Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diramato, con circolare 40055 del 12/12/2023, le disposizioni relative alla complessa operazione delle iscrizioni degli alunni in vista del prossimo anno scolastico 2024/25. Lo ha fatto con largo anticipo, in modo davvero egregio e con la necessaria completezza di indicazioni, affinchè scuole e famiglie, che sono in buona sostanza i contraenti di una sorta di ‘negozio giuridico’ che chiama in causa diritti e doveri di entrambe le parti, siano messe in condizione di formalizzare un atto amministrativo caratterizzato da estrema precisione. Infatti, nel procedimento di regolarizzazione delle operazioni, risultano utili ad avere, nel periodo che va dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024, il quadro degli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado.
Ciò è propedeutico alla formazione delle classi e alla definizione degli organici dei docenti nell’anno scolastico prossimo venturo. Dal documento uscito da Viale Trastevere si evince la cura dei dettagli con cui il Ministro Valditara e il Direttore Generale Fabrizio Manca, che lo ha firmato, hanno inteso emanare disposizioni chiare ed orientate alla massima trasparenza. Bisogna considerare che la richiesta di iscrivere il proprio figlio a scuola dovrà essere redatta dalle famiglie in modalità telematica, con alcune eccezioni che riguardano, ad esempio, le scuole dell’infanzia e quelle della Valle d’Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, oltre ad una serie di classi intermedie dettagliatamente elencate. In più rientrano in questo quadro gli alunni in fase preadottiva, i corsi di istruzione per adulti e ad altre fattispecie previste.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, per effettuare l’iscrizione online individueranno la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it) aperta quest’anno. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale, accedendo all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) e utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (Electronic Identification Authentication and Signature).
L’iscrizione dovrà avvenire in modalità condivisa da entrambi i genitori, fatti salvi eventuali provvedimenti ablativi del Tribunale per i minorenni.
Inviata la domanda secondo le modalità indicate nel percorso di iscrizione si attiverà una procedura di raccolta e archiviazione dei dati da parte delle istituzioni scolastiche, che dovranno assicurare alle famiglie la necessaria assistenza burocratica, amministrativa e tecnologica. Non tutti sono in possesso di strumenti digitali: nel periodo della DAD si era rilevato che al sud il 70% dei nuclei familiari non possedeva un pc o un tablet. Ormai i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, la dematerializzazione delle procedure e la digitalizzazione sempre più estesa – è parte integrante del percorso di transizione previsto dal PNRR) – sono esponenzialmente ed intensamente affidati alle tecnologie e regolamentati dal loro uso.
La complessità dei diritti e dei doveri in campo deve tener conto peraltro di fattori che integrano l’apparentemente “semplice” atto di iscrizione: fino a qualche anno fa i genitori si recavano presso la segreteria della scuola territorialmente competente o prescelta per indirizzo di studi nelle superiori e la pratica si completava in tempi brevi, fatta salva la composizione conclusiva delle classi. L’obbligo decennale di istruzione va garantito e vigilato, come richiamato dalla recente legge 13/11/2023 n.°159, anche se la circolare contempla la possibilità della cosiddetta “istruzione parentale”.
Si fanno sempre più cogenti i diritti e i doveri, come detto, e molti sono i corollari che integrano l’atto di iscrizione: dalla scelta se avvalersi o meno della religione cattolica o delle attività alternative, agli alunni (sempre più numerosi) di diversa cittadinanza, ai disabili, a quelli con disturbi specifici di apprendimento (DSA), agli obblighi vaccinali da assolvere: la scuola diventa sempre più inclusiva e ciò comporta responsabilità più mirate e specifiche, per questo la messa a disposizione del PTOF il giorno antecedente l’apertura delle iscrizioni agevola le famiglie nella conoscenza della scuola a cui indirizzare la domanda.
Come precisato dalla circolare dettagliata del Ministero (26 pagine dove si trova tutto, ma proprio tutto ciò che scuole e famiglie devono sapere) l’iscrizione telematica è generalizzata con le eccezioni poc’anzi evidenziate. Di particolare importanza, per diversi motivi, il fatto che le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia debbano essere redatte in modalità cartacea (utilizzando il modulo allegato alla Circ. Min.) e presentate direttamente alla segreteria dell’istituzione scolastica territorialmente competente. Ciò in quanto, aprendo un percorso scolastico che si svilupperà negli anni, chi riceve i piccoli alunni acquisisce dalle famiglie tutte le informazioni utili in via diretta, sia per la conoscenza dei nuclei familiari, sia per formalizzare il loro primo approccio con la scuola in modo facilitato, pur se completo.
La circolare è molto chiara nel prevedere questa specifica fattispecie: nonostante la disposizione sia esplicitata in modo formale si verificano casi in cui essa non viene resa esecutiva dalla scuola stessa. Si ha notizia, ad esempio, di scuole che indirizzano le famiglie sul sito del Comune dove le domande di iscrizione vengono raccolte online e poi restituite agli istituti: può darsi che il Ministero stesso o la Direzione scolastica regionale abbiano autorizzato questa procedura che la circolare di cui stiamo trattando esclude in modo inequivocabile. Di fatto è un’occasione persa per instaurare una conoscenza diretta delle famiglie di alunni in età così delicata, rimandando in corso d’anno l’esame di casi e situazioni familiari particolari.
Sarebbe interessante sapere se il Ministero concede questa deroga e per quale motivo, visto che nella Circolare l’indicazione è di raccogliere le iscrizioni a scuola e in forma cartacea. La formalizzazione del procedimento di iscrizione è un atto giuridico bilaterale che riguarda l’istituto scolastico e le famiglie: se i dati relativi ai bambini e ai nuclei familiari vengono ‘acquisiti’ da soggetti terzi viene meno la titolarità dei dirigenti scolastici al loro esclusivo trattamento: delegatus delegare non potest.
La stessa circolare Ministeriale del 12/12/2023 richiama la delicatezza della materia del trattamento dei dati personali, per motivi di privacy e nel rispetto della normativa: “Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, online o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2-octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni”.
Una deroga a disposizioni così chiare e perentorie, che richiamano la normativa U.E. del Regolamento 679/2016 in teoria non dovrebbe essere ricondotta ad una potestà discrezionale derivante dalla cosiddetta ‘Autonomia scolastica’. Sarebbe importante per tutti, scuole e famiglie in primis, che il Ministero verificasse innanzitutto i motivi per cui l’iscrizione alle scuole dell’infanzia avviene in alcuni casi secondo modalità non contemplate dalla propria circolare. È questo per chiarire se sono ammesse deroghe ovvero per ribadire una modalità univoca da seguire su tutto il territorio nazionale, tenuto anche conto delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali. Con buona pace di tutti.