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Come precisato nel recente, precedente articolo la LEGGE DI BILANCIO dello STATO, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2020 , ha ripristinato le tutele per i lavoratori fragili che erano state sospese dal 16 ottobre al 31 dicembre u.s., assai probabilmente per una mera dimenticanza del legislatore, che ora ha posto rimedio reintroducendo la normativa previgente, di cui all’art 26 comma 2 e 2bis del cd. “DECRETO CURA ITALIA”.
Poichè sono apparsi in rete commenti che confondono la condizione di lavoratore fragile – che è uno status riconosciuto e certificato dalle Autorità sanitarie a favore dei soggetti affetti da patologie immunodepressive, chemioterapiche e da invalidità ex legge 104/1992- con il periodo di quarantena a favore dei lavoratori contagiati da Covid 19, giova puntualizzare una differenza formale e sostanziale che distingue la prima categoria dalla seconda.
La legge di Bilancio prevede all’art. 481 che “Le disposizioni dell’articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021
al 28 febbraio 2021″.
Questa è la fonte di riferimento per sancire in via legislativa il ripristino delle citate tutele preesistenti e poi sospese, come sopra precisato.
Rileggendo dunque il testo normativo richiamato- nella fattispecie l’art. 26 comma 2 e 2bis del testo previgente – si evince che i lavoratori fragili possono ora usufruire – in via di utilizzo prevalente e prioritario- dello smart working ove ciò sia possibile in relazione alla loro condizione lavorativa.
Nel caso in cui ciò non sia possibile i lavoratori fragili possono chiedere di essere collocati in malattia a carico dell’INPS,. senza attingere al periodo di comporto del proprio CCNL, e vengono equiparati alla condizione del ricovero ospedaliero.
Chiaramente è nell’interesse dei lavoratori fragili che si trovano in questa condizione , il preciso dovere di dimostrare in modo ineccepibile e inoppugnabile la propria condizione di fragilità documentata dalle certificazioni rilasciate dalle commissioni sanitarie
prov.li.
Tuttavia ciò non significa assolutamente che essi si debbano trovare nella situazione di chi ha contratto il COVID e viene allontanato in quarantena o in stato di domicilio vigilato.
Sono due cose diverse
Chiaramente chi dovesse contrarre il COVID sarebbe allontanato per profilassi dalla propria sede di servizio lavorativo, anche se non “fragile” certificato..
Ma per i lavoratori fragili la questione è diversa: è proprio per evitare che essi contraggano il COVID, che la tutela reintrodotta con la legge di bilancio pare prevedere che essi possano richiedere di essere preventivamente posti in malattia, ove non possano essere utilizzati in smart working, come condizione prevalente di utilizzo, o adibiti ad altra mansione.
Per usufruire della possibilità di ottenere il congedo per salute non debbono trovarsi in quarantena o ammalati da Covid: al contrario la tutela che tiene conto della loro condizione di fragilità considera che la sede dal loro servizio attivo sul posto di lavoro, potrebbe essere motivo di promiscuità e di probabilità di contagio.
Ciò era esattamente quanto la norma prevedeva fino al 15 ottobre 2020.
Poi c’ è stata l’incongruenza di una sospensione mai spiegata, durata fino al 31 dicembre 2020, periodo in cui i “fragili” hanno dovuto far ricorso al congedo per malattia , attingendo al cd. “periodo di comporto” previsto dal rispettivo CCNL.
Chi ha commentato diversamente ha confuso la precisione estremamente sintetica ma efficace e chiarissima del citato art. 481 con i successivi articoli della legge di Bilancio, dove si riferisce dei periodi di quarantena per i lavoratori colpiti dal COVID.
Il lavoratore fragile per usufruire delle tutele reintrodotte dalla legge di bilancio 2021 non deve necessariamente essere stato contagiato dal Covid.
La legge sembra andare nella direzione opposta: evitare appunto che possa esserlo e tutelare in via preventiva la sua certificata condizione di fragilità attraverso l’utilizzo in smart working o – in caso di comprovata impossibilità di dar seguito a questa via- la possibilità di chiedere congedo al di fuori del periodo di comporto. Ciò vuol dire che, dall’1 gennaio al 28 febbraio p.v. , i lavoratori fragili, la cui attività possa essere ordinariamente svolta in smart working, avranno diritto ad avvalersi di tale modalità, mentre i lavoratori a rischio la cui prestazione risulti incompatibile con tale soluzione avranno diritto di assentarsi dal lavoro beneficiando della malattia, equiparata al ricovero ospedaliero, con relativa tutela a carico dello Stato.”