A 80 anni dalla caduta del fascismo: una ricostruzione.

I risvolti giuridici del “colpo di Stato” del 25 luglio 1943 e le responsabilità di Casa Savoia. Di seguito la parte finale del testo del prof. Alfano. In fondo alla pagina il link per accedere al pdf della versione integrale.

[…] dopo il 25 luglio 1943 era rimasto in vita un solo legittimo organo dello stato ovvero il Re e che per funzionare aveva bisogno di un altro organo ovvero il governo che creato con procedura anticostituzionale era appunto un governo di fatto che essendo illegittimo era legalmente in grado di esercitare le sue attribuzioni e la Corona poteva agire esclusivamente col concorso di un altro organo dello stato

La risposta ovviamente è negativa, può apparire in un primo momento paradossale, ma serve ad illuminare il caos giuridico in cui fu fatto piombare lo stato italiano dagli eventi del 25 luglio e dei giorni immediatamente successivi. Qualunque soluzione della controversia dottrinale sulla natura giuridica dello stato di necessità si voglia accogliere, occorre ammettere che il solo limite di carattere materiale all’eccezionale potere normativo in tal caso spettante alla Corona quindi al Re Vittorio Emanuele III, era costituito dall’obbligo di rispettare l’essenza politica dello Statuto, la super norma che lo stesso legislatore era incompetente a modificare.

I decreti 704, 705, 706 non hanno in realtà violato quel limite, ma è palese la constatazione dell’illegittimità del governo Badoglio, e dei decreti da esso emanati,  e ben presto per realizzare la cosiddetta “liberazione” dal Fascismo non si potè procedere alle necessarie riforme, restando sul terreno della legalità.

Le antiche camere liberali avevano votato le prime leggi fasciste rendendo possibile il progressivo insediamento pacifico del Regime nello stato che fu lento e graduale. Ma subito dopo il 25 luglio 1943 fu chiarissimo  che la fine del regime fascista doveva essere radicale ed immediata e che non era il caso di pensare ad una graduale attenuazione ed eliminazione da attuarsi con il concorso degli organi fascisti. Né materialmente né moralmente sarebbe stato possibile convocare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni ed il Senato composto da membri quasi tutti nominati dal Fascismo e presumibilmente a lui ligi e chiedere ad essi di concorrere ad attuare le prime riforme antifasciste, certo che giuridicamente sarebbe stata l’unica via da seguire se si voleva restare sul terreno della legalità.

Tuttavia il carattere rivoluzionario risiede anche nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944 n.151, perché se nella storia fin allora seguita, i decreti erano stati di efficacia temporanea e provvisoria e potevano essere emanati nel momento della necessità e dell’urgenza e dovevano al più presto essere sostituiti dall’atto normale ovvero dalla legge, quel decreto provvedeva ad una materia di competenza del potere legislativo, che anche l’attuale costituzione repubblicana perentoriamente esclude: tutto ciò chiama in causa il Re Savoia alle sue responsabilità!

La caduta del fascismo

Giulio Alfano – Presidente dell’Istituto “E. Mounier”