Il caso di Mario Roggero impone di tenere insieme due verità che il dibattito pubblico tende ostinatamente a separare.
La prima è che Roggero è stato vittima di una rapina violenta, consumata nel suo negozio e davanti ai suoi familiari. Ha conosciuto la paura, l’umiliazione e il senso di vulnerabilità di chi vede improvvisamente violato il luogo nel quale lavora e vive.
La seconda è che, secondo l’accertamento giudiziario divenuto definitivo, quando inseguì i rapinatori all’esterno del negozio e fece fuoco, l’aggressione non era più attuale. La sua condotta non è stata, dunque, qualificata come difesa, ma come reazione offensiva penalmente rilevante.
Le due verità non si annullano.
Riconoscere la violenza subita da Roggero non significa legittimare tutto ciò che è avvenuto dopo. Allo stesso modo, riconoscere la responsabilità per le uccisioni non impone di cancellare il trauma precedente, né di rappresentare il condannato come un uomo privo di storia, paura e sofferenza.
È precisamente questa distinzione che la politica e le tifoserie mediatiche stanno smarrendo.
La vittima non acquista il potere di punire
La legittima difesa non è un premio riconosciuto alle persone perbene contro i delinquenti. È una causa di giustificazione fondata sulla necessità di respingere un’offesa ingiusta e attuale.
Il punto decisivo non è, dunque, la qualità morale di chi aggredisce o di chi reagisce. Non dipende dal fatto che da una parte vi sia un commerciante e dall’altra un rapinatore. Dipende dall’esistenza concreta del pericolo nel momento in cui viene esercitata la forza.
Quando l’offesa cessa, cessa anche la funzione difensiva della reazione. L’inseguimento non prolunga artificialmente l’attualità del pericolo e la comprensibile rabbia della vittima non trasferisce su di essa il potere di applicare una vendetta privata.
È questo il limite che separa la difesa dalla rappresaglia.
Si può ritenere che la paura, lo sconvolgimento e l’alterazione emotiva incidano sulla capacità di controllo e sulla concreta rimproverabilità dell’autore. È una questione seria, che il diritto penale deve valutare senza affidarsi all’immagine astratta di un individuo sempre perfettamente razionale. Ma la comprensione dello stato emotivo non può trasformare retroattivamente in pericolo attuale ciò che, secondo i giudici, era già cessato.
Spiegare una condotta non equivale a giustificarla.
Il risarcimento non premia il rapinatore
Anche la polemica sui risarcimenti riconosciuti ai familiari degli uomini uccisi rivela una pericolosa confusione.
Il risarcimento non è un premio per la rapina. Non assolve i rapinatori, non ne riabilita la condotta e non impone alcuna equivalenza morale tra l’aggressione iniziale e la successiva reazione.
Esso rappresenta la conseguenza civile di un fatto che i giudici hanno ritenuto illecito.
Chi commette un reato non perde per questo la titolarità del diritto alla vita e all’integrità personale. Il nostro ordinamento non conosce individui collocati fuori dalla protezione della legge, nei confronti dei quali ogni forma di violenza divenga lecita.
Il rapinatore risponde della rapina. Chi lo uccide fuori da una situazione di necessità difensiva risponde dell’uccisione.
Questa non è indulgenza verso il crimine. È la struttura elementare di uno Stato costituzionale che sottrae ai privati il potere di vendicare le offese.
La compensazione dei danni eventualmente patiti da Roggero per la rapina appartiene a un diverso rapporto giuridico e può essere fatta valere nei confronti dei responsabili secondo le regole ordinarie. Non esiste, invece, una sorta di compensazione morale automatica tra la sofferenza subita e la vita successivamente tolta.
Il diritto non opera attraverso una contabilità privata del dolore.
Una pena definitiva può essere discussa
Il rispetto della sentenza non obbliga tuttavia a considerare la pena inflitta come esente da ogni valutazione critica.
Quattordici anni e nove mesi di reclusione costituiscono una sanzione estremamente gravosa per un uomo ultrasettantenne. È legittimo interrogarsi sulla sua concreta proporzione, sull’incidenza dell’età, sulla storia personale del condannato, sul trauma subito e sulla funzione che una detenzione così lunga possa ancora svolgere.
Il garantismo non comincia e non finisce con una sentenza di assoluzione.
Esso riguarda anche la dosimetria della pena, la sua necessità, la sua umanità e il divieto di trasformare il condannato nel contenitore simbolico delle paure collettive.
La condanna di Roggero non deve diventare una pena esemplare contro chi reagisce alle rapine, così come la sua vicenda non può essere utilizzata per proclamare un inesistente diritto del cittadino armato a inseguire e punire il colpevole.
Tra l’impunità e la risposta giudiziaria esiste lo spazio costituzionale della pena proporzionata.
È in questo spazio, e non nella contrapposizione tra innocentisti e colpevolisti, che dovrebbe collocarsi una discussione seria.
La grazia non corregge la sentenza
La grazia è uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento può temperare, in presenza di circostanze eccezionali, la rigidità della pena definitivamente inflitta.
Non è un’assoluzione tardiva. Non cancella il reato, non smentisce i giudici e non attribuisce al Presidente della Repubblica il compito di celebrare un nuovo processo.
La sua funzione è umanitaria ed equitativa.
Proprio per questo la Costituzione la sottrae alla disponibilità della maggioranza politica. Il ministro della Giustizia svolge l’istruttoria, ma il potere di concederla appartiene al Capo dello Stato.
L’intervento della presidente del Consiglio, le pressioni pubbliche sul ministro, le visite in carcere e persino la prospettazione di una candidatura politica alterano il significato dell’istituto. La grazia rischia così di essere presentata non come un atto eccezionale di clemenza, ma come la correzione politica di una sentenza considerata sgradita.
È un passaggio istituzionalmente delicato.
Il Governo può proporre modifiche legislative. Può sostenere una diversa politica criminale. Può persino criticare, nei limiti dovuti, l’orientamento della giurisprudenza.
Non può però trasformare un singolo condannato nel simbolo di una campagna contro i giudici e utilizzare la grazia come un quarto grado di giudizio affidato al consenso popolare.
La clemenza perde la propria natura quando diventa un referendum sulla colpevolezza.
Nessun eroe, nessun nemico
Mario Roggero ha diritto a essere considerato nella sua intera vicenda umana: la rapina, la paura, la reazione, le vite tolte, la condanna, l’età e la prospettiva di una detenzione di lunga durata.
Non è necessario trasformarlo in un eroe per sostenere che la sua pena possa essere valutata con umanità. E non è necessario negare la gravità della rapina per affermare che anche gli autori di un delitto rimangono persone protette dalla legge.
La giustizia laica non costruisce santi e non fabbrica nemici assoluti.
Riconosce il dolore senza conferirgli un potere sovrano. Accerta la responsabilità senza disumanizzare il colpevole. Applica la pena senza convertirla in vendetta. E considera la clemenza senza piegarla alle convenienze della politica.
Il caso Roggero non ci chiede di scegliere tra il gioielliere e i rapinatori.
Ci chiede di stabilire se vogliamo ancora un diritto capace di opporre un limite alla violenza, qualunque sia l’identità di chi la esercita.
È questa la funzione più difficile del diritto penale democratico: non assecondare la paura, ma governarla; non negare l’emozione, ma impedirle di diventare una licenza di uccidere; non celebrare il potere punitivo, ma ricondurlo sempre alla misura, alla responsabilità e alla dignità della persona.
