Un protagonista della storia repubblicana
A ripercorrere le tappe della vita politica di Umberto Tupini (Roma, 1889-1973), ci si rende conto dell’importanza che ha rivestito nella vicenda politica del Novecento italiano: fu cofondatore del Partito Popolare prima e della Democrazia Cristiana poi; deputato del Regno d’Italia prima e deputato e senatore della Repubblica italiana poi; titolare di alcuni ministeri e sindaco di Roma. Qui lo voglio ricordare per due aspetti collocati prima e durante i lavori dell’Assemblea Costituente.
Anzitutto è da dire che l’antifascista Tupini elaborò un progetto costituzionale, come prima bozza di riflessione per i lavori dell’Assemblea Costituente. Il testo, intitolato La nuova Costituzione, fu elaborato nel 1945 per delineare Presupposti, Lineamenti, Garanzie di una Carta costituzionale ed è stato integralmente riprodotto nel volume Cinquant’anni di vita pubblica di Umberto Tupini (Roma, 1958).
Come lui stesso ebbe a precisare, presentando lo scritto, esso era «nato per la necessità pratica di iniziare su una base concreta le discussioni della Commissione di studi per la Costituzione», commissione presieduta dallo stesso Tupini, il quale chiarisce che il documento ha un valore «soltanto indicativo del modo in cui un democratico cristiano può concepire la nuova Costituzione del paese, il nuovo assetto di casa, in modo unitario e alla luce del pensiero cristiano».
Si tratta di un documento di grande interesse, perché testimonia come si fosse giunti, almeno nei protagonisti più significativi, a un intreccio di laicità e sacralità. Appare di tutta evidenza che la “cristianità” costituisce ancora il referente ineliminabile nella costruzione della “casa comune” e che la persona umana ne costituisce il fondamento, tanto da affermare che il testo «è ispirato dalla idea fondamentale che più di tutto interessa la persona umana e la sua libertà: che tutti gli istituti (compreso quello che è all’apice della Costituzione, il Capo dello Stato) dovranno essere creati in funzione della persona umana e a tutela di quelle libertà» (art. 33) che le appartengono ontologicamente. Si tratta di una dichiarazione programmatica di chiara ispirazione personalista.
La persona prima dello Stato
Fin dall’art. 1 si afferma che «i presupposti morali dello Stato secondo il pensiero e la tradizione cristiana si identificano in due postulati fondamentali: anzitutto che lo Stato non è di per se stesso creatore e fonte di norme morali (Stato etico) ma che, viceversa, deve sottostare come l’individuo a una morale superiore, che per noi è la morale cristiana; e che, conseguentemente, lo Stato deve porsi a servizio della persona umana per il raggiungimento dei suoi fini naturali, economici, sociali, culturali, religiosi e per l’adempimento del suo destino terreno», per cui «si respinge ogni totalitarismo: di caste, di classi, di gruppi, di razza, di sangue, di nazione, ecc.» (art. 2).
Ecco, allora, il punto fondamentale: «la persona preesiste allo Stato. Lo Stato deve garantirne i diritti inalienabili alla libertà» (art. 3), che Tupini concreta in quattordici punti.
Interessante è sottolineare che i pilastri naturali dello Stato sono identificati nella persona, nella famiglia, nel comune e nella regione (artt. 3-8), per cui lo Stato «non ha funzioni sostitutive, ma integrative degli organi naturali e fondamentali della società moderna democratica e coordinatrici dove e quando è necessario – delle loro varie iniziative» (art. 9).
«Lo Stato, così concepito non sorge per creare e concedere diritti ai suoi amministrati, ma per riconoscerli e adeguatamente tutelarli. Ne deriva che anche lo Stato ha dei doveri» (art. 10), precisati successivamente, insieme con i poteri dello Stato – legislativo, esecutivo, giudiziario – e gli organi di garanzia: il Capo dello Stato e la Corte di garanzia (artt. 11-38).
Religione, scuola, economia: le idee della nuova Carta
Il testo si chiude affrontando alcune questioni fondamentali (artt. 39-49).
Riguardo alla religione, esprime la necessità di concordare fra i due poteri dello Stato e della Chiesa la regolamentazione della cosiddetta materia mista, ma, «tenuto presente che la maggioranza assoluta degli italiani è cattolica, è evidente che sarebbe antidemocratico ed impopolare non rinnovare, almeno nel nostro programma, l’affermazione che fu già dello Statuto e poi del Trattato Lateranense, che la religione cattolica è la religione dello Stato», pur riconoscendo libertà di coscienza e di culto a ogni singolo cittadino o straniero.
Riguardo alla scuola, afferma l’obbligo dello Stato di intervenire «per assicurare quel minimo di istruzione generale, senza la quale non è possibile società moderna civile» e sostiene che tutte le scuole pubbliche e private «avranno gli stessi poteri e gli stessi doveri». Inoltre, «lo Stato non potrà sottrarsi a concorrere al mantenimento delle scuole private, in quanto anche esse provvedono ad un servizio pubblico».
Riguardo all’economia, ritiene che occorra «dosare questa libertà economica nei confronti di quelle politiche per impedire che l’arricchimento ideale non si operi a danno delle libertà politiche».
Riguardo ai rapporti internazionali, sostiene che le regole generali del diritto internazionale debbano far «parte integrante» della Costituzione.
Da questi brevi cenni dovrebbe risultare che non poche idee di questo testo elaborato da Tupini, anche con la collaborazione di Antonio Carcaterra, sono rifluite nella Costituzione della Repubblica, che ha accentuato la connotazione laica e conservato l’impostazione personalistica e comunitaria di ispirazione cattolica.
Alla Costituente, l’arte della mediazione
Con tale retroterra, Tupini operò all’Assemblea Costituente, dove fu eletto vicepresidente della Commissione dei 75 e presidente della I Sottocommissione, competente per le libertà civili e politiche e per i diritti e i doveri dei cittadini.
Tupini assolse il suo compito con grande serenità, tatto e diplomazia, mediando fra posizioni talvolta divergenti, altre volte opposte. In particolare svolse, come ha evidenziato Leopoldo Elia, «un compito di cerniera» tra i deputati che avevano vissuto l’esperienza del Partito Popolare e i giovani democratico-cristiani usciti dall’Azione Cattolica o dalla Resistenza. Il ruolo era reso ancora più difficile perché si trattava di armonizzare le proposte presentate da personalità di alto rilievo politico e culturale.
Ad ogni modo, dal settembre 1946 al settembre 1947, nel corso di 49 sedute, la Sottocommissione lavorò alla formulazione dei primi 60 articoli della Costituzione. Tupini curò personalmente la stesura definitiva del testo, mostrando indubbie qualità giuridiche e politiche, che meriterebbero di essere meglio conosciute e più apprezzate.

