita (nelle Regioni a guida di sinistra e ora, con il Veneto, anche di destra), e l’aggiornamento delle leggi con regolamenti (come avvenuto nella Lombardia di centrodestra), pone un interrogativo di ordine etico e giuridico: può una Regione, che è articolazione istituzionale della Repubblica, organizzare per legge un’attività (laiuto al suicidio) che per il Codice penale si configura ancora come un reato, anche se limitatamente a un’area di depenalizzazione?

La Corte costituzionale, infatti, pur aprendo al Sma, non ha mai riconosciuto l’esistenza di un diritto al suicidarsi, sostenendo invece che «dall’articolo 2 della Costituzione – non diversamente che dall’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire» (ordinanza 207/2018 e sentenza 242 del 2019, punto 2.2 del Considerato in diritto). Più precisamente, nel riaffermare il valore anche sociale della vita e il dovere dello Stato di tutelarla la Corte ha delineato un’area circoscritta di non punibilità del delitto di aiuto al suicidio, lasciando in vigore larticolo 580 del Codice penale che lo sanziona, a tutela delle persone più vulnerabili.

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https://www.avvenire.it/vita-e-cura/perche-il-compito-del-servizio-sanitario-e-sempre-la-cura-e-non-puo-essere-laiuto-a-morire_112662